Eliminazione barriere architettoniche in condominio: il Superbonus spetta anche per un ascensore esterno?
Una nuova risposta dell’Agenzia delle Entrate chiarisce le condizioni di applicabilità delle detrazioni al 110% per interventi “trainati”
L’installazione di un ascensore esterno all’edificio condominiale sul quale sono in corso dei lavori Superbonus 110% rientra fra gli interventi trainati previsti dall’art. 119 del D.L. n. 34/2020 (Dcereto Rilancio)?
Superbonus 110% ed eliminazione barriere architettoniche: la risposta del Fisco
Sulla questione è intervenuta l’Agenzia delle Entrate con la risposta n. 580/2022 al questito posto da un condominio, sul quale sono in corso interventi di riqualificazione energetica sulle parti comuni, rientranti tra quelli ammessi al cd Superbonus (intervento ''trainante'') e che desidera realizzare un intervento ''trainato'' consistente nell'installazione di un nuovo ascensore all’esterno, su area condominiale e adiacente all'edificio oggetto dell'intervento ''trainante''.
Come stabilito dall’art. 119 del Decreto Rilancio, è prevista una detrazione del 110% per spese sostenute dal 1° luglio 2020 a fronte di specifici interventi finalizzati all'efficienza energetica (inclusa l'installazione di impianti fotovoltaici e delle infrastrutture per la ricarica di veicoli elettrici negli edifici) e al consolidamento statico o alla riduzione del rischio sismico degli edifici (c.d. Superbonus).
Tali disposizioni si affiancano a quelle già vigenti per gli interventi di riqualificazione energetica degli edifici (c.d. ''ecobonus'') nonché per quelli di recupero del patrimonio edilizio, inclusi quelli antisismici (c.d. ''sismabonus''), attualmente disciplinate, rispettivamente, dagli articoli 14 e 16 del D.L. n. 63/2013.
Le tipologie e i requisiti tecnici degli interventi oggetto del Superbonus sono indicati nei commi da 1 a 8 del citato articolo 119 del decreto Rilancio, mentre l'ambito soggettivo di applicazione del beneficio fiscale è delineato nei successivi commi 9 e 10.
Inoltre lo stesso decreto Rilancio all'articolo 121, comma 1, stabilisce che, in luogo dell'utilizzo diretto della detrazione spettante, i soggetti che sostengono spese per gli interventi tassativamente elencati al successivo comma 2 possono, alternativamente, optare:
- per un contributo, sotto forma di sconto sul corrispettivo dovuto, fino a un importo massimo pari al corrispettivo stesso, anticipato dai fornitori che hanno effettuato gli interventi e da questi ultimi recuperato sotto forma di credito d'imposta, di importo pari alla detrazione spettante;
- b) per la cessione di un credito d'imposta di pari ammontare.
Superbonus per interventi di eliminazione delle barriere archiettoniche
In riferimento alla possibilità di realizzare un ascensore esterno all’edificio e utilizzare le detrazioni del 110%, il Fisco ha richiamato la Circolare dell’Agenzia delle Entrate n. 23/E del 23 giugno 2022 nella quale è stato precisato che, ai sensi del comma 2 dell'articolo 119 del decreto Rilancio, tra gli interventi ''trainati'' dagli interventi di efficienza energetica di cui al comma 1 rientrano anche quelli finalizzati «alla eliminazione delle barriere architettoniche, aventi ad oggetto ascensori e montacarichi, alla realizzazione di ogni strumento che, attraverso la comunicazione, la robotica e ogni altro mezzo di tecnologia più avanzata, sia adatto a favorire la mobilità interna ed esterna all'abitazione per le persone portatrici di handicap in situazione di gravità, ai sensi dell'articolo 3, comma 3, della legge 5 febbraio 1992, n. 104», indicati nell'articolo 16-bis, comma 1, lettera e), del testo unico delle imposte sui redditi (TUIR) di cui al d.P.R. n. 917/1986.
Anche ai fini del Superbonus, gli interventi di eliminazione delle barriere architettoniche:
- possono essere realizzati sia sulle parti comuni degli edifici che sulle singole unità immobiliari residenziali;
- rientrano tra le opere ammesse al Superbonus a condizione che rispettino le caratteristiche tecniche previste dal decreto ministeriale 14 giugno 1989, n. 236 con il quale è stato approvato il ''Regolamento di attuazione dell'art. 1 della legge 9 gennaio 1989, n. 13 Prescrizioni tecniche necessarie a garantire l'accessibilità, l'adattabilità e la visitabilità degli edifici privati e di edilizia residenziale pubblica sovvenzionata e agevolata'' e, dunque, possano essere qualificati come interventi di abbattimento delle barriere architettoniche;
- spettano anche se i predetti interventi sono effettuati in favore di persone di età superiore a sessantacinque anni. Sul punto, sempre la circolare n. 23/E del 2022 ha precisato che la presenza, nell'edificio oggetto degli interventi, di persone di età superiore a 65 anni sia, in ogni caso, irrilevante atteso che la detrazione di cui all'articolo 16bis, comma 1, lettera e), del TUIR, spetta per le spese sostenute per gli interventi che presentano le caratteristiche previste dalla specifica normativa di settore applicabile ai fini dell'eliminazione delle barriere architettoniche, anche in assenza di disabili nell'unità immobiliare o nell'edificio oggetto degli interventi e a prescindere dalla sussistenza di ulteriori requisiti quali, tra gli altri, la presenza nell'immobile o nell'edificio di persone di età superiore a sessantacinque anni.
Condizione per l’applicazione del Superbonus è che l'intervento per l'abbattimento delle barriere architettoniche ''trainato'' da uno degli interventi di efficienza energetica ''trainanti'', sia realizzato congiuntamente a tali interventi e che venga assicurato il miglioramento di almeno due classi energetiche dell'edificio o delle unità immobiliari ovvero, se ciò non sia possibile, il conseguimento della classe energetica più alta. Tale miglioramento va dimostrato mediante l'attestato di prestazione energetica (APE) prima e dopo l'intervento rilasciato da un tecnico abilitato nella forma della dichiarazione asseverata.
Pertanto, secondo il Fisco, l’agevolazione spetta anche quando l'installazione è effettuata all'esterno dell'edificio oggetto dell'intervento trainante e l'impianto è adiacente allo stesso. Non rileva la circostanza che l'impianto esterno all'edificio oggetto dell'intervento trainante sia collocato in un'area pertinenziale del predetto edificio atteso che, come sopra precisato, ai fini dell'agevolazione in esame è necessario, in particolare, che siano rispettate le caratteristiche tecniche previste dal citato decreto ministeriale n. 236 del 1989 e, dunque, l'intervento possa essere qualificato di abbattimento delle barriere architettoniche.
Quindi le spese sostenute dai condomini del Condominio per gli interventi di installazione e messa in opera dell'ascensore posizionato all'esterno dell'edificio condominiale sono ammesse al Superbonus.
Eliminazione barriere architettoniche: la detrazione del 75%
Con la legge di Bilancio 2022 è stato introdotto l'art. 119-ter del D.L. n. 34/2020, che prevede una detrazione del 75% per interventi di eliminazione delle barriere architettoniche le cui spese sono state sostenute dal 1° gennaio al 31 dicembre 2022 con un limite massimo di:
- 50mila euro per edifici unifamiliari o per le unità immobiliari situate all’interno di edifici plurifamiliari che siano funzionalmente indipendenti e dispongano di uno o più accessi autonomi dall’esterno
- 40mila euro moltiplicati per il numero delle unità immobiliari che compongono l'edificio per gli edifici composti da 2 a 8 unità immobiliari;
- 30mila euro moltiplicati per il numero delle unità immobiliari che compongono l'edificio per gli edifici composti da più di 8 unità immobiliari.
Per accedere alla detrazione, gli interventi devono sempre rispettare i requisiti previsti dal decreto ministeriale 14 giugno 1989, n. 236 e, a differenza di quanto previsto per il Superbonus 110%, la detrazione non è subordinata alla realizzazione degli interventi trainanti.
L’agevolazione spetta anche per:
- interventi di automazione degli impianti degli edifici e delle singole unità immobiliari funzionali ad abbattere le barriere architettoniche;
- sostituzione dell'impianto
- spese relative allo smaltimento e alla bonifica dei materiali e dell'impianto sostituito.
Altra condizione fondamentale è che l'intervento venga effettuato su edifici già esistenti, mentre la detrazioen non si apllica nel caso di nuove costruzioni.
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