Antincendio, pubblicata in Gazzetta una nuova RTV
Approvata la V.15 relativa a norme tecniche di prevenzione incendi per le attività di intrattenimento e di spettacolo a carattere pubblico
È stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 2 dicembre 2022, n. 282 il Decreto del Ministero dell’Interno del 22 novembre 2022, recante l’”Approvazione di norme tecniche di prevenzione incendi per le attività di intrattenimento e di spettacolo a carattere pubblico”.
Antincendio, il decreto con la nuova RTV
In particolare, con il provvedimento vengono approvate le norme tecniche di prevenzione incendi per le attività di intrattenimento e di spettacolo a carattere pubblico di cui all’allegato 1, che costituisce parte integrante del decreto.
Le norme si possono applicare alle attività di intrattenimento e di spettacolo a carattere pubblico:
- svolte al chiuso o all’aperto, di cui all’allegato I del d.P.R. n. 151/2011, n. 151, individuate con il numero 65, sia esistenti alla data di entrata in vigore del decreto che a quelle di nuova realizzazione;
- In alternativa alle specifiche norme tecniche di prevenzione incendi di cui al DM del Ministro dell’interno 19 agosto 1996.
- alle attività carattere temporaneo.
Sono esclusi dal campo di applicazione della regola tecnica:
- i luoghi non delimitati;
- gli esercizi pubblici dove sono impiegati strumenti musicali o apparecchi musicali, in assenza di attività danzanti o di spazi ed allestimenti specifici per gli avventori;
- le attrazioni di spettacolo viaggiante di cui alla legge 18 marzo 1968, n. 337, per cui si applica la normativa vigente.
Allegato 1 al Decreto: la RTV Attività di intrattenimento e di spettacolo a carattere pubblico
Allegato al Decreto è il Capitolo V.15 “Attività di intrattenimento e di spettacolo a carattere pubblico”, che rientra nella sezione V «Regole tecniche verticali» contenute nell’allegato 1 del decreto del Ministro dell’interno 3 agosto 2015.
La regola è così articolata:
- Campo di applicazione
- Definizioni
- Classificazioni
- Valutazione del rischio di incendio
- Strategia antincendio
- Reazione al fuoco
- Resistenza al fuoco
- Compartimentazione
- Esodo
- Gestione della sicurezza antincendio
- Controllo dell’incendio
- Rivelazione ed allarme
- Controllo di fumi e calore
- Sicurezza impianti tecnologici
- Altre indicazioni
Il Decreto entrerà in vigore 30 giorni dopo la pubblicazione in Gazzetta e quindi dal 1° gennaio 2023.
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