Realizzazione tettoia: pertinenza o nuova costruzione?
TAR Umbria: la nozione di costruzione si configura in presenza di opere che comportino la trasformazione urbanistico-edilizia del territorio, con perdurante modifica dello stato dei luoghi
Molto spesso quando si parla di tettoia, entra in gioco una linea sottile che divide il concetto di pertinenza da quello di nuova costruzione. Secondo il TAR Umbria però non ci sono tanti dubbi, come precisa nella sentenza n. 825/2022.
Abusi edilizi: la tettoia è edilizia libera o no?
Il caso riguarda il ricorso presentato contro l’ordine di demolizione impartito su alcuni manufatti (tettoia, fondo, forno e legnaia) perché realizzati in assenza di titolo edilizio e senza autorizzazione paesaggistica, in zona sottoposta a vincolo.
Nel valutare la questione, Il TAR ha preliminarmente ricordato che, per consolidato orientamento giurisprudenziale:
- l’ordinanza di demolizione, in quanto atto dovuto e rigorosamente vincolato, non necessita di particolare motivazione, potendosi ritenere adeguata ed autosufficiente la motivazione quando già solo siano rinvenibili la compiuta descrizione delle opere abusive, la constatazione della loro esecuzione in assenza o difformità dal permesso di costruire e l’individuazione della norma applicata;
- nemmeno il fatto che l’accertamento e la successiva contestazione degli abusi edilizi siano stati occasionati da adempimenti relativi ad un diverso procedimento amministrativo rende illegittimo l’atto con cui sono stati sanzionati con l’ordine di demolizione;
- gli abusi vanno valutati nel loro complessivo impatto in termini di trasformazione del territorio, perché è solo la valutazione unitaria di esse che permette appunto di percepire l’effettivo grado di trasformazione del territorio e l’incremento del carico urbanistico apportato.
Ma, soprattutto, le opere in esame non possono essere considerate attività di edilizia libera o pertinenza.
Alla luce del glossario approvato con decreto ministeriale del 2.03.2018, ai sensi dell’art 1, c. 2 del d.lgs. n. 222/2016, un ripostiglio per attrezzi può farsi rientrare nel regime dell’edilizia libera solo a condizione che sia di limitate dimensioni e non sia stabilmente infisso al suolo, circostanza che non ricorre nel caso di specie, e il barbecue (ma non il forno) rientra nello stesso regime solo quale opera per arredo da giardino come fontane, muretti, sculture, fioriere e panche, mentre nel caso oggetto del presente giudizio il forno risulta realizzato in un locale chiuso e pertanto dotato di proprio volume.
La tettoia configura una trasformazione del territorio
Per quanto riguarda la tettoia invece, la nozione di costruzione si configura in presenza di opere che comportino la trasformazione urbanistico-edilizia del territorio, con perdurante modifica dello stato dei luoghi: in altri termini non è necessario che l’alterazione dello status quo ante dell’assetto urbano avvenga mediante realizzazione di opere murarie, per altro realizzate nel caso di specie, in quanto le opere preordinate a soddisfare esigenze non precarie sotto il profilo funzionale, incidenti sul tessuto urbanistico ed edilizio, a prescindere dal materiale impiegato sono subordinate al rilascio del titolo edilizio.
Pertanto, anche l’avvenuta realizzazione senza permesso di costruire di una tettoia sorretta da pilastrini in ferro, per caratteristiche funzionali e dimensionali determina una significativa e permanente alterazione dello stato dei luoghi, e comporta l’applicazione delle sanzioni previste dagli artt. 31 e ss. del D.P.R. n. 380/2001 (Testo Unico Edilizia).
Tra l’altro il provvedimento ripristinatorio è stato adottato dal Comune ai sensi degli artt. 167 e 181 del d.lgs. n. 42/2004, anche in ragione della mancanza dell’autorizzazione paesaggistica. Come costantemente osservato dalla giurisprudenza, il divieto di incremento dei volumi esistenti imposto ai fini di tutela del paesaggio, preclude qualsiasi nuova edificazione comportante creazione di volume, senza che sia possibile distinguere tra volume tecnico ed altro tipo di volume, motivo che già in sé rende legittimo il provvedimento di demolizione e che ha portato a respingere il ricorso.
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