Superbonus 110% e colonnine di ricarica: il Fisco sulle condizioni di ammissibilità
Dall’Agenzia delle Entrate una nuova risposta sulla valutazione di ammissibilità al bonus 110% dell'installazione di una colonnina di ricarica
Sono trascorsi 937 giorni oggi dalla pubblicazione in Gazzetta del Decreto Legge n. 34/2020 (Decreto Rilancio) che ha messo in piedi le ormai note detrazioni fiscali del 110% (che da gennaio 2023 diminuiranno al 90% per molti soggetti beneficiari). Un orizzonte temporale in cui la norma è stata corretta da 21 provvedimenti normativi e che ha ricevuto chiarimenti di ogni genere che hanno provato (in alcuni casi non ci sono riusciti) a colmare quei vuoti normativi di una normativa fiscale scritta male e corretta peggio.
Superbonus 110% e colonnine di ricarica: nuova risposta dell’Agenzia delle Entrate
Arriva dall’Agenzia delle Entrate un nuovo chiarimento che questa volta riguarda uno degli interventi trainati previsti all’art. 119 del Decreto Rilancio: l’installazione delle colonnine di ricarica. Argomento sul quale il Fisco ha reso la risposta n. 585 del 9 dicembre 2022 con la quale chiarisce le condizioni di ammissibilità al superbonus 110% per questa tipologia di intervento.
Nel nuovo caso oggetto della risposta di AdE, l’istante rappresenta che nel suo condominio si è deliberata la realizzazione di un intervento di isolamento termico delle superfici esterne verticali, orizzontali e inclinate dello stesso, per un'incidenza superiore al 25% (intervento trainante), utilizzando il superbonus 110%.
Unitamente a questo intervento sulle parti comuni dell’edificio, l’istante (singolo condomino) rappresenta l’intenzione di volere realizzare un intervento trainato di installazione di una colonnina di ricarica per i veicoli elettrici nel posto auto di proprietà, sito al piano terreno dell'edificio condominiale, che costituisce pertinenza dell'abitazione, usufruendo del citato Superbonus.
Superbonus 110% e colonnine di ricarica: il caso di specie e la domanda al Fisco
L'Istante specifica che il posto auto:
- è sito all'interno della sagoma dell'edificio condominiale e localizzato tra due colonne portanti dello stesso;
- è coperto nella parte superiore ed aperto nella parte anteriore costituente l'ingresso mentre è chiuso nella parte posteriore da un muro;
- è delimitato idealmente nello spazio compreso tra le suddette colonne portanti ed il citato muro dell'edificio condominiale e lo stato di fatto è completato dalla presenza, all'ingresso di esso ed al limite della proprietà, da una barriera di parcheggio in ferro amovibile con incasso a terra regolata da lucchetto.
L'immobile condominiale, inoltre, risulta essere parte di un complesso residenziale composto da più palazzine e l'accesso ad esso, rispetto alla pubblica via, è governato da un passaggio carrabile sprovvisto di cancello o sbarra di accesso.
Ciò considerato, l'Istante ha chiesto maggiori dettagli sul requisito di “non accessibilità al pubblico”.
Superbonus 110%: interventi trainanti e trainati
Prima di rispondere alla domanda, l’Agenzia delle Entrate fa un riepilogo di quanto previsto dalla normativa. Ricordiamo che l’art. 119 del Decreto Rilancio distingue le seguenti tipologie di intervento:
- interventi trainanti - accedono direttamente al superbonus;
- interventi trainati - accedono al superbonus solo se eseguiti congiuntamente ad un intervento trainate (in tal senso fa fede la data di inizio e fine lavori).
Gli interventi trainanti sono:
- l'isolamento termico delle superfici opache verticali, orizzontali o inclinate che interessano l’involucro dell’edificio con un’incidenza superiore al 25% (il c.d. cappotto termico) compresa la coibentazione del tetto, senza limitare il concetto di superficie disperdente al solo locale sottotetto eventualmente esistente;
- gli interventi sulle parti comuni per la sostituzione degli impianti di climatizzazione invernale;
- gli interventi sugli edifici unifamiliari o sulle unità immobiliari situate all'interno di edifici plurifamiliari che siano funzionalmente indipendenti e dispongano di uno o più accessi autonomi dall'esterno per la sostituzione degli impianti di climatizzazione invernale esistenti;
- gli interventi di riduzione del rischio sismico di cui ai commi da 1-bis a 1-septies dell’articolo 16 del decreto-legge 4 giugno 2013, n. 63.
Gli interventi trainanti di riqualificazione energetica possono trainare i seguenti interventi:
- efficientamento energetico delle unità immobiliari di cui si compone il singolo condominio;
- acquisto e la posa in opera delle schermature solari;
- acquisto e la posa in opera di micro-cogeneratori in sostituzione di impianti esistenti.
La realizzazione di uno qualsiasi degli interventi trainanti (di efficienza energetica o riduzione del rischio sismico) consente di portare in detrazione fiscale al 110% altre spese, sempre se effettuate congiuntamente, relative a:
- abbattimento di barriere architettoniche (art. 16-bis, comma 1, lettera e), del DPR n. 917/1986), anche ove effettuati in favore di persone di età superiore a sessantacinque anni,
- installazione delle infrastrutture per la ricarica di veicoli elettrici negli edifici (solo se gli interventi trainanti assicurano il doppio salto di classe energetica);
- installazione di impianti solari fotovoltaici connessi alla rete elettrica e sistemi di accumulo integrati negli impianti solari fotovoltaici agevolati contestuale o successiva all’installazione degli impianti medesimi.
La realizzazione del solo intervento trainante di riduzione del rischio sismico consente l'accesso al superbonus, a condizione che sia eseguita congiuntamente, anche alla realizzazione di sistemi di monitoraggio strutturale continuo a fini antisismici.
La condizione per gli interventi trainati
La nuova risposta del Fisco ricorda un aspetto che dovrebbe ormai essere chiaro: gli interventi “trainati” devono essere effettuati “congiuntamente” agli interventi “trainanti”. Condizione che si considera soddisfatta se ''le date delle spese sostenute per gli interventi trainati, sono ricomprese nell'intervallo di tempo individuato dalla data di inizio e dalla data di fine dei lavori per la realizzazione degli interventi trainantì'.
Ciò implica che, ai fini dell'applicazione del Superbonus, le spese sostenute per gli interventi ''trainantì' devono essere effettuate nell'arco temporale di vigenza dell'agevolazione, mentre le spese per gli interventi ''trainatì' devono essere sostenute nel periodo di vigenza dell'agevolazione e nell'intervallo di tempo tra la data di inizio e la data di fine dei lavori per la realizzazione degli interventi ''trainantì'.
Le colonnine di ricarica: condizioni di ammissibilità
Andando adesso all’intervento trainato di installazione delle colonnine di ricarica, su questo occorre prendere in considerazione le seguenti norme:
- l’art. 119, comma 8 del Decreto Rilancio;
- l’art. 16-ter, comma 2 del decreto legge 4 giugno 2013, n. 63;
- l’art. 2, comma 1, lettere d) e h), del decreto legislativo 16 dicembre 2016, n. 257.
L’art. 119, comma 8 del Decreto Rilancio definisce l’intervento trainato di installazione delle colonnine di ricarica:
Per le spese documentate e rimaste a carico del contribuente, sostenute per gli interventi di installazione di infrastrutture per la ricarica di veicoli elettrici negli edifici di cui all'articolo 16-ter del decreto-legge 4 giugno 2013, n. 63, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2013, n. 90, eseguita congiuntamente a uno degli interventi di cui al comma 1 del presente articolo, la detrazione spetta nella misura riconosciuta per gli interventi previsti dallo stesso comma 1 in relazione all'anno di sostenimento della spesa, da ripartire tra gli aventi diritto in quattro quote annuali di pari importo, e comunque nel rispetto dei seguenti limiti di spesa, fatti salvi gli interventi in corso di esecuzione: euro 2.000 per gli edifici unifamiliari o per le unità immobiliari situate all'interno di edifici plurifamiliari che siano funzionalmente indipendenti e dispongano di uno più accessi autonomi dall'esterno secondo la definizione di cui al comma 1-bis del presente articolo; euro 1.500 per gli edifici plurifamiliari o i condomini che installino un numero massimo di 8 colonnine; euro 1.200 per gli edifici plurifamiliari o i condomini che installino un numero superiore a 8 colonnine. L'agevolazione si intende riferita a una sola colonnina di ricarica per unità immobiliare.
L’art. 16-ter, comma 2 del decreto legge 4 giugno 2013, n. 63 dispone che:
Le infrastrutture di ricarica di cui al comma 1 devono essere dotate di uno o più punti di ricarica di potenza standard non accessibili al pubblico ai sensi dell'articolo 2, comma 1, lettere d) e h), del decreto legislativo 16 dicembre 2016, n. 257.
L’art. 2, comma 1, lettera h), del decreto legislativo 16 dicembre 2016, n. 257 definisce le condizioni per il “punto di ricarica non accessibile al pubblico”, ovvero:
- un punto di ricarica installato in un edificio residenziale privato o in una pertinenza di un edificio residenziale privato, riservato esclusivamente ai residenti;
- un punto di ricarica destinato esclusivamente alla ricarica di veicoli in servizio all'interno di una stessa entità, installato all'interno di una recinzione dipendente da tale entità;
- un punto di ricarica installato in un'officina di manutenzione o di riparazione, non accessibile al pubblico.
Tutto ciò premesso, nel caso oggetto dell’istanza l'infrastruttura di carica è installata nel posto auto dell'Istante, situato al piano terra dell'edificio condominiale, proprio per questo soddisfa la condizione di “punto di ricarica non accessibile al pubblico” essendo «installato in un edificio residenziale privato o in una pertinenza di un edificio residenziale privato, riservato esclusivamente ai residenti». Per questo motivo può beneficiare del superbonus 110% come intervento trainato.
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Risposta