Riforma Codice dei contratti: due nuovi livelli di progettazione nello schema del Consiglio di Stato
Lo schema definitivo di Codice dei contratti del Consiglio di Stato conferma due livelli di progettazione: il progetto di fattibilità tecnico-economica e il progetto esecutivo
Una vera e propria riforma epocale dovrebbe riguardare i nuovi livelli di progettazione del futuro Codice dei contratti pubblici. Lo prevede la Legge delega n. 78/2022 ma anche il nuovo Schema definitivo di Codice dei contratti pubblici predisposto dal Consiglio di Stato e trasmesso al Governo il 7 dicembre 2022.
I nuovi livelli di progettazione
L'art. 1, comma 2, lettera q) della Legge n. 78/2022 aveva già previsto la "semplificazione delle procedure relative alla fase di approvazione dei progetti in materia di opere pubbliche, anche attraverso la ridefinizione dei livelli di progettazione ai fini di una loro riduzione, lo snellimento delle procedure di verifica e validazione dei progetti e la razionalizzazione della composizione e dell’attività del Consiglio superiore dei lavori pubblici".
Dai 3 attuali livelli di progettazione definiti all'art. 23, comma 1 del D.Lgs. n. 50/2016 (l'attuale codice dei contratti) si passerebbe ai nuovi 2 livelli riportati negli artt. 41-44 dello schema definitivo predisposto da Palazzo Spada:
- il progetto di fattibilità tecnico-economica;
- il progetto esecutivo.
I contenuti minimi dei due livelli di progettazione, del quadro delle necessità e del documento di indirizzo della progettazione che le stazioni appaltanti e gli enti concedenti devono predisporre, sono meglio definiti all'interno dell'Allegato I.7 recante "Contenuti minimi del quadro esigenziale, del documento di fattibilità delle alternative progettuali, del documento di indirizzo della progettazione, del progetto di fattibilità tecnica ed economica e del progetto esecutivo".
Gli obiettivi della fase progettuale
Come indicato all'art. 41 dello schema, la progettazione è volta ad assicurare:
- il soddisfacimento dei fabbisogni della collettività;
- la conformità alle norme ambientali, urbanistiche e di tutela dei beni culturali e paesaggistici, nonché il rispetto di quanto previsto dalla normativa in materia di tutela della salute e della sicurezza delle costruzioni;
- la rispondenza ai requisiti di qualità architettonica e tecnico-funzionale, nonché il rispetto dei tempi e dei costi previsti;
- il rispetto di tutti i vincoli esistenti, con particolare riguardo a quelli idrogeologici, sismici, archeologici e forestali;
- l’efficientamento energetico e la minimizzazione dell’impiego di risorse materiali non rinnovabili nell’intero ciclo di vita delle opere;
- il rispetto dei principi della sostenibilità economica, territoriale, ambientale e sociale dell’intervento, anche per contrastare il consumo del suolo, incentivando il recupero, il riuso e la valorizzazione del patrimonio edilizio esistente e dei tessuti urbani;
- la razionalizzazione delle attività di progettazione e delle connesse verifiche attraverso il progressivo uso di metodi e strumenti di gestione informativa digitale delle costruzioni;
- l’accessibilità e l’adattabilità secondo quanto previsto dalle disposizioni vigenti in materia di barriere architettoniche.
L’allegato I.7:
- stabilisce le prescrizioni per la redazione del documento di indirizzo della progettazione da parte del RUP della stazione appaltante o dell’ente concedente;
- indica i requisiti delle prestazioni che devono essere contenuti nel progetto di fattibilità tecnico-economica;
- in caso di adozione di metodi e strumenti di gestione informativa digitale delle costruzioni, il documento di indirizzo della progettazione contiene anche il capitolato informativo.
Il progetto di fattibilità tecnico-economica
Il progetto di fattibilità tecnico-economica:
- individua, tra più soluzioni possibili, quella che esprime il rapporto migliore tra costi e benefici per la collettività in relazione alle specifiche esigenze da soddisfare e alle prestazioni da fornire;
- contiene i necessari richiami all’eventuale uso di metodi e strumenti di gestione informativa digitale delle costruzioni;
- sviluppa, nel rispetto del quadro delle necessità, tutte le indagini e gli studi necessari;
- individua, con le relative stime economiche, le caratteristiche dimensionali, tipologiche, funzionali e tecnologiche dei lavori da realizzare, compresa la scelta in merito alla possibile suddivisione in lotti funzionali;
- consente, ove necessario, l’avvio della procedura espropriativa;
- contiene tutti gli elementi necessari per il rilascio delle autorizzazioni e approvazioni prescritte;
- contiene il piano preliminare di manutenzione dell’opera e delle sue parti.
Per le opere proposte in variante urbanistica (art. 19 del decreto del Presidente della Repubblica 8 giugno 2001, n. 327), il progetto di fattibilità tecnico-economica sostituisce il progetto preliminare e quello definitivo.
Il progetto esecutivo
Il progetto esecutivo, in coerenza con il progetto di fattibilità tecnico-economica:
- sviluppa un livello di definizione degli elementi tale da individuarne compiutamente la funzione, i requisiti, la qualità e il prezzo di elenco;
- è corredato dal piano di manutenzione dell’opera per l’intero ciclo di vita e determina in dettaglio i lavori da realizzare, il loro costo e i loro tempi di realizzazione;
- se sono utilizzati metodi e strumenti di gestione informativa digitale delle costruzioni, sviluppa un livello di definizione degli oggetti rispondente a quanto specificato nel capitolato informativo a corredo del progetto;
- di regola, è redatto dallo stesso soggetto che ha predisposto il progetto di fattibilità tecnico-economica. Nel caso in cui motivate ragioni giustifichino l’affidamento disgiunto, il nuovo progettista accetta senza riserve l’attività progettuale svolta in precedenza.
In caso di affidamento esterno di entrambi i livelli di progettazione, l’avvio della progettazione esecutiva è condizionato alla determinazione delle stazioni appaltanti e degli enti concedenti sul progetto di fattibilità tecnico-economica. In sede di verifica della coerenza tra le varie fasi della progettazione, si applica quanto previsto dall’articolo 42, comma 1 (Verifica della progettazione).
L'Allegato I.7
In sede di prima applicazione del codice, l’allegato I.7 (uno di più "corposi") è abrogato a decorrere dalla data di entrata in vigore di un corrispondente regolamento emanato ai sensi dell’articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, sentito il Consiglio superiore dei lavori pubblici, che lo sostituisce integralmente anche in qualità di allegato al codice.
L'Allegato I.7 è suddiviso in 4 sezioni e 44 articoli:
Sezione I - Quadro esigenziale, documento di fattibilità delle alternative progettuali, documento di indirizzo alla progettazione
- Articolo 1. Quadro esigenziale.
- Articolo 2. Documento di fattibilità delle alternative progettuali.
- Articolo 3. Documento di indirizzo alla progettazione.
- Articolo 4. Livelli della progettazione di lavori pubblici.
- Articolo 5. Quadro economico dell’opera o del lavoro.
Sezione II - Progetto di fattibilità tecnico-economica
- Articolo 6. Progetto di fattibilità tecnico-economica.
- Articolo 7. Relazione generale.
- Articolo 8. Relazione tecnica.
- Articolo 9. Relazione di verifica preventiva dell’interesse archeologico.
- Articolo 10. Studio di impatto ambientale.
- Articolo 11. Relazione di sostenibilità dell’opera.
- Articolo 12. Elaborati grafici.
- Articolo 13. Relazione specialistica sulla modellazione informativa.
- Articolo 14. Disciplinare descrittivo e prestazionale.
- Articolo 15. Piano di sicurezza e coordinamento del PFTE.
- Articolo 16. Calcolo sommario dei lavori.
- Articolo 17. Quadro economico dell’intervento.
- Articolo 18. Cronoprogramma.
- Articolo 19. Piano preliminare di manutenzione dell’opera e delle sue parti.
- Articolo 20. Avvio delle procedure espropriative.
- Articolo 21. Appalto su progetto di fattibilità tecnica ed economica.
Sezione III - Progetto esecutivo
- Articolo 22. Progetto esecutivo.
- Articolo 23. Relazione generale.
- Articolo 24. Relazioni specialistiche.
- Articolo 25. Elaborati grafici.
- Articolo 26. Calcoli delle strutture e degli impianti e relazioni di calcolo.
- Articolo 27. Piano di manutenzione dell’opera e delle sue parti.
- Articolo 28. Piano di sicurezza e di coordinamento.
- Articolo 29. Quadro di incidenza della manodopera.
- Articolo 30. Cronoprogramma.
- Articolo 31. Elenco prezzi unitari, computo metrico estimativo e quadro economico.
- Articolo 32. Schema di contratto e capitolato speciale d'appalto.
- Articolo 33. Piano particellare di esproprio.
Sezione IV - Verifica della progettazione
- Articolo 34. Verifica preventiva della progettazione.
- Articolo 35. Accreditamento.
- Articolo 36. Verifica attraverso strutture tecniche interne o esterne alla stazione appaltante.
- Articolo 37. Disposizioni generali riguardanti l'attività di verifica.
- Articolo 38. Requisiti per la partecipazione alle gare.
- Articolo 39. Criteri generali della verifica.
- Articolo 40. Verifica della documentazione.
- Articolo 41. Estensione del controllo e momenti della verifica.
- Articolo 42. Responsabilità.
- Articolo 43. Garanzie.
- Articolo 44. Acquisizione dei pareri e conclusione delle attività di verifica.