Superbonus e bonus edilizi: dal Governo nessuna apertura alla frammentazione del credito
In risposta ad una interrogazione parlamentare il sottosegretario Freni conferma il divieto di frammentazione dei crediti edilizi
"Il governo non intende modificare questa disciplina, posto che costituisce presidio ineludibile per la tutela dello Stato dalle frodi, che, ribadisco, si sono realizzate nella maggior parte nell'artificioso frazionamento dei crediti e nella successiva cessione del credito frazionato".
Indice degli argomenti
Divieto di frammentazione dei crediti: l'interrogazione
È questa la risposta del Sottosegretario di Stato al Ministero dell'Economia e delle Finanze Federico Freni all'interrogazione 500129 presentata in Commissione Finanze dal Deputato Mauro del Barba il 14 dicembre 2022 in riferimento al blocco dei crediti edilizi che costringerà molte famiglie e imprese ad utilizzare direttamente in credito maturato che, soprattutto per interventi di superbonus, supera spesso la capienza fiscale annuale disponibile.
Il deputato Del Barba ha posto l'accento sulle problematiche che riguardano il meccanismo di cessione dei crediti edilizi di cui all'art. 121 del Decreto Legge n. 34/2020 (Decreto Rilancio) e gli effetti sulle famiglie e le imprese. Il punto di partenza sono le recenti dichiarazioni del Ministro dell'Economia e delle Finanze Giancarlo Giorgetti che ha sottolineato come il meccanismo di cessione sia solo una possibilità rimessa alle condizioni del mercato.
"Quello della cessione del credito - afferma il deputato Del Barba - lasciato alle facoltà del mercato. Quello di operarlo è stata sicuramente corretta, ma non vorremmo che fosse anche un mettere le mani avanti rispetto alle responsabilità che l'attuale governo ha verso famiglie e imprese. In particolare ci riferiamo alla questione del frazionamento dei crediti che, di fronte allo stallo del mercato, potrebbe rappresentare una boccata d'ossigeno per famiglie e imprese. Il frazionamento è stato in qualche modo impedito riferendosi al codice univoco".
Contestualmente viene rilevato che nel caso di famiglie, ma analogamente per le imprese, laddove un coniuge avesse maturato un credito superiore alla propria capienza fiscale "non si vede perché questo credito non possa essere spalmato sull'altro coniuge o sul nucleo familiare o su la parentela, secondo le possibilità di questa famiglia. Ed è evidente che questo non porterebbe a nessuna frode. Analogamente si potrebbe operare per le imprese dello stesso gruppo o comunque imprese associate o affiliate in partnership, si tratterebbe solo di interpretare la norma nel modo corretto, capendo le esigenze di famiglie e imprese, non barricandosi dietro quello che è una legittima difesa degli interessi dello Stato, probabilmente provocata da un atteggiamento irresponsabile di qualche forza politica seguita da atteggiamenti delittuosi di qualche azienda".
La risposta del sottosegretario
"La disciplina del frazionamento dei crediti - afferma il sottosegretario Freni - si è prestata nel corso del tempo a plurime frodi, anzi le statistiche ci dicono che la maggior parte delle frodi si è prestata e si è realizzata allorquando si e artificiosamente frazionato il credito, così disperdendo in 1000 rivoli".
Il sottosegretario ricorda che alla luce dei correttivi arrivati a partire da inizio 2022, il divieto di cessione parziale non impedisce, dopo la prima comunicazione di esercizio dell'opzione, di cedere le singole rate annuali. "Ciò che è precluso - afferma il sottosegretario - è la è il frazionamento della singola rata annuale, giacché il codice univoco è attribuito alla rata annuale e non al complesso del credito, quindi ciò che può essere ceduto è esclusivamente la singola rata annuale".
"Le eccezioni parziali dell'ammontare delle rate annuali - continua il sottosegretario Freni - sono infrazionabili per esigenze di tutela dello Stato rispetto al sistema delle truffe. Ovviamente questa struttura non opera per i crediti derivanti dalle comunicazioni delle opzioni inviate all'Agenzia fino al 30 Aprile 2022, per i quali è già possibile la cessione frazionata, senza alcun vincolo di importo".
"Il governo - conclude il sottosegretario - non intende modificare questa disciplina, posto che costituisce presidio ineludibile per la tutela dello Stato dalle frodi, che, ribadisco, si sono realizzate nella maggior parte nell'artificioso frazionamento dei crediti e nella successiva cessione del credito frazionato".
La replica del deputato Del Barba
Nella sua replica il deputato Del Barba ha ringraziato per la chiarezza risposta che però non lo ha soddisfatto dal punto di vista dei contenuti "Perché mi ha risposto come se si trattasse di un interpello all'Agenzia delle entrate che deve rispondere in punta di diritto stante le norme vigenti. In realtà noi stiamo interpellando il Ministero per un prossimo incarico interpretando su un problema politico rilevantissimo per il Paese, rispetto al quale non risolve chiaramente il tema dell'incapienza fiscale".
"Mi fa allora pensare - continua Del Barba - che l'affermazione del ministro Giorgetti fosse tesa effettivamente a mettere le mani avanti rispetto a una completa deresponsabilizzazione di una situazione che lascia famiglie e imprese in difficoltà rispetto ai quali ci sono precedenti evidenti responsabilità ma che non può vedere un Governo e un Parlamento inermi, lasciando di fatto ai cittadini questa patata o addirittura volendo far cassa su di loro, quindi, in qualche modo prevedendo che la loro incapienza fiscale configurerà delle mancate uscite per lo Stato e quindi effettivamente si fa cassa sulle famiglie imprese in modo improprio".
Il video
Il testo completo del'interrogazione
Per sapere – premesso che:
- la situazione relativa alla cessione dei crediti fiscali e, conseguentemente, quella connessa alle gravi difficoltà derivanti dalla incapienza dei cassetti fiscali di contribuenti, imprese, società finanziarie e istituti di credito, che ne hanno comportato un sostanziale blocco, pone il Parlamento e il Governo di fronte alla necessità di dirimere alcuni punti rispetto alla possibilità di frazionamento dei crediti in questione in fase di cessione;
- il sostanziale blocco delle cessioni dei crediti fiscali, infatti, configura per famiglie e imprese che abbiano maturato tali crediti a seguito di impegni contrattuali assunti in un periodo nel quale la politica e il mercato sembravano garantirne la cedibilità un grave problema e i soggetti interessati si trovano spesso nella impossibilità di operare la detrazione in quanto tali crediti risultano superiori alla loro capienza fiscale;
- da sempre l'Agenzia delle entrate sembra avere un orientamento contrario alle ipotesi di frazionamento dei crediti fiscali, anche se restano ampie e insolute vaghezze interpretative, soprattutto in ordine al tipo di frazionamento, anche se in prima cessione;
- ad esempio, in merito ai frazionamenti dei crediti fiscali, ci si domanda se potrebbe apparire possibile al soggetto beneficiario detrarre la parte di credito consentito dalla propria capienza fiscale dedicando alla cessione soltanto la parte eccedente, magari limitando le successive ulteriori cessioni nel numero o nella platea, contemplandone la possibilità soltanto nei confronti dei propri familiari, ovvero semplicemente non consentendone di ulteriori;
- nello stesso modo l'interrogante si chiede, nell'ulteriore ipotesi di frazionamento di cessione del medesimo credito tra più soggetti terzi diversi, ovvero, a mero titolo di esempio, parte a banche, parte a società e parte a familiari, se questo tipo di frazionamento sia consentito e risulti quindi, sin d'ora, operabile da parte del beneficiario cui non resterebbe in capo alcuna parte del credito originario
–:
- se il Governo, valutate le ipotesi illustrate in premessa, ove l'Agenzia delle entrate non ritenesse ad oggi sia possibile nell'uno, nell'altro o in entrambi i casi, la cessione frazionata del credito, non ritenga di dover intervenire onde consentirle ambedue, anche ponendo alcune delle limitazioni sopra ipotizzate, al fine di garantire la detraibilità di tali crediti e la pulizia dei cassetti fiscali di contribuenti e imprese che altrimenti si troverebbero in forte difficoltà e con consistente mancanza di liquidità in un momento, come quello attuale, caratterizzato da un importante fenomeno inflattivo che ne aggraverebbe gli effetti, spesso in misura insostenibile e irreparabile.
La risposta completa
Con il documento in esame l'Onorevole interrogante fa riferimento alla situazione relativa alla cessione dei crediti fiscali e, conseguentemente, a quella connessa alle gravi difficoltà derivanti dalla incapienza dei cassetti fiscali di contribuenti, imprese, società finanziarie e istituti di credito che ha determinato un sostanziale blocco delle cessioni dei crediti. Tale blocco, infatti, configura per famiglie ed imprese un grave problema, atteso che rende impossibile per tali soggetti operare la detrazione in quanto tali crediti risultano superiori alla loro capienza fiscale.
L'Interrogante fa, poi, presente come da sempre l'Agenzia delle entrate sembri avere un orientamento contrario alle ipotesi di frazionamento dei crediti fiscali, anche se restano ampie e insolute vaghezze interpretative, soprattutto in ordine al tipo di frazionamento, anche se in prima cessione.
Ad esempio, in merito ai frazionamenti dei crediti fiscali, l'interrogante si domanda se possa apparire possibile al soggetto beneficiario detrarre la parte di credito consentito dalla propria capienza fiscale, dedicando alla cessione soltanto la parte eccedente, magari limitando le successive ulteriori cessioni nel numero o nella platea, contemplandone la possibilità soltanto nei confronti dei propri familiari, ovvero semplicemente non consentendone di ulteriori.
Più in particolare si chiede se, nell'ulteriore ipotesi di frazionamento di cessione del medesimo credito tra più soggetti terzi diversi – ovvero, a mero titolo di esempio, parte a banche, parte a società e parte a familiari – se questo tipo di frazionamento sia consentito e risulti quindi, sin d'ora, operabile da parte del beneficiario cui non resterebbe in capo alcuna parte del credito originario.
L'Onorevole interrogante conclude chiedendo «se il Governo, valutate le ipotesi illustrate in premessa, ove l'Agenzia delle entrate non ritenesse ad oggi sia possibile nell'uno, nell'altro o in ambedue i casi, la cessione frazionata del credito, non ritenga di dover intervenire onde consentirle ambedue, anche ponendo alcune delle limitazioni sopra ipotizzate, al fine di garantire la detraibilità di tali crediti e la pulizia di cassetti fiscali di contribuenti e imprese che altrimenti si troverebbero in forte difficoltà e con consistente mancanza di liquidità in un momento, come quello attuale, caratterizzato da un importante fenomeno inflattivo che ne aggraverebbe gli effetti, spesso in misura insostenibile e irreparabile».
Al riguardo, sentiti i competenti Uffici dell'Amministrazione finanziaria, si rappresenta quanto segue.
La tematica in argomento verte sulla questione relativa al depotenziamento del divieto di cessione frazionata dei crediti, introdotta dall'articolo 28 del decreto Sostegni-ter, il quale ha inserito nel corpo dell'articolo 121 del decreto-legge n. 34 del 2020 il comma 1-quater in base al quale i crediti derivanti dall'esercizio delle opzioni per lo sconto in fattura e la cessione del credito, non possono formare oggetto di cessioni parziali successivamente alla «prima comunicazione dell'opzione all'Agenzia delle entrate» effettuata con le modalità previste dal provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle entrate del 3 febbraio 2022, prot. n. 35873.
L'Agenzia delle entrate con la faq del 19 maggio 2022 e la successiva circolare 27 maggio 2022, n. 19/E ha chiarito la portata applicativa di tale norma, specificando che: «Il divieto di cessione parziale si intende riferito all'importo delle singole rate annuali in cui è stato suddiviso il credito ceduto da ciascun soggetto titolare della detrazione; pertanto, le cessioni successive potranno avere ad oggetto (per l'intero importo) anche solo una o alcune delle rate di cui è composto il credito; le altre rate (sempre per l'intero importo) potranno essere cedute anche in momenti successivi, ovvero utilizzate in compensazione tramite modello F24 (in tale ultima eventualità, anche in modo frazionato). Invece, le singole rate non potranno essere oggetto di cessione parziale o in più soluzioni».
Al credito ceduto è, dunque, attribuito un codice identificativo univoco – distinto per rate annuali, in modo tale che il medesimo possa essere «tracciato» – da indicare nelle comunicazioni delle eventuali successive cessioni. Tali disposizioni si applicano alle comunicazioni della prima cessione o dello sconto in fattura inviate all'Agenzia delle entrate a partire dal 1° maggio 2022.
Ne deriva che:
- in caso di (prima) comunicazione dell'opzione per la cessione, il credito può essere ceduto parzialmente solo in tale sede, mentre non può essere ulteriormente frazionato nelle successive cessioni;
- in caso di (prima) comunicazione dell'opzione per lo sconto in fattura, il credito non può essere successivamente ceduto parzialmente.
In merito, si precisa che il divieto di cessione parziale non impedisce, dopo la prima comunicazione di esercizio dell'opzione, di cedere le singole rate annuali (alle quali, come già evidenziato, è attribuito un codice identificativo univoco) di cui il credito si compone, ma solo di effettuare cessioni parziali dell'ammontare delle stesse rate annuali, inibendone quindi un loro ulteriore frazionamento.
Tale divieto non opera, invece, per i crediti derivanti dalle comunicazioni delle opzioni inviate all'Agenzia delle entrate fino al 30 aprile 2022, per i quali quindi è già possibile la cessione frazionata dei predetti crediti senza alcun vincolo di importo.