Appalti pubblici, i nuovi schemi tipo su garanzie fideiussorie e coperture assicurative
In Gazzetta Ufficiale il Decreto del MISE recante il Regolamento contenente gli schemi tipo per le garanzie fideiussorie e le polizze assicurative previste dal Codice dei Contratti
È stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 14 dicembre 2022, n. 291, il Decreto del Ministero dello Sviluppo Economico del 16 settembre 2022, n. 193, recante il “Regolamento contenente gli schemi tipo per le garanzie fideiussorie e le polizze assicurative di cui agli articoli 24, 35, 93, 1 03 e 104 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, e successive modificazioni”.
Garanzie fideiussorie e polizze assicurative per appalti pubblici: i nuovi schemi tipo
Nel dettaglio, il Decreto stabilisce che le garanzie fideiussorie e le coperture assicurative previste dagli articoli 24, comma 4; 35, comma 18; 93, comma 1; 103, commi 1, 6, 7, 8; 104, comma 1, del D.Lgs. n. 50/2016 (Codice dei Contratti Pubblici) sono conformi agli schemi tipo previsti nell’Allegato A e che gli offerenti e gli appaltatori, al fine della semplificazione delle procedure, presentano alla stazione appaltante le schede tecniche contenute nell’Allegato B. L’Allegato A e l’Allegato B costituiscono parte integrante del regolamento.
Le disposizioni del regolamento si applicano:
- ai settori ordinari ai sensi dell’articolo 3, comma 1, lettera gg), del Codice dei Contratti Pubblici;
- nei settori speciali ai sensi dell’articolo 3, comma 1, lettera hh), del Codice dei Contratti Pubblici;
- nelle concessioni, se i documenti di gara prevedono la prestazione di garanzie e di coperture assicurative della tipologia di cui agli schemi tipo e richiamano il regolamento stesso.
Il regolamento si applica alle procedure e ai contratti per i quali i bandi o avvisi con cui si indice la procedura di gara siano pubblicati successivamente alla data della sua entrata in vigore oltre che, in caso di contratti senza pubblicazione di bandi o di avvisi, qualora non siano ancora stati inviati gli inviti a presentare le offerte.
Garanzie rilasciate anche da più garanti
Come specifica il Decreto, le garanzie fideiussorie possono essere rilasciate anche congiuntamente da più garanti. In questo caso caso, le singole garanzie possono essere prestate sia con atti separati per ciascun garante e per la relativa quota, sia all’interno di un unico atto che indichi tutti i garanti e le relative quote. La suddivisione per quote opera nei rapporti interni ai garanti medesimi fermo restando il vincolo di solidarietà nei confronti della stazione appaltante o del soggetto aggiudicatore. Nel caso di presentazione di garanzia fideiussoria pari all’importo complessivo garantito, la solidarietà nei confronti della stazione appaltante non si estende ad eventuali cessionari del rischio e garanti del garante, ferma restando la responsabilità piena del garante principale nei confronti della stazione appaltante.
Le quote congiuntamente considerate e indicate nelle singole garanzie fideiussorie, ovvero indicate unitamente nell’unico atto, corrispondono, in ogni caso, all’importo complessivo garantito.
Gli allegati al Decreto
Il Decreto si completa con l’allegato A e l’allegato B. Nello specifico, l’allegato A è suddiviso in due sezioni, Garanzie Fideiussorie e Coperture Assicurative, che contengono i diversi Schemi tipo di riferimento.
Sezione I - Garanzie Fideiussorie
- Schema tipo 1.1 - Garanzia fideiussoria provvisoria
- Schema tipo 1.1.1 - Garanzia fideiussoria provvisoria costituita da più garanti
- Schema tipo 1.2 - Garanzia fideiussoria per la cauzione
definitiva
- Schema tipo 1.2.1 - Garanzia fideiussoria per la cauzione definitiva costituita da più garanti
- Schema tipo 1.3 - Garanzia fideiussoria per l’anticipazione
- Schema tipo 1.3.1 - Garanzia fideiussoria per l’anticipazione costituita da più garanti
- Schema tipo 1.4 - Garanzia fideiussoria per la rata di saldo
- Schema tipo 1.4.1 - Garanzia fideiussoria per la rata di saldo costituita da più garanti
- Schema tipo 1.5 - Garanzia fideiussoria per la risoluzione
- Schema tipo 1.5.1 - Garanzia fideiussoria per la risoluzione costituita da più garanti
- Schema tipo 1.6 - Garanzia fideiussoria di buon adempimento
- Schema tipo 1.6.1 - Garanzia fideiussoria di buon adempimento costituita da più garanti
Sezione II - Coperture Assicurative
- Schema tipo 2.1 - Copertura assicurativa della responsabilità civile professionale del dipendente pubblico incaricato della progettazione di lavori
- Schema tipo 2.2 - Copertura assicurativa della responsabilità civile professionale dei progettisti liberi professionisti o delle società di ingegneria
- Schema tipo 2.3 - Copertura assicurativa per danni di esecuzione, responsabilità civile terzi e garanzia di manutenzione
- Schema tipo 2.4 - Copertura assicurativa indennitaria decennale e per responsabilità civile decennale
L’allegato B contiene invece le schede tecniche relative alle Garanzie Fideiussorie e alle Coperture Assicurative secondo gli schemi tipo presenti nell’allegato A.
Infine, con il regolamento viene abrogato il decreto del Ministro dello sviluppo economico 19 gennaio 2018, n. 31; resta abrogato il decreto del Ministro delle attività produttive 12 marzo 2004, n. 123.
Documenti Allegati
Decreto