Superbonus 110% e impianto di riscaldamento: quali spese portare in detrazione

L'esperto risponde: è possibile portare in detrazione con il bonus 110% anche il sistema di emissione nelle singole unità immobiliari?

di Donatella Salamita - 16/12/2022

Le spese per sostituzione del generatore di calore centralizzato sono comprensive del sistema di emissione nelle singole unità immobiliari?

L'esperto risponde: la sostituzione dell'impianto di climatizzazione con il Superbonus 110%

Rispondiamo al quesito, iniziato con una sintetica descrizione dei lavori, ovvero:

  • edificio bifamiliare appartenente ad unico proprietario nel quale sostituito l’impianto di riscaldamento esistente con una pompa di calore, le opere rientrano nel massimale di cui alla lettera b) dell’art.119 del Decreto Rilancio;
  • il tecnico che dovrà asseverare i lavori nel Portale Superbonus ENEA ritiene inserire i costi relativi all’installazione della pompa di calore e dell’impianto solare termico, quali interventi trainanti, diversamente le spese sostenute per la sostituzione dei corpi scaldanti nelle singole unità immobiliari tra gli interventi trainati.

In tema di interventi di efficientamento energetico l’edificio bifamiliare composto da due unità immobiliari, distintamente accatastate, seppur appartenente ad un unico proprietario o in comproprietà tra più persone fisiche, fruisce dell’agevolazione nella misura del 110% ai sensi del comma 9, lettera a) dell’articolo 119 del cd. Decreto Rilancio.

Il manufatto edilizio in questione si classifica, difatti, nella nozione di condominio essendo in esso presenti le parti comuni come disciplinate dall’art.1117 del Codice Civile.

Premesso che per poter utilizzare la detrazione fiscale di cui al Superbonus occorra, preliminarmente, siano presenti determinate condizioni, previa presenza di “ambienti” dotati di impianti di riscaldamento, prima tra le quali vi è quella di cui al comma 1 dell’art.119 del decreto Legge 34/2020, che attiene la realizzazione dei lavori, ovvero:

  • realizzare almeno un intervento trainato sulle parti comuni del fabbricato:
    • lettera a) isolamento termico dell’involucro edilizio che riguardi almeno il 25% della superficie disperdente lorda dell’edificio. Il massimale agevolato è di € 40.000 per ogni unità immobiliare per gli edifici composti fino ad un massimo di otto, e di € 30.000 per le restanti;
    • lettera b) sostituzione impianti di climatizzazione invernale esistenti con impianti centralizzati per il riscaldamento, il raffrescamento o la produzione di acqua cada sanitaria, pompe di calore, impianti ibridi, impianti di microcogenerazione o collettori solari termici; compreso anche l’allaccio a sistemi di teleriscaldamento efficiente per i Comuni montani non interessati dalle procedure europee di infrazione. Il tetto massimo di spesa è € 20.000 per ogni unità immobiliare per gli edifici composti fino ad un massimo di otto, e di € 15.000 per le restanti.

Previsto realizzare uno o più dei superiori interventi è possibile, con la stessa aliquota detraibile del 110%, effettuare i lavori come definiti “trainati” nelle singole unità immobiliari, ammesse, per singolo proprietario, fino ad un massimo di due.

Sarà, oltremodo, necessario:

  • Ottenere, attraverso le opere, il miglioramento di due classi energetiche dell’edificio, o, se questo è in classe alta, conseguire la migliore, anche mediante il superamento di una, dimostrando l’obiettivo attraverso l’Attestato di Prestazione Energetica, A.P.E., reso da tecnico abilitato. Si evidenzia l’A.P.E. che riguardi immobili nei quali presenti parti comuni, ovvero composti da un minimo di due unità, viene definito “convenzionale” in quanto il suo utilizzo è limitato alla fruizione del Superbonus 110%;
  • Garantire, onere del tecnico abilitato, il rispetto dei requisiti minimi di cui al comma 3-ter dell’art.14 decreto Legge 63/2013, il rispetto dei requisiti tecnici delle opere e dei costi massimi ammessi ai sensi del “Decreto Requisiti Tecnici” e del “Decreto Asseverazioni” del MISE del 06 agosto 2020.

Per esitare correttamente il quesito posto è necessario analizzare quale sia lo scopo dell’intervento in questione alla stregua del raggiungimento del livello di efficientamento energetico attraverso determinate azioni, quali:

  • Sostituzione dell’impianto centralizzato di climatizzazione invernale mediante l’installazione di pompa di calore abbinata all’installazione dell’impianto solare termico per la produzione di acqua calda sanitaria, ACS, sia a servizio del condominio, che dei due appartamenti;
  • sostituzione dei corpi scaldanti nelle singole unità immobiliari, i due appartamenti.

Come inserire i costi

Alla tesi del tecnico che dovrà asseverare i lavori seguendo la logica di inserire i costi relativi all’installazione della pompa di calore e dell’impianto solare termico, inserire i costi inerenti la sostituzione dei corpi scaldanti nelle singole unità immobiliari trattandoli, però, come interventi trainati, non può darsi conferma, dovendo procedere con l’inserimento dello intero intervento quale “trainante”, comprensivo di tutte le opere, ognuna parte integrante e sostanziale dell’altra.

La superiore modalità per rendere l’asseverazione non risulta corretta in quanto i dati della pompa di calore verrebbero inseriti nel Portale Enea tre volte, ovvero una volta per l’intervento trainante qual è l’impianto centralizzato, e due volte per ognuno dei due appartamenti (sostituzione dei corpi scaldanti), è corretto, invece, l’inserimento di tutti gli interventi descritti quali trainanti, ovvero facenti parte dell’impianto centralizzato.

Letto il testo dell’art. 1117 del Codice Civile si deve rilevare l’impianto centralizzato si presuma di proprietà comune di tutti i condomini, quindi di tutte le unità immobiliari, il contrario potrà considerarsi solo nel caso in cui il titolo di proprietà o di detenzione dell’immobile, o lo stesso Regolamento di Condominio, dispongano diversamente, o nel caso in cui vi siano unità immobiliari, residenziali, non servite dall’impianto. Nel concetto trova riscontro anche l’edificio in questione, seppur appartenente ad un unico soggetto, essendo, in esso, presenti, come già riportato, le cd. “parti comuni”.

Il Codice Civile va richiamato anche per quanto attiene i contenuti dell’art. 1102 trovando applicazione anche nelle ipotesi di comproprietà del bene comune, esistendo relazione di accessorietà tra l’impianto centralizzato ed i collegamenti con esso e le singole unità immobiliari.

Costituendo i corpi scaldanti i terminali di erogazione, seppur installati nelle proprietà private, si conferma l’asseverazione vada effettuata tenuto conto di un unico intervento trainante.

A supporto si richiama, pure, il contenuto dell’art.5 del “Decreto Requisiti” del MISE 06/08/2020, pubblicato in Gazzetta Ufficiale il 06 ottobre 2020, dal quale si evince l’agevolazione nella misura del 110% attenga l’impianto centralizzato, ma sia comprensiva anche delle spese sostenute sul sistema di emissione, ovvero sui terminali installati all’interno delle singole unità immobiliari.

Il testo, difatti, recita testualmente:

Art. 5 “Spese per le quali spetta la detrazione”
La detrazione per  la  realizzazione  degli  interventi  di  cui all’art. 2 spetta per le spese relative a:

[…]
d)  interventi  impiantistici  concernenti   la   climatizzazione invernale e/o la produzione  di  acqua  calda  e  l’installazione  di sistemi di building automation attraverso:
i. fornitura e  posa  in  opera  di  tutte  le  apparecchiature termiche, meccaniche, elettriche ed elettroniche, nonché delle opere idrauliche e murarie necessarie per la realizzazione a regola  d’arte di impianti solari termici organicamente collegati alle utenze, anche in integrazione con impianti termici;
ii. smontaggio e dismissione dell’impianto  di  climatizzazione invernale esistente, parziale o totale, fornitura e posa in opera  di tutte  le  apparecchiature  termiche,   meccaniche,   elettriche   ed elettroniche, delle opere idrauliche  e  murarie  necessarie  per  la sostituzione,  a  regola  d’arte,  di  impianti  di   climatizzazione invernale con impianti di cui all'art. 2, comma 1, lettera  e).  Sono altresì ricomprese le spese per l’adeguamento della rete di distribuzione e diffusione, dei sistemi di accumulo, dei  sistemi  di trattamento dell'acqua, dei dispositivi di  controllo  e  regolazione nonché dei sistemi di emissione;

Ripercorrendo il testo dell’art.119, decreto Rilancio, prima citato, si deve, anche, leggere lo stesso faccia espresso riferimento alla maggiorazione dell’aliquota agevolata di cui all’art. 14 del decreto Legge 63/2013 (conv. con mod. dalla Legge 90/2013 e ss. mm. ed ii.), che, a sua volta, nel richiamo dell’art.1, comma 48 della Legge 220/2020, e che, ancora a sua volta, chiama nuovamente i commi da 344 a 347 della Legge 296/2006 si rileva il comma 347 ammetta detrarre le spese sostenute per “[…] interventi di sostituzione di impianti di climatizzazione invernale con impianti dotati di caldaie a condensazione e contestuale messa a punto del sistema di distribuzione […]”.

Per maggiore scrupolo sul tema del sistema di emissione anche giurisprudenza consolidata conferma le superiori affermazioni, letta la Sentenza n. 960 del 05 marzo 1983 della Corte di Cassazione Civile, seppur riguardante i pannelli radianti, si evince siano essi facenti parte dell’impianto centralizzato.

La pronuncia difatti è ampia conferma del fattore nel quale l’impianto di riscaldamento, compreso il sistema di emissione, nel caso specifico pannelli radianti murati a pavimento o a soffitto, sia di proprietà comune “in ogni sua parte”.

Nell’edifico composto da due unità immobiliari in su se l’impianto tecnologico non è scindibile materialmente o funzionalmente dai componenti collocati nelle proprietà private è da ritenersi un unico intero.

La risposta al quesito

Ripresa la parte di chiusura del quesito: “se ci fossero due diversi proprietari, dei quali uno procede con la sostituzione dei corpi scaldanti e l’altro, invece, no, come andrebbe effettuata la ripartizione?

Indipendentemente dalla presenza o meno di uno o più proprietari nel caso in questione è l’edificio che, composto da più unità immobiliari, ha parti comuni, sarà, pertanto, discrezione delle parti, nel caso in cui presente anche un secondo proprietario, procedere alla suddivisione delle spese o in base ai millesimi di proprietà, o in base alla contabilizzazione dei consumi o, ancora, in base ad altri diversi criteri all’uopo individuati.

© Riproduzione riservata