Cessione del credito: rivoluzione in arrivo?
Con il DDL di conversione del Decreto Aiuti Quater l’art. 9 viene profondamente modificato e con lui il meccanismo della cessione del credito. Vediamo come
Sembrerebbe che sul fronte della cessione del credito qualcosa stia cambiando e non poco. Ad aprirsi infatti potrebbe essere molto più di uno spiraglio, con la conversione in legge del Decreto Aiuti-Quater: leggendo il testo attualmente al vaglio della Commissione Bilancio del Senato, saltano decisamente all’occhio le modifiche che potrebbero essere apportate al “famigerato” articolo 9 del D.L. n. 176/2022. Vediamo quali.
Cessione del credito: tutte le novità in arrivo
Oltre a sopprimere il comma 2 – quello relativo al termine per la presentazione della CILAS, confluito in Legge di Bilancio con la proroga al 31 dicembre 2022 – il disegno di legge di conversione del Decreto Aiuti Quater prevede l’inserimento, dopo il comma 4, dei seguenti:
- 4-bis. All’articolo 121, comma 1, lettere a) e b), del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, la parola: “due” è sostituita dalla seguente: “tre”.
- 4-ter. Le disposizioni di cui al comma 4-bis si applicano anche ai crediti d’imposta oggetto di comunicazioni dell’opzione di cessione del credito o dello sconto in fattura inviate all’Agenzia delle entrate in data anteriore a quella di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto.
- 4-quater. La società SACE S.p.A. può concedere le garanzie di cui all’articolo 15 del decreto-legge 17 maggio 2022, n. 50, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2022, n. 91, alle condizioni, secondo le procedure e nei termini ivi previsti, in favore di banche, di istituzioni finanziarie nazionali e internazionali e degli altri soggetti abilitati all’esercizio del credito in Italia, per finanziamenti sotto qualsiasi forma, strumentali a sopperire alle esigenze di liquidità delle imprese con sede in Italia, rientranti nelle categorie contraddistinte da codici ATECO 41 e 43 e che realizzano interventi in edilizia di cui all’articolo 119 del decreto legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77. I crediti d’imposta eventualmente maturati dall’impresa alla data del 25 novembre 2022 ai sensi degli articoli 119 e 121 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, possono essere considerati dalla banca o istituzione finanziatrice quale parametro ai fini della valutazione del merito di credito dell’impresa richiedente il finanziamento e della predisposizione delle relative condizioni contrattuali”.
Da due a tre cessioni: come cambia il meccanismo
Si allunga la catena delle cessioni, che di fatto aumenta di un ulteriore passaggio, sia nel caso dello sconto in fattura che di cessione del credito.
Attualmente, l’art. 121 del D.L. Rilancio, al comma 1 prevede che i soggetti che sostengono, negli anni 2020, 2021, 2022, 2023 e 2024, spese per gli interventi elencati al comma 2 possono optare, in luogo dell’utilizzo diretto della detrazione spettante, alternativamente:
- per un contributo, sotto forma di sconto sul corrispettivo dovuto, fino a un importo massimo pari al corrispettivo stesso, anticipato dai fornitori che hanno effettuato gli interventi e da questi ultimi recuperato sotto forma di credito d’imposta, di importo pari alla detrazione spettante, cedibile dai medesimi ad altri soggetti, compresi gli istituti di credito e gli altri intermediari finanziari, senza facoltà di successiva cessione, fatta salva la possibilità di 2 ulteriori cessioni solo se effettuate a favore di banche e intermediari finanziari iscritti all’albo previsto dall’articolo 106 del testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia, di cui al decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, società appartenenti a un gruppo bancario iscritto all’albo di cui all’articolo 64 del predetto testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia ovvero imprese di assicurazione autorizzate ad operare in Italia ai sensi del decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, ferma restando l’applicazione dell’articolo 122 -bis , comma 4, del presente decreto per ogni cessione intercorrente tra i predetti soggetti, anche successiva alla prima;
- per la cessione di un credito d’imposta di pari ammontare ad altri soggetti, compresi gli istituti di credito e gli altri intermediari finanziari, senza facoltà di successiva cessione, fatta salva la possibilità di 2 ulteriori cessioni solo se effettuate a favore di banche e intermediari finanziari iscritti all’albo previsto dall’articolo 106 del testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia, di cui al decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, società appartenenti a un gruppo bancario iscritto all’albo di cui all’articolo 64 del predetto testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia ovvero imprese di assicurazione autorizzate ad operare in Italia ai sensi del decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, ferma restando l’applicazione dell’articolo 122 -bis , comma 4, del presente decreto, per ogni cessione intercorrente tra i predetti soggetti, anche successiva alla prima.
Con la proposta formulata nella conversione in legge del D.L. Aiuti-Quater, le due ulteriori cessioni potranno diventare tre.
Ma la grande novità non è soltanto l’aumento del numero delle possibili cessioni, quanto la retroattività della disposizione: il comma 4-ter infatti stabilisce che è possibile cedere a queste condizioni anche i crediti d’imposta oggetto di comunicazioni dell’opzione inviate all’Agenzia delle entrate in data anteriore a quella in cui entrerà in vigore della legge di conversione del decreto.
Cessione del credito e il prestito ponte
Infine, prende corpo quella che finora era stata solo un’ipotesi denominata prestito ponte, sempre finalizzata a “svuotare” i cassetti fiscali delle imprese. Con il comma 4-quater si dispone infatti che SACE spa può concedere le garanzie previste dall’art. 15 del Decreto Aiuti (Misure temporanee per il sostegno alla liquidità delle imprese), alle stesse condizioni e con le stesse procedure previste per banche e istituti finanziari per la concessione di finanziamenti finalizzati alla ricostituzione di liquidità delle imprese con sede in Italia e codici ATECO 41 e 43), che hanno realizzato gli interventi rientranti nel Superbonus 110%. I crediti possono essere utilizzati anche per l’attribuzione del rating all’impresa che richiede il prestito.
Sebbene non si tratti di una soluzione definitiva al problema, considerato che non parliamo di compensazione, bensì un prestito da restituire, sicuramente è comunque un modo per permettere alle imprese di rifiatare e ottenere della liquidità in tempi brevi.