Regione Siciliana: Sentenza della Corte Costituzionale sul Condono edilizio
La Corte costituzionale ha dichiarato l’illegittimità costituzionale della legge della Regione Siciliana n. 19 del 2021
La Corte costituzionale, con la sentenza n. 252 del 2022, ha dichiarato l’illegittimità costituzionale della legge della Regione Siciliana n. 19 del 2021.
La legge regionale riapriva – con una norma definita di interpretazione autentica – i termini per il condono edilizio di opere abusive realizzate in aree sottoposte a taluni vincoli idrogeologici, culturali e paesaggistici. La disciplina è stata ritenuta lesiva della riserva allo Stato della tutela dell’ambiente (art. 117, secondo comma, lettera s), Cost.), in quanto in contrasto con la normativa statale di riferimento (art. 32, comma 27, lettera d), del decreto-legge n. 269 del 2003).
Cosa succederà adesso per tutti quei casi in cui è stata applicato l’art. 1, comma 1 della legge regionale n. 19/2021 dichiarata ieri illegittima dalla Corte costituzionale? Probabilmente ci saranno cittadini di serie A che saranno riusciti, appunto sino ad ieri, ad ottenere il condono edilizio su immobili realizzati in aree di inedificabilità relativa con una legge che ieri è stata dichiarata contraria alla costituzione italiana, e con cittadini di Serie B che, pur avendo immobili limitrofi a quelli per i quali sono state rilasciate concessioni in sanatoria, non potranno più accedere alla stessa.
Dopo aver letto la sentenza della Corte Costituzionale ho riletto l’articolo che avevo scritto su il 5 ottobre 2021, perfettamente attuale ed in aderenza alla sentenza della Corte stessa e che, quindi, quì di seguito ripropongo.
"Torno nuovamente sull’argomento relativo alla impugnativa da parte del Consiglio dei Ministri della Legge della Regione siciliana 29 luglio 2021, n. 19 recante “Modifiche alla legge regionale 10 agosto 2016, n. 16 in materia di compatibilità delle costruzioni realizzate in aree sottoposte a vincolo” al fine di chiarire un po’ meglio un concetto che forse non è ad alcuni chiaro.
Sanatoria edilizia si o no?
Personalmente non sono contro la sanatoria edilizia soprattutto se questo strumento viene circoscritto e utilizzato per risolvere un problema atavico che ci portiamo avanti, ormai, da decenni. Ma andiamo con ordine al fine di capire dove sta il problema.
La Stato italiano ha operato nel campo dei condoni edilizi con tre leggi diverse nei tempi e nei modi e precisamente con:
- la legge 2 febbraio 1985, n. 47 recante “Norme in materia di controllo dell'attività urbanistico-edilizia, sanzioni, recupero e sanatoria delle opere edilizie” (primo condono edilizio);
- la legge 23 dicembre 1994, n. 724 recante “Misure di razionalizzazione della finanza pubblica” (secondo condono edilizio);
- il decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269 convertito dalla legge 24 novembre 2003, n. 326 recante “Disposizioni urgenti per favorire lo sviluppo e per la correzione dell'andamento dei conti pubblici” (terzo condono edilizio).
Queste 3 leggi sono state recepite anche dalla Regione Siciliana, in alcuni casi con modifiche sostanziali come per il primo e il terzo condono:
- il primo condono è stato recepito con la legge regione siciliana 10 agosto 1985, n. 37 recante “Nuove norme in materia di controllo dell'attività urbanistico-edilizia, riordino urbanistico e sanatoria delle opere abusive";
- il terzo condono con la legge regionale 5 novembre 2004, n. 15 recante “Misure finanziarie urgenti. Assestamento del bilancio della Regione e del bilancio dell'Azienda delle foreste demaniali della Regione siciliana per l'anno finanziario 2004. Nuova decorrenza di termini per la richiesta di referendum”.
Il primo condono edilizio regionale
Con la legge regionale n. 37/1985 il legislatore regionale recepì la legge n. 47/1985 con notevoli modifiche ed integrazioni ed, in particolare, non ne recepì l’articolo 33 con cui venivano indicate come opere non suscettibili di sanatoria quelle soggette a vincolo di inedificabilità sia assoluta che relativa. In pratica in ambito nazionale con le legge n. 47/1985 non era possibile ottenere la concessione in sanatoria nelle zone con inedificabilità sia assoluta che relativa mentre in ambito regionale tale sanatoria era possibile in quanto il comma 10 dell’articolo 23 della legge regionale n. 37/1985 consentì il rilascio della concessione edilizia in sanatoria subordinandola al rilascio del nulla osta da parte degli Enti di tutela sempre che il vincolo non comportava l’inedificabilità assoluta. In pratica diventava possibile ottenere, previo nulla-osta dell’Ente di tutela la concessione edilizia nelle aree in cui l’inedificabilità era relativa.
Il terzo condono edilizio regionale
Il terzo condono ha trovato applicazione nella Regione siciliana così come disposto dall'art.24 rubricato "Condono edilizio. Oneri concessori" della Legge regionale n. 15/2004, che al primo comma, testualmente, recita:
"1. Dalla data di entrata in vigore della presente legge è consentita la presentazione dell'istanza per il rilascio della concessione edilizia in sanatoria ai sensi dell'art. 32 del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito con legge 24 novembre 2003, n. 326 e successive modificazioni e integrazioni. Sono fatte salve le istanze di sanatoria già presentate e le anticipazioni versate ai sensi della predetta legge alle quali si applicano le disposizioni di cui al presente articolo".
Con parere dell’Ufficio legislativo e legale 27.11.07 rilasciato all’Assessorato regionale dei Beni Culturali e Ambientali e della Pubblica istruzione recante "Vincolo paesaggistico e condono edilizio - Problematiche", viene scritto:
“Come già chiarito più volte dallo Scrivente (parere n.32.11.05 reso a codesto Dipartimento con nota prot. n. 3743 del 11.03.2005 e parere n.241.04.11 reso al all'Assessorato regionale del territorio e dell'ambiente con nota prot. n.17586 del 22.11.2004) con l'art. 24, l.r. 5 novembre 2004, n.15 cit. il legislatore regionale ha manifestato la chiara volontà di aderire al condono negli stessi termini disciplinati dalla legge nazionale (salvo per quanto attiene al pagamento dell'anticipazione degli oneri di concessione)”.
Chiaro, dunque, che, con la volontà di aderire al condono, così come disposto all’articolo 24 del decreto-legge n. 269/2003 convertito dalla legge n. 326/2003, non fosse possibile rilasciare la concessione edilizia in sanatoria in aree sottoposte a vincolo di inedificabilità sia assoluta che relativa.
Questi sono fatti semplici e che non possono essere sconfessati e disattesi da nessuno.
La legge costituzionale n. 3/2001
Ma è opportuno, a questo punto, aggiungere un ulteriore tassello al puzzle. Con la Legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3 fu, integralmente, sostituito l’articolo 117 della Costituzione italiana che nella versione previgente definiva la possibilità delle Regioni di emanare norme su specifiche materie sempre che le norme stesse non fossero state in contrasto con l’interesse nazionale e con quello di altre regioni e tra le norme di competenza delle regioni c’erano quelle relative all’urbanistica. Nella nuova versione dell’articolo 117 vengono definite, invece, le materie di esclusiva competenza dello Stato e tra le stesse sono ricomprese alla lettera l) “giurisdizione e norme processuali; ordinamento civile e penale; giustizia amministrativa” ed alla lettera s) “tutela dell'ambiente, dell'ecosistema e dei beni culturali”.
È certamente questo, quindi, il motivo per cui quello che fu fatto con la legge regionale n. 37/1985 (condono edilizio anche nelle zone ad inedificabilità relativa) con la recepimento con modifiche di alcuni articoli della legge nazionale n. 47/1985 non fu più possibile farlo dopo l’entrata in vigore del nuovo articolo 117 della Costituzione ed ecco il perché la legge regionale n. 15/2004 recepì, sic et simpliciter, l’articolo 24 del decreto-legge n. 269/2003 convertito dalla legge n. 326/2003.
Dal 2005 al 2021
Se, poi, andiamo indietro da oggi e sino al 2005 non possiamo non nascondere come varie volte forze politiche di varia colorazione abbiano cercato di far entrare il cammello dalla cruna dell’ago inventandosi possibili estensioni del condono edilizio nelle zone di inedificabilità sia relativa che assoluta ma sempre non risultati nulli scontratisi, per altro, con i vari pareri espressi dall’Ufficio legislativo e legale della Regione siciliana e con le note del Centro studi della Regione stessa.
Tutti ciò sino al 2021 quando in un pomeriggio del mese di agosto l’Assemblea Regionale Siciliana riuscì a far diventare realtà, con 23 voti a favore e 22 contrari, una legge (la legge regionale n. 19/2021) che, di fatto, estendeva la sanatoria non nel tempo ma nello spazio facendo sì che la sanatoria di cui all’articolo 24 della più volte citata legge regionale n. 15/2004 per le domande a suo tempo presentate, diventasse possibile nelle zone con vincolo di inedificabilità relativa disattendendo, di fatto, ad una precisa disposizione dell’articolo 117 della Costituzione italiana.
Questa e la storia e qui mi fermo sollecitando, però le coscienze dei professionisti, delle forze politiche che ne hanno voglia, delle associazioni ed anche l’Assemblea regionale siciliana a porre rimedio ai danni che potrà creare una legge regionale (la n. 19/2021) impugnata dal Consiglio dei Ministri e che ha tutte le carte in regola per essere dichiarata incostituzionale dalla Corte costituzionale.
Di fatto, in questo momento la legge regionale è in vigore e ci potremo trovare tra qualche mese con cittadini di serie A che saranno riusciti, appunto in questi mesi, ad ottenere il condono edilizio su immobili realizzati in aree di inedificabilità relativa con una legge che, quasi certamente, sarà dichiarata contraria alla costituzione italiana e con cittadini di Serie B che, pur avendo immobili limitrofi a quelli per i quali sono state rilasciate concessioni in sanatoria non potranno più accedere alla stessa.
Qui non stiamo a sindacare se sia corretto o meno che per un vasto patrimonio immobiliare realizzato abusivamente in aree di inedificabilità relativa sia possibile trovare una soluzione ma stiamo a sindacare sul fatto che ciò non è competenza della Regione siciliana che ha potestà legislativa in campo urbanistico ma che dal 2001 non ha più alcuna potestà legislativa su “tutela dell'ambiente, dell'ecosistema e dei beni culturali”."
Documenti Allegati
Sentenza 19/12/2022, n. 252