Superbonus e bonus edilizi: nuovo obbligo dall'1 gennaio 2023
Dal 2023 per l'utilizzo degli incentivi fiscali su interventi di importo complessivo superiore a 516.000 euro sarà in vigore un nuovo adempimento su cui si parla poco
Mentre in parlamento si discute di CILAS (troppo e troppo male) e di meccanismo di cessione del credito (troppo poco e troppo male), a partire dall'1 gennaio 2023, oltre alle tante modifiche che saranno confermate solo dopo l'approvazione della nuova Legge di Bilancio e della legge di conversione del Decreto Legge n. 176/2022 (Decreto Aiuti-quater), entrerà in vigore il nuovo obbligo il nuovo obbligo previsto dall'art. 10-bis del Decreto-Legge n. 21/2022 (Decreto Energia) convertito con modificazioni dalla Legge 20 maggio 2022, n. 51 (obbligo arrivato dopo la conversione in legge).
Bonus edilizi: cosa cambia dall'1 gennaio 2023
Un nuovo obbligo di cui si è discusso pochissimo e che potrebbe far saltare molti dei grossi interventi previsti dall'1 gennaio 2023, soprattutto per i condomini.
Entrando nel dettaglio, l'art. 10-bis citato introduce negli appalti privati che beneficiano degli incentivi fiscali di cui agli articoli 119 e 121 del Decreto Legge n. 34/2020 (Decreto Rilancio) l'obbligo di qualificazione per le imprese.
A partire dall'1 gennaio e fino al 30 giugno 2023, infatti, per avere accesso a queste agevolazioni fiscali (superbonus, ecobonus, bonus casa, sismabonus, fotovoltaico, colonnine di ricarica e, se nuovamente prorogati, bonus facciate e bonus barriere architettoniche), nel caso di lavori di importo complessivo superiore a 516.000 euro sarà necessario che le imprese, al momento della sottoscrizione del contratto di appalto ovvero, in caso di imprese subappaltatrici, del contratto di subappalto:
- siano in possesso della qualificazione SOA ai sensi dell’articolo 84 del D.Lgs. n. 50/2016 (Codice dei contratti pubblici);
- possano documentare al committente ovvero all’impresa subappaltante l’avvenuta sottoscrizione di un contratto finalizzato al rilascio dell’attestazione di qualificazione SOA con uno degli organismi previsti dall’articolo 84 del Codice dei contratti.
Dall'1 luglio 2023, invece, i lavori di importo superiore a 516.000 euro che beneficiano delle surichiamate agevolazioni fiscali, potranno essere affidati esclusivamente alle imprese in possesso della qualificazione SOA.
Attestazione SOA: le problematiche
Come previsto all’art. 84, comma 4 del Codice dei contratti, gli organismi di attestazione SOA dovranno attestare:
- l'assenza dei motivi di esclusione di cui all'articolo 80 del Codice dei contratti che costituisce presupposto ai fini della qualificazione;
- il possesso dei requisiti di capacità economica e finanziaria e tecniche e professionali (art. 83 del Codice);
- il possesso di certificazioni di sistemi di qualità conformi alle norme europee della serie UNI EN ISO 9000 e alla vigente normativa nazionale, rilasciate da soggetti accreditati ai sensi delle norme europee della serie UNI CEI EN 45000 e della serie UNI CEI EN ISO/IEC 17000;
- il possesso di certificazione del rating di impresa(art. 83, comma 10 del Codice).
Da rilevare, però, che l'Attestazione SOA è stata "pensata" per i lavori pubblici e non certo per le gli interventi di edilizia privato e che l'attuale formulazione di questa disposizione normativa lascia ampi (troppi) margini di interpretazione che dovranno necessariamente essere chiariti prima di bloccare nuovamente il comparto.
Sull'argomento abbiamo già sentito la Presidente di UnionSOA, Tiziana Carpinello, che ha evidenziato le criticità di un obbligo su cui il comporto dell'edilizia dovrà ancora confrontarsi seriamente.