Regione Siciliana: Sulla Gazzetta uffciale la sentenza della Corte Costituzionale sul Condono edilizio
La Corte costituzionale ha dichiarat l'llegittimità costituzionale della L.R. Siciliana 29 luglio 2021, n. 19, art. 1, comma 1 che modifica la L.R. n. 16/2016
Pubblicata sulla Gazzetta ufficiale n. 51 del 21 dicembre 2022 - 1a Serie Speciale (Corte Costituzionale) la Sentenza n. 252 del 19 dicembre 2022 recante "Giudizio di legittimità costituzionale in via principale sulla Legge della Regione Siciliana 29 luglio 2021, n. 19, art. 1, comma 1, aggiuntivo dell’art. 25 -bis nella legge della Regione Siciliana 10 agosto 2016, n. 16".
Disposizione impugnata
Ricordiamo che la disposizione impugnata aggiunge l’art. 25 -bis
, «Norma di interpretazione autentica», alla legge reg. Siciliana
n. 16 del 2016, disponendo quanto segue:
«1. L’articolo 24 della legge regionale 5 novembre 2004, n. 15 si
interpreta nel senso che sono recepiti i termini e le forme di
presentazione delle istanze presentate ai sensi dell’articolo 32
del decreto legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito con
modificazioni dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, e pertanto
resta ferma l’ammissibilità delle istanze presentate per la
regolarizzazione delle opere realizzate nelle aree soggette a
vincoli che non comportino inedificabilità assoluta nel rispetto di
tutte le altre condizioni prescritte dalla legge vigente. 2. Per la
definizione delle pratiche di sanatoria di cui al presente
articolo, gli enti competenti rilasciano il nulla osta entro i
termini previsti dalla normativa vigente».
Si legge nella sentenza che "La disposizione impugnata,
limitando espressamente l’esclusione della sanatoria alle sole aree
sottoposte a vincoli di “inedificabilità assoluta”, estenderebbe
implicitamente il condono edilizio anche alle opere realizzate
nelle aree soggette ad altri possibili vincoli (di cosiddetta
inedificabilità relativa), in violazione dell’invocato parametro
interposto.
L’impugnato art. 1, comma 1, della legge reg. Siciliana n. 19 del
2021 non potrebbe avere - ad avviso del Presidente del Consiglio
dei ministri - carattere interpretativo bensì innovativo (si
tratterebbe di norma surrettiziamente nuova e «retroattiva
approvata a distanza di quasi diciassette anni») e contrasterebbe
con l’indicata norma statale ritenuta di grande riforma
economico-sociale."
L’impugnato art. 1, comma 1, della legge reg. Siciliana n. 19 del 2021 eccederebbe quindi dai limiti alla potestà legislativa regionale, sanciti dallo statuto regionale (le grandi riforme economico-sociali), in violazione dei parametri costituzionali che regolano la formazione delle leggi regionali (artt. 123 e 127 Cost.), con invasione, al contempo, della sfera di competenza legislativa esclusiva statale (art. 117, secondo comma, lettera s, Cost.).
Il Giudizio della Corte
I Giudici della Corte Costituzionale nel precisare che "Deve dunque escludersi che l’applicabilità del condono edilizio in presenza di vincoli relativi possa rientrare «tra le possibili varianti di senso del testo originario» dell’art. 24 della legge reg. Siciliana n. 15 del 2004 (sentenze n. 70 del 2020 e n. 73 del 2017)." ed aggiungono, anche, che "Ciò premesso, è ben vero che la disposizione impugnata, nella sua portata innovativa, è espressione della competenza statutaria primaria della Regione Siciliana nelle materie dell’urbanistica e della tutela del paesaggio (art. 14, primo comma, lettere f ed n) , tuttavia è altresì vero che essa, ai sensi dello stesso art. 14, deve essere esercitata «senza pregiudizio» delle riforme economico-sociali, che assurgono, dunque, a limite “esterno” della potestà legislativa primaria. Le “grandi riforme” sono quindi individuate, nel caso di specie, dal legislatore nazionale nell’esercizio delle sue competenze esclusive in materia di ambiente (art. 117, secondo comma, lettera s, Cost.). ........... In riferimento al caso in esame, assurgono pertanto a norme di grande riforma economico-sociale le previsioni statali relative alla determinazione massima dei fenomeni condonabili, cui devono senz’altro ricondursi quelle che individuano le tipologie di opere insuscettibili di sanatoria ai sensi dell’art. 32, comma 27, del d.l. n. 269 del 2003, come convertito, incluso il limite di cui alla lettera d) ."
Conclusioni
La Corte costituzionale conclude la sentenza precisando, dunque,
che "In ragione di quanto sin qui illustrato, deve essere
dichiarato costituzionalmente illegittimo l’art. 1, comma 1,
della legge reg. Siciliana n. 19 del 2021 per violazione degli
artt. 117, secondo comma, lettera s) , Cost. e 14 dello statuto
della Regione Siciliana. Ai sensi dell’art. 27 della legge 11 marzo
1953, n. 87 (Norme sulla costituzione e sul funzionamento della
Corte costituzionale), va inoltre dichiarata, in via
conseguenziale, l’illegittimità costituzionale delle residue
disposizioni della legge reg. impugnata n. 19 del 2021 (artt. 1,
comma 2, e 2), che difettano di autonoma portata a seguito della
caducazione della norma censurata ( ex plurimis , sentenze n. 117
del 2022 e n. 77 del 2021; sul tema anche sentenza n. 68 del 2022).
Infatti, il comma 2 dell’art. 1 stabilisce che il nulla osta
previsto dalla disposizione impugnata venga reso entro novanta
giorni dall’entrata in vigore della legge, ovvero, nel caso di
istanza di riesame, dalla data di presentazione della stessa;
l’art. 2 dispone che il testo legislativo entri in vigore il giorno
stesso della pubblicazione." e "dichiara l’illegittimità
costituzionale dell’art. 1, comma 1, della legge della Regione
Siciliana 29 luglio 2021, n. 19 (Modifiche alla legge regionale 10
agosto 2016, n. 16 in materia di compatibilità delle costruzioni
realizzate in aree sottoposte a vincolo);".
Ovviamente le norme dichiarate incostituzionali non possono avere applicazione dal giorno successivo alla pubblicazione della decisione e, qindi, la decisione dichiarativa di incostituzionalità ha efficacia anche relativamente ai rapporti giuridici sorti anteriormente, purché ancora pendenti e cioè non esauriti, per tali dovendosi intendere quei rapporti nell'ambito dei quali non siano decorsi i termini di prescrizione o decadenza per l'esercizio dei relativi diritti e per i quali non si sia formato il giudicato.
Immobili che hanno ottenuto la sanatoria
Tutto a posto, quindi, per tutti coloro che hanno ottenuto la concessione in sanatoria ed hanno concluso la pratica con l'agibilità.
Documenti Allegati
Sentenza 19/12/2022, n. 252