Legge di Bilancio 2023: via libera definitivo del Senato

La struttura della nuova legge di Bilancio 2023, le deroghe per mantenere il Superbonus al 110% anche sulle spese sostenute nel 2023, la proroga per il bonus barriere architettoniche, il bonus mobili

di Redazione tecnica - 29/12/2022

È stata necessaria la doppia approvazione ma alla fine la Legge di Bilancio 2023 è stata definitivamente approvata anche dal Senato. Dopo l’approvazione da parte della Camera e dopo aver rinnovato la fiducia al Governo (109 voti favorevoli, 76 contrari e un'astensione), il Senato ha approvato definitivamente il ddl di bilancio 2023 (107 voti favorevoli, 69 contrari e un'astensione).

La struttura della Legge di Bilancio 2023

La manovra, approvata in anticipo rispetto alle previsioni, andrà in Gazzetta molto probabilmente domani e mette in campo 35 miliardi di euro suddivisi nei 21 articoli, migliaia di commi e un impianto come al solito di difficile lettura omogenea. Di seguito la struttura della nuova legge di Bilancio:

Parte I - Sezione I: Misure quantitative per la realizzazione degli obiettivi programmatici

  • Art. 1. (903 commi) - Risultati differenziali. Norme in materia di entrata e di spesa e altre disposizioni. Fondi speciali

Parte II - Sezione II: Approvazione degli stati di previsione

  • Art. 2. (1 comma) - Stato di previsione dell'entrata
  • Art. 3. (21 commi) - Stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze e disposizioni relative
  • Art. 4. (3 commi) - Stato di previsione del Ministero delle imprese e del made in Italy e disposizioni relative
  • Art. 5. (2 commi) - Stato di previsione del Ministero del lavoro e delle politiche sociali e disposizioni relative
  • Art. 6. (3 commi) - Stato di previsione del Ministero della giustizia e disposizioni relative
  • Art. 7. (2 commi) - Stato di previsione del Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale e disposizioni relative
  • Art. 8. (2 commi) - Stato di previsione del Ministero dell'istruzione e del merito e disposizioni relative
  • Art. 9. (10 commi) - Stato di previsione del Ministero dell'interno e disposizioni relative
  • Art. 10. (1 comma) - Stato di previsione del Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica
  • Art. 11. (7 commi) - Stato di previsione del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e disposizioni relative
  • Art. 12. (1 comma) - Stato di previsione del Ministero dell'università e della ricerca
  • Art. 13. (13 commi) - Stato di previsione del Ministero della difesa e disposizioni relative
  • Art. 14. (6 commi) - Stato di previsione del Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste e disposizioni relative
  • Art. 15. (4 commi) - Stato di previsione del Ministero della cultura e disposizioni relative
  • Art. 16. (2 commi) - Stato di previsione del Ministero della salute e disposizioni relative
  • Art. 17. (1 comma) - Stato di previsione del Ministero del turismo
  • Art. 18. (1 comma) - Totale generale della spesa
  • Art. 19. (1 comma) - Quadro generale riassuntivo
  • Art. 20. (32 commi) - Disposizioni diverse
  • Art. 21. (1 comma) - Entrata in vigore

Fotovoltaico e superbonus

All’art. 1, comma 10 della nuova Legge di Bilancio viene previsto l’inserimento all'articolo 119 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34 (Decreto Rilancio) del seguente comma:

7-bis. La detrazione di cui al comma 5 spetta, nei limiti ivi previsti, anche per gli interventi realizzati dai soggetti di cui al comma 9, lettera d-bis), in aree o strutture non pertinenziali, anche di proprietà di terzi, diversi dagli immobili ove sono realizzati gli interventi previsti ai commi 1 e 4, sempre che questi ultimi siano situati all'interno di centri storici soggetti ai vincoli di cui all'articolo 136, comma 1, lettere b) e c), e all'articolo 142, comma 1, del codice dei beni culturali e del paesaggio, di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42.

Il nuovo comma consente l’istallazione del fotovoltaico come intervento trainato, da parte dei soggetti di cui all’art. 119, comma 9, lettera d-bis) del decreto Rilancio (onlus, aps e adv) in aree o strutture non pertinenziali, anche di proprietà di terzi, diversi dagli immobili ove sono realizzati gli interventi trainanti, ma solo se questi ultimi siano situati all'interno di centri storici soggetti ai vincoli di cui all'articolo 136, comma 1, lettere b) e c), e all'articolo 142, comma 1, del codice dei beni culturali e del paesaggio.

Al comma 16-ter è aggiunto il seguente periodo: “Fermo restando quanto previsto dal comma 10-bis, per gli interventi ivi contemplati il presente comma si applica fino alla soglia di 200 kW con l'aliquota del 110 per cento delle spese sostenute”.

Bonus barriere architettoniche

Con l’art. 1, comma 365 della Legge di Bilancio 2023 viene disposta una proroga al bonus previsto per l’abbattimento delle barriere architettoniche di cui all’art. 119-ter del Decreto Rilancio.

In particolare, il bonus 75% potrà essere utilizzato fino al 31 dicembre 2025 e viene anche previsto che per l’approvazione di questo intervento in condominio è sufficiente la maggioranza dei partecipanti all'assemblea che rappresenti almeno un terzo del valore millesimale dell'edificio.

Superbonus: le deroghe alla rimodulazione

Relativamente alla rimodulazione del superbonus arrivata dall'articolo 9, comma 1, lettera a), numero 1), del decreto-legge 18 novembre 2022, n. 176 (Decreto Aiuti-quater), l’art. 1, comma 895 della Legge di Bilancio 2023 prevede che questa non si applica:

a) agli interventi diversi da quelli effettuati dai condomìni per i quali, alla data del 25 novembre 2022, risulta presentata la comunicazione di inizio lavori asseverata (CILA), ai sensi dell'articolo 119, comma 13-ter, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77;

b) agli interventi effettuati dai condomìni per i quali la delibera assembleare che ha approvato l'esecuzione dei lavori risulta adottata in data antecedente alla data di entrata in vigore del decreto-legge 18 novembre 2022, n. 176, sempre che tale data sia attestata, con apposita dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà rilasciata ai sensi dell'articolo 47 del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, dall'amministratore del condominio ovvero, nel caso in cui, ai sensi dell'articolo 1129 del codice civile, non vi sia l'obbligo di nominare l'amministratore e i condomini non vi abbiano provveduto, dal condomino che ha presieduto l'assemblea, e a condizione che per tali interventi, alla data del 31 dicembre 2022, risulti presentata la CILA, ai sensi dell'articolo 119, comma 13-ter, del citato decreto-legge n. 34 del 2020;

c) agli interventi effettuati dai condomìni per i quali la delibera assembleare che ha approvato l'esecuzione dei lavori risulta adottata in una data compresa Tra quella dell'entrata in vigore del decreto-legge 18 novembre 2022, n. 176, e il 24 novembre 2022, sempre che tale data sia attestata, con apposita dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà rilasciata ai sensi dell'articolo 47 del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, dall'amministratore del condominio ovvero, nel caso in cui, ai sensi dell'articolo 1129 del codice civile, non vi sia l'obbligo di nominare l'amministratore e i condomini non vi abbiano provveduto, dal condomino che ha presieduto l'assemblea, e a condizione che per tali interventi, alla data del 25 novembre 2022, risulti presentata la CILA, ai sensi dell'articolo 119, comma 13-ter, del citato decreto-legge n. 34 del 2020;

d) agli interventi comportanti la demolizione e la ricostruzione degli edifici, per i quali alla data del 31 dicembre 2022 risulta presentata l'istanza per l'acquisizione del titolo abilitativo.

Il successivo comma 895 prevede che gli oneri previsti da tali deroghe siano pari a 600.000 euro per l'anno 2023, a 61,3 milioni di euro per l'anno 2024 e a 59,1 milioni di euro per ciascuno degli anni 2025, 2026 e 2027. Lo stesso comma 895 prevede che le eccezioni previste entrano in vigore il giorno stesso della pubblicazione della legge nella Gazzetta Ufficiale e non l’1 gennaio 2023.

Bonus mobili: nuovo limite di spesa

All’art. 1, comma 277 della Legge di Bilancio viene disposta una modifica dell’art. 16, comma 2, secondo periodo, del Decreto-Legge 4 giugno 2013, n. 63, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2013, n. 90, in materia di detrazioni fiscali collegate agli interventi di ristrutturazione edilizia.

In particolare le parole: “e a 5.000 euro per gli anni 2023 e 2024” sono sostituite dalle seguenti: “a 8.000 euro per l'anno 2023 e a 5.000 euro per l'anno 2024”. In questo modo, per tutto il 2023 il bonus mobili avrà un limite di spesa di 8.000 euro anziché 5.000 euro.

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