Bonus mobili e Bonus barriere architettoniche: in Gazzetta la Legge n. 197/2022
La Legge n. 197/2022 proroga l’utilizzo del bonus barriere architettoniche fino al 31 dicembre 2025 e aumenta il limite di spesa del bonus mobili
Tutto confermato, dopo il via libera del Senato non è stato necessario neanche un solo giorno per pubblicare in Gazzetta Ufficiale la Legge 29 dicembre 2022, n. 197 recante “Bilancio di previsione dello Stato per l’anno finanziario 2023 e bilancio pluriennale per il triennio 2023-2025” (Gazzetta Ufficiale del 29 dicembre 2008, n. 303, Supplemento ordinario n. 43/L).
La struttura della Legge n. 197/2022
Confermata anche la suddivisione in 21 articoli e un totale di 1.017 commi all’interno dei quali sono stanziati 35 miliardi di euro:
Parte I - Sezione I: Misure quantitative per la realizzazione degli obiettivi programmatici
- Art. 1. (903 commi) - Risultati differenziali. Norme in materia di entrata e di spesa e altre disposizioni. Fondi speciali
Parte II - Sezione II: Approvazione degli stati di previsione
- Art. 2. (1 comma) - Stato di previsione dell'entrata
- Art. 3. (21 commi) - Stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze e disposizioni relative
- Art. 4. (3 commi) - Stato di previsione del Ministero delle imprese e del made in Italy e disposizioni relative
- Art. 5. (2 commi) - Stato di previsione del Ministero del lavoro e delle politiche sociali e disposizioni relative
- Art. 6. (3 commi) - Stato di previsione del Ministero della giustizia e disposizioni relative
- Art. 7. (2 commi) - Stato di previsione del Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale e disposizioni relative
- Art. 8. (2 commi) - Stato di previsione del Ministero dell'istruzione e del merito e disposizioni relative
- Art. 9. (10 commi) - Stato di previsione del Ministero dell'interno e disposizioni relative
- Art. 10. (1 comma) - Stato di previsione del Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica
- Art. 11. (7 commi) - Stato di previsione del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e disposizioni relative
- Art. 12. (1 comma) - Stato di previsione del Ministero dell'università e della ricerca
- Art. 13. (13 commi) - Stato di previsione del Ministero della difesa e disposizioni relative
- Art. 14. (6 commi) - Stato di previsione del Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste e disposizioni relative
- Art. 15. (4 commi) - Stato di previsione del Ministero della cultura e disposizioni relative
- Art. 16. (2 commi) - Stato di previsione del Ministero della salute e disposizioni relative
- Art. 17. (1 comma) - Stato di previsione del Ministero del turismo
- Art. 18. (1 comma) - Totale generale della spesa
- Art. 19. (1 comma) - Quadro generale riassuntivo
- Art. 20. (32 commi) - Disposizioni diverse
- Art. 21. (1 comma) - Entrata in vigore
Bonus Mobili
L’art. 1, comma 277 della Legge n. 197/2022 dispone una modifica dell’art. 16, comma 2, secondo periodo, del Decreto-Legge 4 giugno 2013, n. 63 in materia di detrazioni fiscali collegate agli interventi di ristrutturazione edilizia. In particolare le parole: “e a 5.000 euro per gli anni 2023 e 2024” sono sostituite dalle seguenti: “a 8.000 euro per l'anno 2023 e a 5.000 euro per l'anno 2024”.
In questo modo, per tutto il 2023 il bonus mobili avrà un limite di spesa di 8.000 euro anziché 5.000 euro.
Ricordiamo che ai contribuenti che fruiscono della detrazione per interventi di ristrutturazione edilizia (art. 16, comma 1 del D.L. n. 63/2013) è riconosciuta una detrazione dall'imposta lorda, fino a concorrenza del suo ammontare, per le ulteriori spese documentate sostenute negli anni 2022, 2023 e 2024 per l'acquisto di mobili e di grandi elettrodomestici di classe non inferiore alla classe A per i forni, alla classe E per le lavatrici, le lavasciugatrici e le lavastoviglie, alla classe F per i frigoriferi e i congelatori, per le apparecchiature per le quali sia prevista l'etichetta energetica, finalizzati all'arredo dell'immobile oggetto di ristrutturazione.
La detrazione, da ripartire tra gli aventi diritto in dieci quote annuali di pari importo, spetta nella misura del 50% delle spese sostenute ed è calcolata su un ammontare complessivo non superiore a 10.000 euro per l'anno 2022, a 8.000 euro per l’anno 2023 e 5.000 euro per il 2024. La detrazione spetta a condizione che gli interventi di recupero del patrimonio edilizio siano iniziati a partire dal 1° gennaio dell'anno precedente a quello dell'acquisto. Qualora gli interventi di recupero del patrimonio edilizio siano effettuati nell'anno precedente a quello dell'acquisto, ovvero siano iniziati nell'anno precedente a quello dell'acquisto e proseguiti in detto anno, il limite di spesa di cui al secondo periodo è considerato al netto delle spese sostenute nell'anno precedente per le quali si è fruito della detrazione. Ai fini dell'utilizzo della detrazione dall'imposta, le spese sono computate indipendentemente dall'importo delle spese sostenute per i lavori di ristrutturazione che fruiscono delle relative detrazioni.
Bonus barriere architettoniche
L’art. 1, comma 365 della Legge n. 197/2022 stabilisce una proroga al bonus previsto per l’abbattimento delle barriere architettoniche di cui all’art. 119-ter del Decreto Legge n. 34/2020 (Decreto Rilancio).
In particolare, il bonus 75% potrà essere utilizzato fino al 31 dicembre 2025 e viene anche previsto che per l’approvazione di questo intervento in condominio è sufficiente la maggioranza dei partecipanti all'assemblea che rappresenti almeno un terzo del valore millesimale dell'edificio.
Ricordiamo che l'art. 119-ter del D.L. n. 34/2020 prevede una detrazione del 75% per interventi di eliminazione delle barriere architettoniche effettuati su edifici già esistenti e con spese sostenute dal 1° gennaio al 31 dicembre 2025 (dopo la modifica della Legge n. 197/2022), per un limite massimo di:
- 50mila euro per edifici unifamiliari o per le unità immobiliari situate all’interno di edifici plurifamiliari funzionalmente indipendenti e con uno o più accessi autonomi dall’esterno;
- 40mila euro x il numero delle unità immobiliari che compongono l'edificio, nel caso di immobili composti da 2 a 8 unità;
- 30mila euro x il numero delle unità immobiliari che compongono l'edificio quando si tratta di immobili con oltre 8 unità.
La detrazione è concessa a condizione che gli interventi rispettino i requisiti previsti dal DM n. 236/1989 per garantire l'accessibilità, l'adattabilità e la visitabilità degli edifici privati e di edilizia residenziale pubblica sovvenzionata e agevolata, ai fini del superamento e dell'eliminazione delle barriere architettoniche;
L’agevolazione spetta anche per:
- interventi di automazione degli impianti degli edifici e delle singole unità immobiliari funzionali ad abbattere le barriere architettoniche;
- sostituzione dell'impianto;
- spese relative allo smaltimento e alla bonifica dei materiali e dell'impianto sostituito.
Diversamente da quanto previsto per l’accesso alle detrazioni Superbonus 110%, il bonus barriere architettoniche 75% non è subordinato alla realizzazione di interventi trainanti.