Mancato recapito dell'offerta nei termini previsti: un caso di riammissione
Consiglio di Stato: illegittima la disposizione del bando che fa ricadere sul partecipante disservizi a lui non imputabili, quando il canale prescelto per l’invio delle istanze di partecipazione sia unico, predeterminato e obbligatorio
L’esclusione di un operatore da una gara per la presentazione dell’offerta oltre i termini indicati è illegittima, quando la Stazione appaltante abbia previsto solo un mezzo per l’invio e abbia messo in capo al partecipante ogni responsabilità per eventuali disservizi.
Presentazione offerta oltre i termini: un caso di riammissione
Sono queste le motivazioni con cui il Consiglio di Stato, con la sentenza n. 11665/2022, ha riammesso un concorrente all’asta con pubblico incanto per la vendita di un immobile. L’appellante aveva inviato la propria offerta il venerdì tramite raccomandata A/R e il termine ultimo per la ricezione delle offerte era stato fissato alle ore 12 del martedì successivo, mentre il plico è giunto 3 ore dopo. Il Comune ha quindi ammesso all’asta solo l’offerta del controinteressato, che si è aggiudicato l’immobile.
Il TAR aveva respinto il ricorso, perché il partecipante all’asta non sarebbe stato diligente nell'invio: nonostante la vicinanza tra il comune di spedizione e quello di ricezione, le due località erano in due diverse regioni per cui era presumibile che il recapito avrebbe avuto tempi più lunghi; in più il fatto che ci fosse in mezzo anche il sabato rendeva ragionevole la consegna da parte delle poste nel primo pomeriggio del martedì.
In appello sono stati fatti presenti due aspetti molto importanti:
- sebbene la raccomandata fosse stata depositata il venerdì, oltre l’orario, il plico si doveva ritenere in lavorazione anche il sabato, considerato giorno lavorativo sia dall’ufficio postale di invio che da quello di ricezione, quindi giungere a destinazione nella giornata del lunedì, entro i termini previsti dal Bando;
- le disposizioni del bando sarebbero state illegittime laddove prevedevano solo l’invio per mezzo postale, restando a carico dell'offerente eventuali disservizi, con la conseguenza di discriminare coloro che avevano beneficiato della regolarità del servizio rispetto a quelli che avevano subito disservizi di qualsivoglia natura non imputabili alla propria volontà o negligenza.
La sentenza del Consiglio di Stato
II Consiglio di Stato si è soffermato proprio sulla legittimità di una disposizione del Bando che fa ricadere su colui che inoltra un’istanza di partecipazione sottoposta allo scadere di un termine perentorio disservizi a lui non imputabili, in tutti quei casi in cui il canale prescelto per l’invio delle istanze di partecipazione sia unico, predeterminato e obbligatorio.
Spiega Palazzo Spada che una simile previsione è chiaramente irragionevole e determina una violazione della parità di condizioni tra i diversi partecipanti. Mentre in presenza di diversi canali disponibili per la trasmissione delle istanze si potrebbe ipotizzare che l’opzione prescelta dall’istante comprenda anche una valutazione di affidabilità del mezzo di comunicazione e di invio, non si può arrivare a una conclusione del genere se il mezzo a disposizione è soltanto uno.
Per altro, considerato che entrambi gli uffici postali lavoravano il sabato, non è imputabile alcuna mancata diligenza da parte del mittente, se ha considerato le condizioni generali di servizio e disposto l’invio nei tempi atti a garantirne la consegna tempestiva.
L’appello è stato quindi accolto, determinando la riammissione del partecipante all’asta.
Documenti Allegati
Sentenza