Terzo Condono Edilizio: illegittima la norma della Regione Siciliana
La Corte Costituzionale ribadisce l'insanabilità degli abusi anche in caso di vincoli di inedificabilità relativa. Una decisione scontata per tutti, tranne che per i legislatori regionali
Nonostante il finale fosse scontato per i più, i legislatori in Sicilia ci hanno provato lo stesso a scrivere una triste storia di legittimazione degli abusi edilizi in zona vincolata e di scardinamento dei princìpi sottostanti alle norme sul terzo condono edilizio. Una “speranza” che la Corte Costituzionale ha spento, dichiarando, con la sentenza n. 252/2022, l’illegittimità dell’art. 1, comma 1 della L.R. Sicilia n. 19/2021, che ha violato gli articoli 117, comma 2, lettera s) della Costituzione e l’art. 14 dello stesso Statuto della Regione Silciana.
Terzo Condono Edilizio e abusi in zona vincolata: illegittima la norma della Regione Siciliana
Ricordiamo che ai sensi della L.R. Sicilia n. 19/2021, le opere abusive realizzate nelle aree soggette a vincoli che non comportino inedificabilità assoluta (art. 24, comma 1 della L.R. n. 15/2004), sono state ritenute sanabili.
Una scelta da cui la Consulta ha preso le distanze, ricordando anche che, come più volte ribadito dalla Corte di Cassazione, le norme regionali non possono prevalere sulle disposizioni statali che hanno disciplinato i termini del condono edilizio disposto per legge in precedenza: "Deve dunque escludersi che l’applicabilità del condono edilizio in presenza di vincoli relativi possa rientrare «tra le possibili varianti di senso del testo originario» dell’art. 24 della legge reg. Siciliana n. 15 del 2004 (sentenze n. 70 del 2020 e n. 73 del 2017). La disposizione impugnata, nella sua portata innovativa, è espressione della competenza statutaria primaria della Regione Siciliana nelle materie dell’urbanistica e della tutela del paesaggio (art. 14, primo comma, lettere f ed n) , tuttavia è altresì vero che essa, ai sensi dello stesso art. 14, deve essere esercitata «senza pregiudizio» delle riforme economico-sociali, che assurgono, dunque, a limite “esterno” della potestà legislativa primaria".
Il commento di Legambiente
L’interpretazione della norma condonistica da parte della Regione Siciliana aveva già fatto storcere il naso da più parti, senza bisogno di essere particolarmente esperti in materia di disciplina edilizia e urbanistica. E la decisione della Corte Costituzionale non può che avere trovato il favore delle associazioni a tutela dell’ambiente, in primis Legambiente.
Come ha dichiarato Giuseppe Alfieri, presidente di Legambiente Sicilia, “La sentenza della Corte Costituzionale è importante, per almeno due ragioni: definisce con assoluta chiarezza i limiti del legislatore regionale in relazione a quelle materie che invece sono assegnate dalla nostra Costituzione alla competenza esclusiva del legislatore nazionale, ad esempio per quanto riguarda le opere insuscettibili di sanatoria in virtù delle disposizioni nazionali emanate in coerenza con la materia di potestà legislativa esclusiva dello Stato su tutela dell’ambiente, dell’ecosistema e dei beni culturali; blocca autorevolmente e in punta di diritto, una volta e per tutte, una palese ed evidente forzatura che il legislatore regionale aveva provato a far passare, di fatto ampliando le maglie dell’ultimo condono del 2003 anche agli immobili realizzati abusivamente in aree sottoposte a vincolo di inedificabilità relativa”. Per Alfieri si tratta di “una grande vittoria, considerato che Legambiente Sicilia aveva anche presentato sul punto una memoria alla Corte Costituzionale”.
Sulla questione è intervenuto anche il presidente di Legambiente, Stefano Ciafani: “Adesso si demoliscano gli immobili insanabili, per ripristinare lo stato di diritto e la bellezza dei luoghi e per ridurre il rischio per le persone che vivono in strutture o in aree pericolose come dimostrano tante tragedie avvenute anche recentemente nel paese”.
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Sentenza