Processo Civile Telematico: la Corte dei Conti bacchetta l’Italia
I dati sul periodo 2016-2020: il ritardo nella digitalizzazione del PCT compromette la ragionevole durata del processo
Il Paese è ancora lontano dal raggiungimento degli obiettivi previsti dall’Europa per l'utilizzo del processo telematico, nonostante anche il supporto dei fondi del PNRR destinati a questo investimento. E la mancata digitalizzazione corrisponde al mancato rispetto del principio di ragionevolezza nella durata del processo.
Digitalizzazione processo: la delibera della Corte dei Conti
È quanto emerge dalla Delibera della Corte dei Conti del 22 dicembre 2022, n. 53/2022/G, volta ad analizzare le performance raggiunte nell’utilizzo delle risorse finanziarie destinate all’implementazione del processo civile telematico (PCT) in riferimento al periodo 2016-2020.
La Corte dei Conti definisce il percorso “lungo e laborioso, caratterizzato negli anni da una legislazione di riferimento troppo spesso episodica e poco organica”. Già nella premessa della relazione si evidenziano diverse criticità, riguardanti l’intero processo di digitalizzazione in atto, in ambito sia pubblico che privato, che finiscono per collocare il sistema paese agli ultimi posti in Europa.
La magistratura contabile ribadisce come il processo telematico sia ormai una solida e compiuta realtà in ambito civile, mentre appare ancora in ritardo la definitiva implementazione e diffusione di quello penale (PPT). “L’opera di digitalizzazione si è rivelata necessariamente impegnativa sia per la complessa architettura di sistema che per le frequenti ed inevitabili necessità di aggiornamento e reingegnerizzazione del software operativo anche al fine, ad esempio, di rendere il canale digitale l’opzione predefinita nella cooperazione giudiziaria in ambito UE”.
Di particolare rilievo lo sforzo digitale affrontato durante la pandemia: “l’amministrazione della giustizia ha dimostrato una notevole capacità di resilienza nel fornire adeguate risposte segnatamente in ambito digitale. È proseguita, altresì, l’opera di ammodernamento del sistema giustizia nel perseguimento degli obiettivi volti all’efficientamento delle infrastrutture e delle dotazioni hardware”.
I numeri del processo telematico dal 2016 al 2020
Come spiega la Corte, la digitalizzazione del processo richiede investimenti significativi in termini sia di hardware che di software; la realizzazione delle infrastrutture dedicate, la progettazione, i continui aggiornamenti, la manutenzione e, non ultima, la formazione richiedono la disponibilità di risorse adeguate alla complessità del sistema e di carattere non estemporaneo in quanto inserite in un più ampio quadro di programmazione.
A dimostrazione dello sforzo da compiere, vengono forniti i numeri del processo telematico al 31 dicembre 2020:
- 1,2 milioni professionisti attivi nel telematico (avvocati, consulenti, periti, ecc.);
- oltre 56 milioni gli atti telematici depositati dagli avvocati e da altri professionisti nel processo telematico civile (PCT) dal primo luglio 2014 al 31 dicembre 2020;
- oltre 34 milioni i provvedimenti nativi digitali nel processo telematico civile (PCT) dal primo luglio 2014 al 31 dicembre 2020;
- 125 milioni circa sono le comunicazioni e notifiche telematiche civili eseguite nel medesimo periodo dalle cancellerie.
L'utilizzo dei fondi PNRR
La digitalizzazione dei fascicoli giudiziari è supportata anche dai fondi del PNRR (sub-investimento 1.6.2, pari a circa 133,2 milioni di euro, nell’ambito della Missione 1 - Componente 1 - Asse 1) con l’obiettivo, fra gli altri, di digitalizzare 10 milioni di fascicoli relativi ai 10 anni precedenti il 2026.
Ed è qui che viene fuori il ritardo dell’Italia rispetto al resto dell’Europa e come alla digitalizzazione corrisponda anche la possibilità di garantire una ragionevole durata del processo: “Le istituzioni europee hanno negli anni sottolineato come il nostro paese necessiti ancora di quelle riforme utili per l’efficienza del settore in quanto volte ad una drastica riduzione dei tempi della giustizia. Il rispetto del noto principio della ragionevole durata dei processi appare ottenibile solo in parte con la digitalizzazione dei processi poiché più concretamente perseguibile soprattutto mediante l’introduzione di adeguate procedure deflattive in termini di risoluzione extragiudiziale delle controversie”.
Documenti Allegati
Delibera