Superbonus e blocco cessione: aiutati che Governo e Parlamento non ti aiutano
La legge di conversione del Decreto Aiuti-quater disporrà una modifica al meccanismo di cessione del credito e una possibilità di finanziamento per le imprese in crisi
È ripartito il 9 gennaio 2023 alla Camera il percorso del disegno di legge di conversione del Decreto Legge 18 novembre 2022, n. 176 (Decreto Aiuti-quater) che si concluderà entro il 17 gennaio 2023 e che, tra le altre cose, prova (senza troppa convinzione) ad affrontare il blocco della cessione dei crediti edilizi, soprattutto da superbonus, intervenendo su due diversi livelli.
Il meccanismo di cessione del credito
Da una parte si prova a riaprire la capienza fiscale dei cessionari offrendo loro la possibilità (limitata agli interventi di superbonus, art. 119 del D.L. n. 34/2020) di fruire dei crediti d'imposta derivanti dalle comunicazioni di cessione o di sconto in fattura inviate all'Agenzia delle entrate entro il 31 ottobre 2022 e non ancora utilizzati, in 10 rate annuali di pari importo, in luogo dell'originaria rateazione prevista per i predetti crediti.
Una soluzione che consentirebbe di "spalmare" i crediti bloccati sulla Piattaforma Cessione del Fisco su 10 anni ma non riaprirebbe la capienza fiscale del sistema bancario, ormai ridotta ai minimi termini come recentemente dimostrato dalla Commissione Parlamentare di inchiesta sul sistema bancario e finanziario. La disposizione contenute nell'art. 9, comma 4 del Decreto Aiuti-quater si applicherebbe, infatti, solo ai crediti presenti in piattaforma entro il 31 ottobre 2022 e "non ancora utilizzati".
In sede di conversione in legge saranno aggiunti all'art. 9 i due nuovi commi 4-bis e 4-ter che consentiranno retroattivamente 3 passaggi di cessione effettuate a favore di banche e intermediari finanziari. In questo modo, il meccanismo di cessione consentirà:
- una prima cessione libera (direttamente o indirettamente dopo lo sconto in fattura);
- 3 cessioni al sistema bancario;
- una cessione dalla banche in favore di soggetti diversi dai consumatori o utenti, che abbiano stipulato un contratto di conto corrente con la banca stessa, ovvero con la banca capogruppo, senza facoltà di ulteriore cessione.
Il prestito SACE
Molta più convinzione c'è nel successivo comma 4-quater che, parafrasando il proverbio "aiutati che Dio d'aiuta", ha previsto una via d'uscita per le imprese con sede in Italia, rientranti nelle categorie contraddistinte dai codici ATECO 41 e 43 e che hanno realizzato interventi di superbonus che non riescono a monetizzare dopo lo sconto in fattura. Alla fine Governo e Parlamento hanno scelto la via del prestito alle imprese in crisi di liquidità.
I crediti bloccati sui cassetti potranno essere considerati dalla banca o istituzione finanziatrice quale parametro ai fini della valutazione del merito di credito dell'impresa richiedente il finanziamento e della predisposizione delle relative condizioni contrattuali.
Inoltre, la società SACE S.p.A. potrà concedere le garanzie (ai sensi dell'articolo 15 del decreto-legge 17 maggio 2022, n. 50) in favore di banche, di istituzioni finanziarie nazionali e internazionali e degli altri soggetti abilitati all'esercizio del credito in Italia, per finanziamenti sotto qualsiasi forma, strumentali a sopperire alle esigenze di liquidità delle suddette imprese.