Enti di natura privatistica non possono essere centrali di committenza: la conferma da ANAC
Precluso lo svolgimento di attività di centralizzazione delle committenze con conseguente impossibilità per i comuni non capoluogo di provincia di utilizzare i fondi Pnrr mediante ricorso a Asmel
Asmel consortile è una società di natura privatistica che non dispone di alcun legittimo modello organizzativo di aggregazione di enti locali per l’aggiudicazione degli appalti o per l'utilizzo dei fondi PNRR: in quanto tale, essa non è qualificata quale centrale di committenza, con conseguente impossibilità per i comuni non capoluogo di provincia di utilizzare le risorse del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza mediante il ricorso a essa.
Asmel non è una centrale di committenza: la delibera ANAC
Si tratta di un’importante affermazione da parte di ANAC, contenuta nella delibera n. 570 del 30 novembre 2022, in quanto moltissime amministrazioni comunali si sono avvalse e si avvalgono della società, che si è attribuita immotivatamente e senza fondamento della qualifica di Centro di competenza Pnrr, peraltro, spiega ANAC, figura non rinvenibile nella normativa.
Tutto è nato dall'esposto presentato dalla fondazione Architetti e Ingegneri, che ha segnalato che ASMEL si attribuiva la qualifica di Centro di Competenza PNRR, con la previsione della facoltà di effettuare attività di progettazione a favore delle Amministrazioni consorziate. In realtà, dall’istruttoria operata da ANAC è emerso che Asmel, quale ente di diritto privato non risulta dotata di competenze specifiche per la gestione di gare del Pnrr, né può essere affidataria in via diretta di servizi.
Di qui la diffida da parte di Anac ad utilizzare una qualificazione non corrispondente ai fatti, e l’avvertimento a Comuni e amministrazioni comunali nel momento in cui si avvalgono della consulenza di Asmel Consortile che essa non può garantire ciò che promette.
In particolare, nella delibera si legge che “non può essere assolto, da parte dei Comuni non capoluogo di provincia, l’adempimento di cui all’art. 52, punto 1.2. del d.l. 77/2021, convertito con legge di conversione n. 108/2021 mediante ricorso ad ASMEL, laddove si richiede che “Nelle more di una disciplina diretta ad assicurare la riduzione, il rafforzamento e la qualificazione delle stazioni appaltanti, per le procedure afferenti alle opere PNRR e PNC, i comuni non capoluogo di provincia procedono all'acquisizione di forniture, servizi e lavori, oltre che secondo le modalità indicate dal citato articolo 37, comma 4, attraverso le unioni di comuni, le province, le città metropolitane e i comuni capoluogo di provincia”, essendo pacifico che Asmel Consortile non risponde ad alcun legittimo modello organizzativo di aggregazione di enti locali per l'aggiudicazione degli appalti”.
Inoltre, dalla verifica di ANAC è anche emerso che ASMEL non può offrire ai propri soci attività di committenza ausiliaria, gestendo le procedure di appalto in nome e per conto delle stazioni appaltanti interessate. Non essendo infatti una società in house, non è nemmeno configurabile l’affidamento alla medesima società da parte dei soci di attività di supporto ai Rup, responsabili unici del provvedimento, né assegnare ad Asmel affidamenti diretti, al di fuori del Codice degli Appalti.
No agli incarichi di progettazione
Infine, Anac indica l’impossibilità di attribuire in via diretta, senza espletamento delle procedure del Codice, di incarichi di progettazione ad Asmel Consortile, non essendo la società riconducibile ai soggetti che, ai sensi dell’art. 24, c.1 del Codice, possono risultare affidatari diretti di incarichi di progettazione.
La disposizione stabilisce che “Le prestazioni relative alla progettazione di fattibilità tecnica ed economica, definitiva ed esecutiva di lavori, al collaudo, al coordinamento della sicurezza della progettazione nonché alla direzione dei lavori e agli incarichi di supporto tecnico-amministrativo alle attività del responsabile del procedimento e del dirigente competente alla programmazione dei lavori pubblici sono espletate: a) dagli uffici tecnici delle stazioni appaltanti; b) dagli uffici consortili di progettazione e di direzione dei lavori che i comuni, i rispettivi consorzi e unioni, le comunità montane, le aziende sanitarie locali, i consorzi, gli enti di industrializzazione e gli enti di bonifica possono costituire; c) dagli organismi di altre pubbliche amministrazioni di cui le singole stazioni appaltanti possono avvalersi per legge; d) dai soggetti di cui all'articolo 46”.
Asmel non rientra in nessuno di questi, considerato che non risponde al modello di centrale di committenza, né ai modelli organizzativi di cui all'art. 46, nè possiede la qualifica di società in house.
Documenti Allegati
Delibera