Bandi di gara e contratti 2022: obbligo di comunicazione ad ANAC
L'Autorità Nazionale Anticorruzione ricorda gli adempimenti obbligatori per le stazioni appaltanti da assolvere entro il 31 gennaio 2023
Scade il 31 gennaio 2023 il termine entro il quale le amministrazioni pubbliche devono inviare ad ANAC e pubblicare sul proprio sito web, nella sezione Amministrazione trasparente - Bandi di gara e contratti, i dati 2022 relativi ai procedimenti di scelta del contraente per l’affidamento di lavori, forniture e servizi.
Comunicazione ad ANAC delle procedure 2022: gli obblighi delle stazioni appaltanti
Come specificato sul sito stesso dell’Autorità Nazionale Anticorruzione, le modalità per l’assolvimento degli obblighi di pubblicazione e di trasmissione delle informazioni all’ANAC relative ai bandi di gara e contratti – come previsto dall’art. 1, comma 32 della legge n. 190/2012, aggiornato dall’art. 8, comma 2, della legge n. 69/2015, rimangono invariate per il 2023.
Nessuna variazione nemmeno per le specifiche tecniche per la comunicazione via PEC dell’avvenuta pubblicazione dei dati entro il 31 gennaio 2023 e per quelle relative alla pubblicazione dei dati, in formato XSD.
In particolare le Stazioni Appaltanti (SA) per adempiere all’obbligo di pubblicazione dei dati in formato aperto, ai sensi dell’art. 1 comma 32 Legge 190/2012 conforme alle disposizioni di cui alla Deliberazione ANAC n. 39 del 2 gennaio 2016, devono:
- trasmettere all’Autorità, entro il 31 gennaio di ogni anno, solo mediante Posta Elettronica Certificata all'indirizzo comunicazioni@pec.anticorruzione.it, un messaggio attestante l’avvenuto adempimento, riportando il codice fiscale della Stazione Appaltante e l’URL di pubblicazione del file XML per l’anno in corso;
- pubblicare sul proprio sito web istituzionale le informazioni di cui all’articolo 4 della Deliberazione n.39 del 2 gennaio 2016 secondo la struttura e le modalità definite dall’Autorità.
Restano invariati gli obblighi di comunicazione e pubblicazione previsti dalla Deliberazione n. 39 del 20 gennaio 2016. In particolare, le Amministrazioni devono pubblicare tutte le informazioni di cui all’articolo 3 e 4 della suddetta Deliberazione secondo la struttura e le modalità definite da ANAC.