Riforma Codice dei contratti: convocata la Conferenza unificata
La Conferenza Unificata è convocata il 26 gennaio 2023 per rendere il parere sullo schema di Decreto Legislativo di riforma del Codice dei contratti pubblici
Mentre prosegue in Parlamento l’analisi dello schema di Decreto Legislativo di riforma del Codice dei contratti, la Conferenza unificata è stata (finalmente) convocata il 26 gennaio 2023 per rendere il tanto atteso parere ai sensi dell’art. 1, comma 4, della Legge delega 21 giugno 2022, n. 78.
Il parere della Conferenza Unificata
Ricordiamo, infatti, che l'art. 1, comma 4 della Legge delega stabilisce che per l’approvazione del Decreto Legislativo di riforma del Codice dei contratti, il Governo deve acquisire (nell'ordine):
- il parere della Conferenza unificata entro il 30 giorni dalla data di trasmissione, decorso il quale il Governo può comunque procedere;
- (successivamente) i pareri delle Commissioni parlamentari competenti per materia e per i profili finanziari, che si pronunciano entro il termine di 30 giorni dalla data di trasmissione, decorso il quale il decreto legislativo può essere comunque adottato.
In realtà il Parlamento ha ricevuto lo Schema di Decreto Legislativo sprovvisto del parere della Conferenza unificata, come dimostrato nella relazione dell’VIII Commissione della Camera dei Deputati che, prima di passare all’analisi del provvedimento, ammette che lo stesso è stato assegnato con riserva, non essendo corredato del parere della Conferenza Unificata, e che la Commissione quindi non potrà pronunciarsi definitivamente, prima che il Governo abbia provveduto ad integrare la richiesta di parere nel senso indicato.
La relazione dell’VIII Commissione
Benché al momento si dovrà attendere almeno il 26 gennaio 2023 per il parere della Conferenza unificata, resta fissato all’8 febbraio 2023 il termine ultimo per l’espressione del parere da parte della Commissione.
Nella prima relazione dell’VIII Commissione, datata 18 gennaio 2023, vengono illustrati i principi chiave e contenuti dello schema di Decreto Legislativo suddividendoli nei suoi 5 libri, 229 articoli e 36 allegati.
La citata relazione illustrativa sottolinea che, nonostante il numero degli articoli sia analogo al codice vigente, sia ridotto il numero di commi e le parole utilizzate. Richiama quindi in sintesi i contenuti dello schema e alcune delle disposizioni più rilevanti o innovative, rinviando alla documentazione degli uffici per i dettagli su ogni singola disposizione.
I principi generali
Relativamente alla parte I del Libro I, la relazione definisce princìpi generali ai quali si ispira il nuovo Codice dei contratti pubblici. In particolare, le disposizioni del codice si interpretano e si applicano in base:
- al principio del risultato (articolo 1);
- al principio della fiducia (articolo 2);
- al principio di accesso al mercato degli operatori economici nel rispetto dei principi di concorrenza, di imparzialità, di non discriminazione, di pubblicità e trasparenza, di proporzionalità. (articolo 3).
Il principio del risultato riguarda l’affidamento del contratto e della sua esecuzione con la massima tempestività e il migliore rapporto possibile tra qualità e prezzo, nel rispetto dei principi di legalità, trasparenza e concorrenza. L’attribuzione e l’esercizio del potere nel settore dei contratti pubblici si fonda sul principio della reciproca fiducia nell’azione legittima, trasparente e corretta dell’amministrazione, dei suoi funzionari e degli operatori economici.
Ulteriori principi declinati nella parte iniziale del codice sono:
- il principio di buona fede e tutela dell’affidamento (articolo 5);
- i principi di solidarietà e di sussidiarietà orizzontale, inclusa la disciplina dei rapporti con gli enti del Terzo settore (articolo 6);
- il principio di auto-organizzazione amministrativa (articolo 7);
- il principio di autonomia contrattuale e il divieto di prestazioni d’opera intellettuale a titolo gratuito, garantendo l’applicazione del principio dell’equo compenso salvo in casi eccezionali (articolo 8);
- il principio di conservazione dell’equilibrio contrattuale (articolo 9);
- i principi di tassatività delle cause di esclusione e di massima partecipazione (articolo 10);
- il principio di applicazione dei contratti collettivi nazionali di settore e profili relativi alle inadempienze contributive e al ritardo nei pagamenti (articolo 11).
Sempre la parte I reca le norme concernenti l’ambito di applicazione, il responsabile unico del progetto e le fasi delle procedure di affidamento (articoli da 13 a 18). Sono, tra l’altro, declinate le soglie di rilevanza europea (articolo 14); è definita la figura del Responsabile unico del progetto (RUP) in luogo dell’attuale responsabile unico del procedimento (articolo 15); sono fissati i termini entro cui devono concludersi le procedure di gara (articolo 17 e allegato I.3) e deve essere stipulato il contratto.
Digitalizzazione del ciclo di vita dei contratti
Nella parte II del Libro I sono contenute le disposizioni in materia di digitalizzazione del ciclo di vita dei contratti (articoli da 19 a 36), che riveste una rilevanza cruciale ai fini della modernizzazione del sistema dei contratti pubblici.
Le attività inerenti al ciclo di vita dei contratti pubblici sono gestite attraverso piattaforme e servizi digitali fra loro interoperabili. In particolare, l’ecosistema nazionale di approvvigionamento digitale (eprocurement) è costituito dalle piattaforme e dai servizi digitali infrastrutturali abilitanti la gestione del ciclo di vita dei contratti pubblici, il cui perno è rappresentato dalla Banca dati nazionale dei contratti pubblici di cui è titolare in via esclusiva l’Autorità nazionale anticorruzione (articolo 23), e dalle piattaforme di approvvigionamento digitale (articolo 25), ossia dall’insieme dei servizi e dei sistemi informatici, interconnessi e interoperanti, utilizzati dalle stazioni appaltanti per svolgere una o più attività dell’intero ciclo di vita dei contratti pubblici (dalla programmazione all’esecuzione).
Per migliorare l’efficienza le stazioni appaltanti e gli enti concedenti provvedono, ove possibile, ad automatizzare le proprie attività ricorrendo a soluzioni tecnologiche (articolo 30).
È altresì disciplinato il ricorso a procedimenti elettronici per gli acquisti di uso corrente, come i sistemi dinamici di acquisizione (articolo 32), nonché ad aste elettroniche in cui sono presentati nuovi prezzi o valori (articolo 33) ovvero alla presentazione di offerte tramite cataloghi elettronici (articolo 34).
La programmazione
La parte III del Libro I riguarda la programmazione (articoli da 37 a 40). Tra le disposizioni di maggior rilievo segnala:
- l’articolo 38, che disciplina il procedimento di localizzazione e approvazione del progetto delle opere;
- l’articolo 39 il quale detta una nuova disciplina delle procedure di pianificazione, programmazione e progettazione delle infrastrutture strategiche e di preminente interesse nazionale, prevedendo che le stesse siano definite tali con delibera del Consiglio dei ministri, su proposta dei Ministri competenti, sentite le regioni interessate, ovvero su proposta delle regioni al Governo, sentiti i Ministri competenti, e che l’elenco dei relativi interventi, che sono automaticamente inseriti nelle intese istituzionali di programma e negli accordi di programma quadro ai fini della individuazione delle priorità, confluisca nel Documento di economia e finanza;
- l’articolo 40, che disciplina la procedura di dibattito pubblico unitamente all’allegato I.6, che elenca i casi in cui è obbligatoria, le modalità di partecipazione e svolgimento, nonché di individuazione dei compiti del responsabile.
La progettazione
La parte IV, relativa alla progettazione, si compone degli articoli da 41 a 47. Tra questi, particolare rilievo assumono:
- l’articolo 41, che sopprime il livello di progettazione costituito dal progetto definitivo prevedendo che la progettazione in materia di lavori pubblici si articola nei due livelli di successivi approfondimenti tecnici del progetto di fattibilità tecnicoeconomica e del progetto esecutivo;
- l’articolo 43, concernente l’adozione da parte delle stazioni appaltanti e degli enti concedenti, a decorrere dal 1° gennaio 2025, di metodi e strumenti di gestione informativa digitale delle costruzioni per la progettazione e la realizzazione di opere di nuova costruzione e per gli interventi su costruzioni esistenti per importo a base di gara superiore a 1 milione di euro;
- l’articolo 44, che consente, negli appalti di lavori con esclusione delle opere di manutenzione ordinaria, il ricorso all’appalto integrato (ossia che il contratto abbia per oggetto la progettazione esecutiva e l’esecuzione dei lavori), con la decisione di contrarre della stazione appaltante motivata e sulla base di un progetto di fattibilità tecnico-economica approvato;
- l’articolo 45, che disciplina gli incentivi per le funzioni tecniche rinviando all’allegato I.10 l’elencazione delle attività da incentivare;
- l’articolo 47, che detta disposizioni in materia di riorganizzazione e funzionamento del Consiglio superiore dei lavori pubblici, demandando all’allegato I.11 l’organizzazione e le regole di funzionamento, nonché le ulteriori attribuzioni.
I Contratti sotto la soglia comunitaria
Il codice delinea una disciplina comune applicabile ai contratti di importo inferiore alle soglie di rilevanza europea, richiamando i citati principi generali elencati nelle parti I e II del libro I, nonché le disposizioni del codice se non espressamente derogate dalla parte I del libro II.
Ai contratti cosiddetti sottosoglia si applica, infatti, il principio di rotazione degli affidamenti (articolo 49), nonché procedure differenziate di affidamento in base ai diversi importi, prevedendo l’affidamento diretto per i contratti di importo minore e procedure negoziate senza bando negli altri casi (articolo 50), il cui contenuto riprende il testo dell’articolo 1, comma 2, del decreto-legge n. 76 del 2020.
Nel caso di aggiudicazione dei contratti « sottosoglia » con il criterio dell’OEPV (offerta economicamente più vantaggiosa), il codice dispone, inoltre, con finalità semplificatoria, che alla commissione giudicatrice può partecipare il RUP, anche in qualità di presidente (articolo 51).
Ulteriori specifiche disposizioni applicabili ai contratti sotto soglia riguardano:
- il controllo sul possesso dei requisiti (articolo 52);
- le garanzie (articolo 53);
- l’esclusione automatica delle offerte anomale (articolo 54);
- i termini dilatori (articolo 55).
In allegato la relazione, unitamente al Dossier della Camera dei Deputati.