Superbonus e cantieri di edilizia privata: la congruità della manodopera e l’attestazione SOA

Il 2023 si è aperto con nuovi obblighi e obblighi esistenti sui quali occorrerà fare molta attenzione per l'utilizzo del superbonus e di altri bonus edilizi

di Donatella Salamita - 24/01/2023

L’obbligo relativo al DURC (documento unico di regolarità contributiva) di congruità della manodopera è stato introdotto dall’art.8 “Altre disposizioni urgenti in materia di contratti pubblici” al comma 10-bis del decreto Legge 76/2020, meglio noto come “Decreto Semplificazioni”, convertito con modifiche dalla Legge 120/2020.

Il disposto in oggetto, prevede che, oltre al DURC, occorra anche quanto inerente la congruità dell’incidenza della manodopera secondo le modalità indicate con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali.

DURC di congruità e Superbonus

In termini pratici, seppur la rubricazione dell’articolo 8 sembrerebbe riguardare gli appalti pubblici, l’adempimento interessa anche i cantieri di edilizia privata che siano oggetto di agevolazione di cui al Superbonus, ed infatti se da esso documento la manodopera non dovesse risultare congrua matura una delle cause, tra le varie, per le quali decade il beneficio fiscale, con applicazione degli interessi proprio per il fatto il godimento della detrazione da parte del soggetto beneficiario risulterebbe indebitamente fruita.

L’indebito utilizzo dell’agevolazione lo si deve evincere nei contenuti del decreto del MEF 41/1998 che, rubricato “Regolamento recante norme di attuazione e procedure di controllo di cui all'articolo 1 della legge 27 dicembre 1997, n. 449, in materia di detrazioni per le spese di ristrutturazione edilizia “ dispone alla lettera d) dell’articolo 4 non possa essere riconosciuta detrazione se violate le norme in materia di tutela della salute e della sicurezza sul luogo di lavoro e nei cantieri, nonché di obbligazioni contributive accertate dagli organi competenti e comunicate alla direzione regionale dell’Agenzia delle Entrate.

Il decreto che regolamenta il DURC di congruità

Il Ministero del lavoro e delle politiche sociali con decreto Direttoriale n. 17 del 15/04/ 2022 ha istituito il Comitato di Monitoraggio della congruità dell’incidenza della manodopera in attuazione dell’articolo 6, comma 3 del decreto Ministro del Lavoro n.143 del 25 giugno 2021 attraverso il quale definito il sistema di verifica della congruità della manodopera, sia nei lavori pubblici che in quelli di edilizia privata, correndo la sua applicazione nei cantieri in cui le opere hanno importo uguale o maggiore ad € 70.000,00.

Per le opere edili il cui inizio lavori è stato denunciato alla Cassa Edile o Edilcassa dall’1 novembre 2021 si applicano le disposizioni finalizzate alla verifica dell’incidenza della congruità della manodopera.

In quali interventi oggetto di Superbonus non occorre il DURC di congruità

Non occorre il DURC di congruità per le opere inerenti la ricostruzione delle aree territoriali colpite dagli eventi sismici risalenti all’anno 2016, ma solo se state adottate determinate Ordinanze del Commissario straordinario del Governo.

La verifica della congruità

Trattasi di un accertamento da ricondurre all’incidenza della manodopera riguardante un determinato intervento avente natura edile da parte di imprese in regime di appalto e di subappalto e da parte dei lavoratori autonomi coinvolti nell’esecuzione dei lavori.

Comprese nel settore edile sono le ditte, anche affini, direttamente e funzionalmente connesse all’attività resa dall’impresa appaltatrice, in relazione alle quali applicato il Contratto Collettivo Edile, nazionale e territoriale, con rapporto all’Allegato X al Testo Unico per la Sicurezza, decreto legislativo 81/2008.

La verifica in sé stessa si effettua in base agli “indici minimi di congruità” riferiti alle singole categorie di lavoro trascritti nella tabella facente parte dell’Accordo collettivo del 10 settembre 2020 tra le organizzazioni più rappresentative per il settore edile, periodicamente aggiornati mediante decreto del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, sentite le Parti sociali.

Si tiene conto delle informazioni dichiarate dall’impresa principale, primo appaltatore, alla Cassa Edile o Edilcassa territorialmente competente, ai sensi del d.P.R. 445/2000, con riferimento al valore complessivo dell’opera, al valore dei lavori edili previsti, alla committenza ed alle imprese subappaltatrici e sub-affidatarie se presenti. Per ogni appaltatore principale il calcolo della congruità prenderà in considerazione anche la manodopera edile dei subappaltatori e dei lavoratori autonomi.

Nei cantieri nei quali sono subentrate variazioni ai lavori richieste dal committente l’impresa dovrà dimostrare la congruità della manodopera riferita al nuovo importo dei lavori.

Modalità e termini per il rilascio del DURC di congruità

Decorso il termine di dieci giorni dalla richiesta, trasmessa o dall’impresa affidataria o dal soggetto da questa delegato o dallo stesso committente, viene rilasciata dalla Cassa Edile o Edilcassa territorialmente competente l’incidenza della congruità della manodopera.

Negli interventi di edilizia privata, afferenti il Superbonus, occorre che precedentemente al pagamento del saldo dei lavori sia dimostrata la congruità dell’incidenza della manodopera, ragion per cui l’impresa è tenuta a presentare al committente specifica attestazione riferita alla congruità dell’opera nel suo complesso.

Mancanza di congruità e regolarizzazione della posizione dell’impresa affidataria

Laddove non fosse possibile attestare la congruità, la Cassa Edile o Edilcassa rileva analiticamente all’impresa affidataria le difformità riscontrate, invitandola a regolarizzare la propria posizione entro il termine di quindici giorni, attraverso versamento, a favore della stessa, avente importo pari alla differenza di costo del lavoro necessaria per raggiungere la percentuale stabilita per la congruità, seguirà il rilascio dell’attestazione di congruità.

Se non regolarizzata la posizione con l’effettuazione del versamento verrà comunicato l’esito negativo della verifica di congruità ai soggetti richiedenti comprensivo dell’indicazione degli importi a debito e delle cause di irregolarità, oltre, ad opera della Cassa Edile o Edilcassa, all’iscrizione dell’impresa affidataria nella Banca nazionale delle imprese irregolari, BNI.

Se non avvenuta la regolarizzazione il responso negativo riferito al singolo intervento andrà ad incidere, sin dalla data in cui emesso, sulle successive verifiche di regolarità contributiva finalizzate al rilascio del DURC on-line, ovvero il Documento Unico di Regolarità Contributiva rilasciato solo in caso di regolarità nei confronti di INPS, INAIL e cassa edile, come da disposizione del D.M. 143/2021 “In mancanza di regolarizzazione, l’esito della verifica di congruità riferita alla singola opera, pubblica e privata, incide, dalla data di emissione, sulle successive verifiche di regolarità contributiva finalizzata al rilascio per l’impresa affidataria del Durc on-line”.

Scostamento rispetto agli indici di congruità

Accertato scostamento rispetto agli indici di congruità in misura uguale o minore al 5% della percentuale di incidenza della manodopera, avviene il rilascio dell’attestazione ma previa dichiarazione resa dal direttore dei lavori giustificativa dello scostamento.

L’impresa che risulti non congrua ha comunque facoltà di dimostrare il raggiungimento dell’aliquota di incidenza della manodopera producendo idonea documentazione che possa attestare il sostenimento dei costi non registrati presso la Cassa Edile o Edilcassa territorialmente competente e secondo le disposizioni dell’Accordo collettivo del 10 settembre 2020.

Riepilogando: la presenza delle tre condizioni e l’obbligo alla verifica della congruità

Il DURC di congruità della manodopera presuppone siano presenti tre condizioni, quali:

decreto Legislativo 81/2008

devono essere eseguite opere edili di cui all’Allegato X, da parte di impresa affidataria, sia in appalto, che in subappalto, e da lavoratori autonomi impiegati nella loro realizzazione

decorrenza

cantieri il cui inizio lavori sia stato denunciato alla Cassa Edile o Edilcassa dall’1 novembre 2021

Importo maggiore
ad € 70.000

soglia di importo disposta per gli interventi di edilizia privata, da riferirsi alle opere edili ai fini del raggiungimento del medesimo
sono incluse le somme per gli oneri della sicurezza;
sono esclusi:
le spese professionali;
installazione degli impianti tecnologici.

Tabella allegata all’Accordo collettivo del 10 settembre 2020 tra le organizzazioni più rappresentative per il settore edile

Indici di congruità della manodopera

  CATEGORIE Percentuali di incidenza minima della manodopera sul valore dell’opera
1 OG1 – nuova edilizia civile compresi impianti e forniture 14,28%
2 OG1 – nuova edilizia industriale esclusi impianti 5,36%
3 ristrutturazione di edifici civili 22,00%
4 ristrutturazione di edifici industriali esclusi impianti 6,69%
5 OG2 – restauro e manutenzione di beni tutelati 30,00%
6 OG3 – opere stradali, ponti, etc. 13,77%
7 OG4 – opere d’arte nel sottosuolo 10,82%
8 OG5 – dighe 16,07%
9 OG6 – acquedotti e fognature 14,63%
10 OG6 – gasdotti 13,66%
11 OG6 – oleodotti 13,66%
12 OG6 – opere di irrigazione ed evacuazione 12,48%
13 OG7 – opere marittime 12,16%
14 OG8 – opere fluviali 13,31%
15 OG9 – impianti per la produzione di energia elettrica 14,23%
16 OG10 – impianti per la trasformazione e distribuzione 5,36%
17 OG12 – OG13 – bonifica e protezione ambientale 16,47%

La qualificazione delle imprese: la SOA

Con il decreto Energia 21/2022, convertito con modifiche dalla Legge 51/2022, scatta per le imprese un adempimento in più rispetto per i cantieri nei quali previsti lavori con importo maggiore ad € 516.000,00.

L’articolo 10-bis “ Qualificazione delle imprese per l'accesso ai benefici di cui agli articoli 119 e 121 del decreto legge 19 maggio 2020, n.34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n.77” del citato decreto dispone, infatti, che dette opere di edilizia privata laddove siano oggetto di agevolazione fiscale di cui al Superbonus fruiranno del beneficio solo se gli esecutori risultino in possesso dell’attestazione SOA

La SOA è la qualificazione con durata di cinque anni, e verifica entro il terzo anno del mantenimento dei requisiti di ordine generale nonché dei requisiti di capacità strutturale, attraverso la quale un impresa può partecipare a gare d’appalto bandite per categoria e classifica di importo, attiene, pertanto, opere pubbliche con importo superiore ad € 150.000,00, ma, come visto, oggi ricorre l’obbligo al suo ottenimento anche per gli interventi privati interessati dal Superbonus.

Disposizione transitoria

E’ previsto un periodo transitorio, decorrente dall’1 gennaio 2023 fino al 30 giugno 2023 secondo il quale potranno appaltarsi i lavori, senza interferire con l’utilizzo della detrazione, quegli appaltatori e subappaltatori che, al momento della firma del Contratto di appalto o di subappalto siano in grado di documentare al committente, nel primo caso, ed al subappaltante nel secondo caso, di aver già sottoscritto il Contratto finalizzato al rilascio dell’Attestazione di Qualificazione, la SOA di cui all’art.84 del Codice dei Contratti Pubblici, ovvero il decreto Legislativo 50/2016.

Il termine di decorrenza per il possesso della SOA

A partire dall’1 luglio 2023, invece, le opere aventi importo superiore ad € 516.000,00 potranno essere affidate e subappaltati solo se al momento della sottoscrizione dei rispettivi contratti d’appalto e subappalto le ditte risultino in possesso dell’attestazione.

In quali casi non occorre la SOA

Non sarà necessario attenersi all’osservanza dell’obbligo solo nei due seguenti casi:

  • il cantiere sia in corso d’opera alla data di entrata in vigore della legge di conversione del Decreto Energia, quindi al 20 maggio 2022;
  • committente ed appaltatore, ovvero appaltatore e subappaltatore abbiano sottoscritto relativo contratto in data anteriore al medesimo 20 maggio 2022, da comprovarsi ai sensi dell’articolo 2704 del Codice Civile, quale data certa.

Il disposto normativo che regolamenta il sistema di qualificazione

Si tratta dell’articolo 84 “Sistema unico di qualificazione degli esecutori di lavori pubblici” del decreto Legislativo 50/2016 e, salvo esso si riferisca alle opere pubbliche, disciplina il sistema per la qualificazione delle imprese ai fini di comprovare il possesso dei requisiti di qualificazione.

La comprova avviene mediante il rilascio dell’attestazione rilasciata da parte di appositi organismi di diritto privato autorizzati dall’ANAC (Autorità Nazionale Anticorruzione).

Gli stessi organismi di diritto privato sono subordinati al possesso di specifici requisiti per l’esercizio dell’attività e per le modalità con la quale viene svolta, potranno, quindi, essere diffidati, sospesi o, addirittura, decadere.

Le imprese che dovranno ottenere l’attestazione sono tenute al possesso di determinate caratteristiche di capacità economica e finanziaria, stabilita mediante valutazione dei valori di cui agli ultimi cinque documenti fiscali inerenti il volume d’affari, le attrezzature di cantiere ed il costo del personale, di capacità tecniche stabilita dalle certificazioni di idoneità attraverso le documentazioni che riassumano i lavori eseguiti e contabilizzati nei sessanta mesi precedenti la sottoscrizione, chiaramente non potranno coesistere motivazioni che possano condurre all’esclusione.

In relazione al periodo di esercizio documentabile occorrono quindici anni di attività anteriori al momento della sottoscrizione del contratto con la SOA

Tra le certificazioni in possesso, ovvero conseguite, dalle imprese vengono valutate le certificazioni di sistemi di qualità conformi alle norme europee della serie UNI EN ISO 9000 e alla normativa nazionale, la certificazione del rating di impresa.

Spetta agli organismi di diritto privato procedere alla segnalazione all’A.N.A.C. delle ditte che abbiano rilasciato false attestazioni, sono previste, pertanto, diverse procedure, ad esempio nel caso in cui accertate colpa grave o dolo l’impresa viene iscritta nel casellario informatico ma ai soli fini dell’esclusione dalle procedure di gara e dagli affidamenti di subappalto per un periodo massimo di due anni, decorso il quale l’iscrizione diviene inefficace e pertanto viene cancellata.

Attraverso ispezioni o richiesta documentale da parte dell’ANAC viene esercitata l’azione di vigilanza al fine del mantenimento dei requisiti da parte dell’impresa, nelle circostanze in cui ricorrano le condizioni di sospensione o annullamento della qualificazione si applicherà la disciplina di cui all’art. 216, comma 27 – octies, decreto Legislativo 50/2016.

Violato il disposto matura la sanzione il cui importo è determinato dall’ANAC con ordinanza-ingiunzione, ma, nelle casistiche più gravi oltre alla sanzione pecuniaria si applica anche l’accessoria che prevede sospensione dell'attività di impresa da un mese a due anni, o decadenza dell'autorizzazione.

Le categorie delle opere per le quali si può richiedere la qualificazione

Le categorie sono in totale cinquantadue, suddivise in opere generali, OG, e opere specializzate, OS, quali:

Opere generali

  • OG 1 Edifici civili e industriali
  • OG 2 Restauro e manutenzione dei beni immobili sottoposti a tutela
  • OG 3 Strade, autostrade, ponti, viadotti, ferrovie, metropolitane
  • OG 4 Opere d’arte nel sottosuolo
  • OG 5 Dighe
  • OG 6 Acquedotti, gasdotti, oleodotti, opere di irrigazione e di evacuazione
  • OG 7 Opere marittime e lavori di dragaggio
  • OG 8 Opere fluviali, di difesa, di sistemazione idraulica e di bonifica
  • OG 9 Impianti per la produzione di energia elettrica
  • OG 10 Impianti per la trasformazione alta/media tensione e per la distribuzione di energia elettrica in corrente alternata e continua ed impianti di pubblica illuminazione
  • OG 11 Impianti tecnologici
  • OG 12 Opere ed impianti di bonifica e protezione ambientale
  • OG 13 Opere di ingegneria naturalistica

Opere specializzate

  • OS 1 Lavori in terra
  • OS 2-A Superfici decorate di beni immobili del patrimonio culturale e beni culturali mobili di interesse storico, artistico, archeologico ed etnoantropologico
  • OS 2-B Beni culturali mobili di interesse archivistico e librario
  • OS 3 Impianti idrico-sanitario, cucine, lavanderie
  • OS 4 Impianti elettromeccanici trasportatori
  • OS 5 Impianti pneumatici e antintrusione
  • OS 6 Finiture di opere generali in materiali lignei, plastici, metallici e vetrosi
  • OS 7 Finiture di opere generali di natura edile e tecnica
  • OS 8 Opere di impermeabilizzazione
  • OS 9 Impianti per la segnaletica luminosa e la sicurezza del traffico
  • OS 10 Segnaletica stradale non luminosa
  • OS 11 Apparecchiature strutturali speciali
  • OS 12-A Barriere stradali di sicurezza
  • OS 12-B Barriere paramassi, fermaneve e simili
  • OS 13 Strutture prefabbricate in cemento armato
  • OS 14 Impianti di smaltimento e recupero rifiuti
  • OS 15 Pulizia di acque marine, lacustri, fluviali
  • OS 16 Impianti per centrali produzione energia elettrica
  • OS 17 Linee telefoniche ed impianti di telefonia
  • OS 18-A Componenti strutturali in acciaio
  • OS 18-B Componenti per facciate continue
  • OS 19 Impianti di reti di telecomunicazione e di trasmissioni e trattamento
  • OS 20-A Rilevamenti topografici
  • OS 20-B Indagini geognostiche
  • OS 21 Opere strutturali speciali
  • OS 22 Impianti di potabilizzazione e depurazione
  • OS 23 Demolizione di opere
  • OS 24 Verde e arredo urbano
  • OS 25 Scavi archeologici
  • OS 26 Pavimentazioni e sovrastrutture speciali
  • OS 27 Impianti per la trazione elettrica
  • OS 28 Impianti termici e di condizionamento
  • OS 29 Armamento ferroviario
  • OS 30 Impianti interni elettrici, telefonici, radiotelefonici e televisivi
  • OS 31 Impianti per la mobilità sospesa
  • OS 32 Strutture in legno
  • OS 33 Coperture speciali
  • OS 34 Sistemi antirumore per infrastrutture di mobilità
  • OS 35 Interventi a basso impatto ambientale
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