Prevenzione incendi, aggiornata la modulistica per i procedimenti
Aggiornata la modulistica per la presentazione di istanze, segnalazioni e dichiarazioni concernenti i procedimenti di prevenzione incendi prevista dal decreto del Ministro dell'interno 7 agosto 2012
La Direzione Centrale per la prevenzione e la sicurezza tecnica dei Vigili del Fuoco ha aggiornato la modulistica per la presentazione delle istanze, delle segnalazioni e delle dichiarazioni concernenti i procedimenti di prevenzione incendi prevista dal decreto del Ministro dell'interno 7 agosto 2012. La conferma arriva con la pubblicazione del Decreto direttoriale del 16 gennaio 2023, n. 1, al quale è stata allegata anche la documentazione modificata.
Procedimenti prevenzione incendi: aggiornata la modulistica
Come riportato nella Circolare di chiarimento, l’adozione dell’ultimo aggiornamento della modulistica diventerà obbligatoria dall’1 marzo 2023 e riguarda la sezione distinta di versamento dei modelli PIN 1, 4 e 5. Essa, è stata infatti integrata per facilitare l’utenza nel calcolo degli importi dovuti per l’erogazione del servizio richiesto.
A partire dal D.M. 3 agosto 2015 e s.m.i., infatti, gli importi per i procedimenti di prevenzione incendi (valutazione progetto, deroga, NOF) dipendono anche dal tipo di approccio progettuale intrapreso dall’utenza. Qualora venga adottata una soluzione alternativa anche per una singola misura antincendio (da S.1 a S.10), l’importo da versare è maggiorato rispetto ad una progettazione che preveda solo soluzioni conformi e pari a quanto previsto dal D.M. 9 maggio 2007 relativo all’approccio ingegneristico.
Tra le altre modifiche apportate:
- il coordinamento con l’applicativo PRINCE di gestione dei procedimenti di prevenzione incendi, per monitorare in maniera più puntuale l’applicazione del D.M. 3 agosto 2015 e delle relative RTV;
- l’inserimento di un flag relativo a quanto disposto dall’art. 16 del D.L. n. 144/2022 (Decrrto Aiuti-ter) che prevede, sino al 31 dicembre 2024, la riduzione a 30 giorni del termine per l’evasione delle valutazioni progetto di attività di cat. B o C del D.P.R. 151/2011 in caso di installazione di impianti fotovoltaici.
Per quanto riguarda il modello Cert REI, i Vigili del Fuoco segnalano che, pur trattandosi di una modifica formale, essa è stata necessaria in quanto la valutazione delle prestazioni di resistenza al fuoco attraverso metodo tabellare è oggi possibile con riferimento non solo al D.M. 16/2/2007 ma anche al D.M. 3 agosto 2015 e s.m.i..
Sul punto, nella circolare si osserva che:
- in caso di ricorso alla progettazione con il Codice di prevenzione incendi, anche le conseguenti certificazioni di resistenza al fuoco dovranno coerentemente essere redatte con riferimento a tale disposto normativo. In caso di approccio di tipo tradizionale si continuerà, invece, a far riferimento al sopracitato D.M. 16 febbraio 2007;
- in caso di modifiche ad attività esistenti, per i prodotti e gli elementi costruttivi in esse già posti in opera e le cui caratteristiche di resistenza al fuoco siano state già certificate ed acquisite agli atti dei Comandi dei vigili del fuoco nell’ambito dei procedimenti di prevenzione incendi, non è necessario procedere ad una nuova determinazione delle stesse, qualora compatibili con le prestazioni richieste dal nuovo approccio progettuale adottato.
La modulistica aggiornata sarà disponibile, anche in formato editabile nell’apposita sezione presente sul sito www.vigilfuoco.it.