Contabilizzazione cessione crediti fiscali: 3 criteri per identificare quelli pagabili
Replicando a un'interrogazione a risposta immediata in Commissione alla Camera, il Sottosegretario al MEF rileva i criteri per la contabilizzazione dei crediti fiscali
Tiene banco la questione della non pagabilità o pagabilità dei crediti fiscali, nella consapevolezza che buona parte del futuro degli incentivi fiscali legati a interventi di riqualificazione energetica e del patrimonio edilizio derivano dalla loro classificazione, così come il futuro del meccanismo della cessione del credito. Quali soluzioni sono possibili? Ma soprattutto, cosa configura un credito come "pagabile"? Nonostane Governo e Parlamento cerchino di glissare sull'argomento, è stata presentata un'interrogazione a risposta immediata in Commissione 5 Finanze alla Camera.
Cessione dei crediti fiscali: tre criteri per la contabilizzazione
Il dilemma si è infatti riproposto con l’interrogazione a risposta immediata n. 5/00251 sul quesito a firma dei deputati Francesco Maria Rubano, Vito De Palma e Fabrizio Sala al Sottosegretario al MEF, Lucia Albano. Nello specifico, si è richiesto:
- quale impostazione intenda dare il Governo nell'ambito del confronto con Eurostat, in particolare a difesa della natura «non pagabile» dei bonus edilizi;
- quali ulteriori iniziative possano essere adottate per favorire la cessione dei crediti d'imposta relativi ai bonus edilizi senza che ne sia cambiata la classificazione, “con particolare riferimento all'adozione di norme con una diversa perimetrazione della responsabilità solidale”.
Il quesito viene posto dopo aver riepilogato i termini della situazione, ovvero che:
- sulla contabilizzazione della cessione dei crediti di imposta è in corso un dialogo tra Istat, Ragioneria generale dello Stato e Eurostat;
- in merito alla cessione del credito d'imposta Industria 4.0 e quella relativa ai bonus edilizi tra il 19 e il 21 maggio 2021 è intercorsa una corrispondenza tra Istat e Eurostat;
- l'istituto statistico nazionale avrebbe fornito a Eurostat, in quella sede, un'analisi metodologica nella quale nel chiedere a Eurostat come contabilizzare questi crediti, fornisce anche un'analisi metodologica, in cui i bonus edilizi e in particolare il Superbonus, sono classificati come credito «non pagabile» e quello di Industria 4.0 come «pagabile»;
- i bonus edilizi riducono le entrate al momento dell'eventuale (ma non certo) utilizzo e quindi non entrano subito in deficit, Industria 4.0 costituisce un sostegno il cui utilizzo è certo e la cui cedibilità a favore di soggetti che hanno capienza ne accelera notevolmente i tempi di fruizione e quindi entrano subito in deficit;
- Eurostat ha convenuto con questa impostazione, negando la cedibilità dei crediti Industria 4.0 e riservandosi di effettuare ulteriori approfondimenti sulla cessione dei bonus edilizi. Norme che favoriscano la possibilità di passare il credito con lo Stato a soggetti con una capienza fiscale maggiore potrebbero aumentare il rischio di far rientrare la spesa relativa ai bonus edilizi tra quelle considerate da Eurostat come «pagabili», mentre finora è considerata «non pagabile» e quindi non caricata direttamente sul debito per tutte le rate annuali in previsione di essere pagate.
Gli onorevoli concludono le proprie premesse evidenziando che “l’autorevole affermazione per cui la cessione è una possibilità, non un diritto, è fatta in ossequio all'impostazione Eurostat sulla natura dei bonus edilizi, ma va conciliata con l'esigenza di assicurare la certezza del diritto e il legittimo affidamento delle Pmi in difficoltà per aver utilizzato le possibilità offerte dalle norme vigenti” e che si attendono gli sviluppi del confronto con i tecnici Eurostat nei prossimi mesi.
La risposta del MEF
All’interrogazione ha risposto il Sottosegretario all’Economia e Finanze Lucia Albano, ricordando come siano attualmente in corso delle interlocuzioni tra l'Istat, il Dipartimento della ragioneria generale dello Stato ed Eurostat, con particolare attenzione sulla contabilizzazione dei bonus edilizi che attualmente vengono classificati come crediti «non pagabili» e quindi portati a riduzione delle entrate, ribadendo che nei prossimi giorni sono previsti ulteriori incontri.
Il sottosegretario ha quindi ripreso la pronuncia del 10 giugno 2021 di Eurostat sul trattamento contabile del cosiddetto Superbonus (e della misura Transizione 4.0), che ha assentito solo provvisoriamente la classificazione del credito Superbonus come «non pagabile», in attesa di approfondimenti metodologici, in particolare sugli aspetti della cedibilità e che da qui sono seguite discussioni nell'ambito del gruppo di lavoro sulle questioni metodologiche delle statistiche EDP (Excessive Deficit Procedure), al termine delle quali è stata approvata la nuova sezione sui crediti fiscali del Manuale sul deficit e sul debito.
A differenza della versione precedente, spiega Albano, la nuova sezione fornisce indicazioni più chiare per distinguere i crediti «pagabili» e «non pagabili» e per identificare il momento di registrazione.
La pagabilità dei crediti: criteri di identificazione
La natura «pagabile» o «non pagabile» dei crediti fiscali rappresenta un concetto di natura statistica che rileva ai fini della compilazione delle statistiche di finanza pubblica nell'ambito dei conti nazionali.
Ma come si possono identificare i crediti pagabili? Quali criteri utilizzare? In base alle regole europee, i crediti «pagabili» sono quelli di cui si può prevedere con ragionevole certezza che saranno integralmente fruiti dal beneficiario indipendentemente dalla dimensione del debito fiscale di quest'ultimo al momento della maturazione degli stessi, mediante rimborso o grazie alla possibilità di utilizzarli in compensazione con le somme dovute, eventualmente anche in annualità successive.
Il nuovo testo considera tre criteri per identificare i crediti pagabili:
- cedibilità;
- differibilità dell'utilizzo ad anni successivi;
- possibilità di compensare i crediti con qualunque tipo di imposta o contributo sociale.
Queste caratteristiche del credito, aumentando la probabilità di effettivo utilizzo del beneficio fiscale, determinano la sua classificazione come «pagabile».
In conclusione, il MEF non prende una posizione definitiva: solo quando verrà acquisito il parere delle autorità statistiche sulla natura del credito e sulle conseguenti modalità di registrazione, saranno valutati gli eventuali interventi normativi, da adottare alla luce del quadro di finanza pubblica.
La responsabilità solidale e lo sblocco dei crediti fiscali
In merito al quesito concernente l'adozione di eventuali misure volte a favorire la cessione dei bonus edilizi «con particolare riferimento all'adozione di norme con una diversa perimetrazione della responsabilità solidale», il MEF ha fatto presente che anche tali interventi volti a rimuovere gli ostacoli alla circolazione dei bonus edilizi, possono determinare impatti sulla finanza pubblica.
Secondo il Sottosegretario Albano, la precisa delimitazione del perimetro soggettivo di applicazione delle deroghe, attualmente consentite, alla previsione del divieto di cessioni successive alla prima costituisce un elemento essenziale per contrastare gli illeciti e tutelare la certezza del credito.
E richiama le aperture al mercato dei crediti operate dall’articolo 9, comma 4, del D.L. n. 176/2022 (Decreto Aiuti-quater) il quale ha previsto per gli interventi Superbonus che «i crediti d'imposta derivanti dalle comunicazioni di cessione o di sconto in fattura inviate all'Agenzia delle entrate entro il 31 ottobre 2022 e non ancora utilizzati, possono essere fruiti in 10 rate annuali di pari importo, in luogo dell'originaria rateazione prevista per i predetti crediti, previo invio di una comunicazione telematica all'Agenzia delle entrate da parte del fornitore o del cessionario”.
La montagna, ancora una volta, ha partorito il topolino.