Equo compenso professionisti: la Camera approva la Legge
La Camera dei Deputati ha approvato la proposta di legge: disposizioni in materia di equo compenso delle prestazioni professionali
Ci sono volute due legislature ma, dopo la relazione della II Commissione (Giustizia), la Camera dei Deputati ha approvato la proposta di legge in materia di equo compenso delle prestazioni professionali che passa adesso al Senato per l'approvazione definitiva (o la sua ulteriore modifica).
Indice degli argomenti
- Equo compenso: la
proposta di legge
- I contenuti della
Legge
- Equo compenso:
cos'è e per chi
- Ambito di
applicazione
- Indennizzo
in favore del professionista
- Disciplina
dell'equo compenso
- Il commento
del Consiglio Nazionale degli Ingegneri
- Il commento di
Fondazione Inarcassa
- Il
commento del Consiglio Nazionale degli Architetti PPC
Equo compenso: la proposta di legge
La proposta di legge riproduce fedelmente il testo approvato nella scorsa legislatura dalla Camera dei deputati, il 13 ottobre 2021, e dalla competente Commissione parlamentare del Senato, nel mese di luglio 2022. L’improvvisa conclusione della legislatura ha impedito che si giungesse all’approvazione finale del provvedimento.
Sul provvedimento si sono espresse in senso favorevole le Commissioni competenti in sede consultiva: I (Affari costituzionali), VI (Finanze), X (Attività produttive), XI (Lavoro) e XIV (Politiche dell’Unione europea).
I contenuti della Legge
Il testo della Legge si compone di 13 articoli ed interviene sulla disciplina in materia di equo compenso delle prestazioni professionali rese nei confronti di particolari categorie di imprese, con la finalità di rafforzare la tutela del professionista e porre rimedio a situazioni di squilibrio nei rapporti contrattuali tra i professionisti e i clienti cosiddetti "forti". Ecco i 13 articoli:
- Art. 1. (Definizione)
- Art. 2. (Ambito di applicazione)
- Art. 3. (Nullità delle clausole che prevedono un compenso non equo)
- Art. 4. (Indennizzo in favore del professionista)
- Art. 5. (Disciplina dell’equo compenso)
- Art. 6. (Presunzione di equità)
- Art. 7. (Parere di congruità con efficacia di titolo esecutivo)
- Art. 8. (Prescrizione per l’esercizio dell’azione di responsabilità professionale)
- Art. 9. (Azione di classe)
- Art. 10. (Osservatorio nazionale sull’equo compenso)
- Art. 11. (Disposizioni transitorie)
- Art. 12. (Abrogazioni)
- Art. 13. (Clausola di invarianza finanziaria)
Equo compenso: cos'è e per chi
L’articolo 1 contiene la definizione di equo compenso che per essere considerato tale deve essere proporzionato alla quantità e qualità del lavoro svolto e al contenuto e alle caratteristiche della prestazione professionale, nonché conforme ai parametri stabiliti per la determinazione dei compensi.
Questi ultimi sono previsti:
- per gli avvocati, dal regolamento di determinazione dei parametri per la liquidazione dei compensi per la professione forense;
- per gli altri professionisti iscritti a ordini o collegi, dai regolamenti di determinazione dei parametri stabiliti con decreto del Ministro vigilante sulla professione;
- per gli esercenti professioni non organizzate in ordini o collegi.
Ambito di applicazione
L’articolo 2 definisce, al comma 1, l’ambito di intervento della legge, la quale si applica al compenso dei professionisti in relazione alle attività professionali aventi per oggetto la prestazione d’opera intellettuale di cui all’articolo 2230 del codice civile e regolate mediante convenzioni, svolte in favore:
- di imprese bancarie o assicurative (e loro controllate e mandatarie);
- oppure di imprese che nell’anno precedente al conferimento dell’incarico hanno occupato alle proprie dipendenze più di 50 lavoratori o hanno realizzato ricavi annui superiori a 10 milioni di euro.
Il comma 3 estende l’applicazione della disciplina dell’equo compenso alle prestazioni rese dal professionista nei confronti della pubblica amministrazione, delle società partecipate dalla pubblica amministrazione e delle società disciplinate dal testo unico in materia di società a partecipazione pubblica.
Indennizzo in favore del professionista
Viene previsto che il giudice che accerta il carattere non equo del compenso pattuito ai sensi della presente legge ridetermina il compenso dovuto al professionista e condanna il cliente al pagamento della differenza tra l’equo compenso così determinato e quanto già versato al professionista. Il giudice può altresì condannare il cliente al pagamento di un indennizzo in favore del professionista fino al doppio della differenza di cui al primo periodo, fatto salvo il risarcimento dell’eventuale maggiore danno.
Si dovrà capire come coordinare questa disposizione con l’articolo 8 dello schema di Decreto Legislativo di riforma del Codice dei contratti pubblici che da una parte prevede espressamente il divieto di affidamento gratuito per le prestazioni d’opera intellettuale, dall'altra mantiene la possibilità dell’amministrazione di affidare incarichi a titolo gratuito a soggetti diversi dai "professionisti".
Tra virgolette "professionisti" perché l'art. 66 dello schema di decreto legislativo, così come nell'attuale D.Lgs. n. 50/2016, definisce quali sono gli operatori economici a cui affidare i servizi di architettura e di ingegneria tra i quali, oltre ai professionisti singoli e associati, ci sono le società tra professionisti, le società di ingegneria, i consorzi, i GEIE (Gruppo Europeo di Interesse Economico), i raggruppamenti temporanei. Tutti soggetti a cui poter affidare gratuitamente prestazioni d'opera intellettuale.
Non si sa, poi, se sia una svista ma al momento dallo schema di Decreto Legislativo non viene mai citato il Decreto del Ministero di Giustizia del 17 giugno 2016 recante “Approvazione delle tabelle dei corrispettivi commisurati al livello qualitativo delle prestazioni di progettazione adottato ai sensi dell'art. 24, comma 8, del decreto legislativo n. 50 del 2016”, né altro dispositivo normativo necessario per determinare gli importi a base d’asta per i servizi di architettura e di ingegneria. Un vuoto che non è di buon auspicio.
Disciplina dell'equo compenso
Relativamente alla disciplina dell'equo compenso, l'art. 5 della Legge prevede che i parametri di riferimento delle prestazioni professionali siano aggiornati ogni due anni su proposta dei Consigli nazionali degli ordini o collegi professionali.
I Consigli nazionali degli ordini o collegi professionali sono legittimati ad adire l’autorità giudiziaria competente qualora ravvisino violazioni delle disposizioni vigenti in materia di equo compenso.
Viene, inoltre, data la possibilità ad ordini e collegi professionali di adottare disposizioni deontologiche volte a sanzionare la violazione, da parte del professionista, dell’obbligo di convenire o di preventivare un compenso che sia giusto, equo e proporzionato alla prestazione professionale richiesta e determinato in applicazione dei parametri previsti dai pertinenti decreti ministeriali, nonché a sanzionare la violazione dell’obbligo di avvertire il cliente, nei soli rapporti in cui la convenzione, il contratto o comunque qualsiasi accordo con il cliente siano predisposti esclusivamente dal professionista, che il compenso per la prestazione professionale deve rispettare in ogni caso, pena la nullità della pattuizione, i criteri stabiliti dalle disposizioni della presente legge.
Il commento del Consiglio Nazionale degli Ingegneri
Prontamente è arrivato il commento del Consiglio Nazionale degli Ingegneri che afferma "La proposta di legge sull’equo compenso restituisce dignità al professionista e difende il diritto dei cittadini a ricevere servizi di qualità".
Secondo il Presidente del CNI, Ing. Angelo Domenico Perrini “si tratta di un indiscutibile passo avanti che non solo restituisce dignità al professionista valorizzandone il ruolo sociale, economico ed istituzionale, ma, soprattutto, difende il diritto dei cittadini a ricevere servizi di qualità”.
Secondo il CNI "Stabilire che il compenso di un qualsiasi professionista debba essere commisurato alla quantità e alla qualità del lavoro svolto, infatti, mette la committenza e, in maniera più ampia, la società a riparo da pericolose gare al ribasso che rischiano di pregiudicare la qualità delle prestazioni offerte".
"Garantire e sostenere la qualità delle prestazioni offerte dai propri iscritti - conferma un comunicato - è uno dei compiti che da sempre caratterizza il Consiglio Nazionale degli Ingegneri e, più in generale, gli Ordini professionali. Prevedendone il coinvolgimento sia nel processo di valutazione dei compensi sia nella concreta implementazione dei diversi istituti previsti, la proposta di legge sull’equo compenso non fa che confermare la centralità degli Ordini professionali nel perseguire l’interesse pubblico.
"Ed è proprio nell’interesse pubblico che il CNI auspica non solo una rapida approvazione della proposta di legge, ma anche che questa possa rappresentare il primo passo verso ulteriore intervento normativo che ne ampli la portata anche ai rapporti privatistici, e non solo per le prestazioni rese in favore della Pubblica amministrazione, e verso la revisione delle tariffe giudiziarie che ad oggi risultano ancora ferme al 1980".
Il commento di Fondazione Inarcassa
"Siamo soddisfatti che la Camera abbia dato una accelerazione ai lavori parlamentari su una materia tanto attesa da migliaia di liberi professionisti - ha commentato il Presidente di Fondazione Inarcassa Franco Fietta - Per gli architetti e ingegneri liberi professionisti, questa legge significa finalmente poter invertire una rotta che - come abbiamo avuto modo di dire a più riprese nei mesi scorsi - stava diventando pericolosa. Ci riferiamo a quelle tipologie di bandi di gara indetti dalle pubbliche amministrazioni per affidamenti di incarichi professionali a titolo gratuito che hanno il solo effetto di piegare il mercato della progettazione, impoverirlo sotto il profilo della qualità con il rischio di compromettere la sicurezza delle opere e, di conseguenza, l’incolumità dei cittadini".
"Con l’inizio della nuova legislatura - continua Fietta - finalmente si marca un segnale di attenzione nei confronti dei liberi professionisti. Ancora oggi, purtroppo, assistiamo a casi di affidamenti di incarichi a titolo gratuito da parte delle pubbliche amministrazioni oppure ad una errata applicazione dei decreti ministeriali ai fini del calcolo del compenso professionale".
"Noi ci richiamiamo all’art. 36 della Costituzione che afferma il “diritto ad una retribuzione proporzionata alla quantità e qualità del suo lavoro e in ogni caso sufficiente ad assicurare a sé e alla famiglia un'esistenza libera e dignitosa” e all’art. 2233 del Codice civile che al secondo comma chiarisce che il compenso è determinato in base all'importanza dell'opera e al decoro della professione. Questo disegno di legge, che ha ottenuto il primo via libera dalla Camera, è un buon passo in avanti perché mette in luce molti aspetti positivi. Tra questi il superamento degli assurdi divieti del decreto Bersani, il rispetto dei decreti ministeriali, la nullità delle clausole che prevedono un compenso per il professionista inferiore ai parametri, l’aver fissato il termine di prescrizione per l’esercizio dell’azione di responsabilità professionale decorrente ora dal giorno del compimento della prestazione, l’introduzione della class action. Ora - conclude Fietta - ci attendiamo un’accelerazione dei lavori anche da parte del Senato, affinché si arrivi in tempi stretti all’approvazione finale del provvedimento".
Il commento del Consiglio Nazionale degli Architetti PPC
“La legge sull’equo compenso rappresenta un importante passo in avanti a tutela della dignità delle professioni intellettuali, soprattutto verso i giovani. E’ quindi apprezzabile lo sforzo fatto dalla Camera dei Deputati per dotare il Paese di un provvedimento atteso da tempo. L’auspicio è che sulla strada tracciata sia possibile estendere e migliorare i contenuti oggi approvati recependo alcune delle proposte già avanzate dal mondo delle professioni”.
Questo il commento di Francesco Miceli, Presidente del Consiglio Nazionale degli Architetti, Pianificatori, Paesaggisti e Conservatori.
“Una legge questa che ha avuto un iter travagliato e che ci auguriamo venga rapidamente approvata anche dall’altro ramo del Parlamento - continua Miceli - Il Consiglio Nazionale degli Architetti, Pianificatori, Paesaggisti e Conservatori da tempo sostiene l’importanza dell’approvazione di questa norma, che oltre a riguardare la dignità dei professionisti italiani ed il riconoscimento del loro ruolo rappresenta un obbligo morale soprattutto nei confronti dei cittadini. È infatti il presupposto fondamentale per garantire una concorrenza che abbia come riferimento primario, in tutti i settori, la qualità della prestazione professionale. È ormai tempo che venga riconosciuto l’importante contributo economico e sociale che i professionisti italiani, vero motore dello sviluppo, assicurano alla collettività”.
“Per questo motivo - conclude il Presidente del CNAPPC - è fondamentale l’ampliamento della committenza tenuta al rispetto dei principi dell’equo compenso e su questo obiettivo continueremo a lavorare”.