Riforma Codice dei contratti: chiesto un transitorio fino al 2024
In audizione in VIII Commissione OICE evidenzia le criticità del D.Lgs. di riforma del Codice dei contratti e chiede un rinvio della sua entrata in vigore
I tempi stringono e l'8 febbraio 2023 (data ultima per esprimere il parere delle Commissioni competenti) è sempre più vicino, con la conseguenza che il lavoro sul testo di riforma del Codice dei contratti pubblici procede velocemente, forse troppo.
Riforma Codice dei contratti: l'Audizione di OICE
Nella giornata di ieri sono state svolte diverse audizioni informali in VIII Commissione alla Camera dei Deputati, nell'ambito dell'esame dello schema di decreto legislativo recante codice dei contratti pubblici. Audizioni della durata di 15/20 minuti in cui i vari soggetti interessati hanno probabilmente avuto solo il tempo di salutare, evidenziare le maggiori criticità e depositare le loro memorie, sperando che possano incidere nella definizione del parere del Parlamento, ma soprattutto per la predisposizione finale del Decreto Legislativo.
Tra queste, è stato ascoltato OICE che ha per prima cosa evidenziato la necessità di un quadro normativo che possa semplificare le procedure ma che al contempo soddisfi l'esigenza (avvertita da tutti gli operatori in quasi tutti i settori) di certezza e cogenza delle regole, che non tocchi i principi generali di trasparenza e concorrenza e non incida negativamente sulle dinamiche di un mercato che per quanto riguarda i servizi tecnici è in crescita costante in termini di valore.
Shock normativo
Correttamente, memore di quanto accaduto nel 2016 con il D.Lgs. n. 50/2016, OICE rileva come ad ogni cambio normativo importante si manifesti uno shock con un conseguente blocco delle procedure che andrebbe ad incidere negativamente anche sull’attuazione del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR).
Benché abbia sin dall'inizio proposto una riforma basata sull'attuale codice dei contratti, comprendendo la necessità di arrivare ad un testo definitivo entro il 31 marzo 2023, OICE chiede al Governo e al Parlamento di valutare l'idea (condivisa da tanti operatori del settore) di far slittare l'entrata in vigore del nuovo codice a gennaio 2024. Operazione che consentirebbe a tutti di assimilare le nuove regole e non ritrovarsi come nel 2016 ad applicare da zero una normativa completamente innovativa e che richiede di adeguata formazione.
Poco il confronto con i portatori di interesse
Relativamente al processo di approvazione del testo, a conferma di quanto anche da noi rilevato come redazione, OICE critica il metodo di confronto utilizzato nella fase di definizione dello schema, non adeguato rispetto all’obiettivo di raggiungere il miglior perfezionamento possibile tenendo conto soprattutto dell’apporto degli stakeholders che ogni giorno si confrontano sul mercato e si rapportano con le stazioni appaltanti.
Prestazioni professionali, equo compenso e divieto di gratuità
Relativamente ai contenuti dello schema, OICE evidenzia che l'attuale formulazione dell'articolo 8, comma 2, relativo al divieto di gratuità delle prestazioni professionali risulti essere positiva anche se occorre eliminare ogni deroga alle attività ordinistiche sia per tutelare l’interesse pubblico ad una progettazione di qualità sia per assicurare l’effettiva applicazione del principio dell’equo compenso. Per questo propone di escludere le deroghe al divieto di gratuità delle prestazioni con riguardo alle attività professionali afferenti gli ordini professionali rispetto alle quali è richiesto il superamento dell’esame di Stato.
Relativamente ai punti chiave e "caldi" dello schema di decreto, OICE fa delle considerazioni che muovono dall'obiettivo principale che dovrebbe avere il codice: la realizzazione dell'opera e il principio del risultato. Un principio che può essere raggiunto solo utilizzando e valorizzando al meglio le competenze di tutti i protagonisti.
I punti fermi
Per questo motivo vengono evidenziati alcuni punti fermi:
- È contro l’interesse del Paese l’incentivo per le attività di progettazione alla P.A. quando è già in difficoltà, a causa delle carenze di organico e della sempre maggiore complessità delle attività da svolgere che richiede iperspecializzazioni, nella gestione dell’ordinario. Sarebbe più coerente con l’interesse del Paese dedicare l’incentivo alle attività di gestione e controllo degli operatori economici coinvolti (siano essi professionisti o imprese) con una relazione al risultato e prevedere in aggiunta l’opportunità di supporti esterni.
- È contro l’interesse del Paese richiedere alle Imprese di progettare piuttosto che costruire. È chiaro il fascino dell’appalto integrato che permette alla P.A. di scaricare sulle spalle delle imprese tutte le criticità di una progettazione non approfondita, ma è anche una delle principali cause del rallentamento delle opere in fase di esecuzione.
- È antistorico pensare che il progetto, primo elemento alla base di un’opera, sia un orpello e non un elemento centrale dell’iter che porta alla realizzazione dell’opera pubblica.
- La riduzione dei livelli di concorrenza, oltre a determinare possibili rischi in termini di opacità dell’azione amministrativa, compromette l’efficacia e l’efficienza della spesa pubblica, la qualità delle prestazioni, la crescita degli operatori economici e gli investimenti nell’innovazione.
Le maggiori criticità
Vengono poi formulate alcune specifiche considerazioni sulle principali criticità tra le quali:
- l'appalto integrato - lo schema di decreto metterebbe fortemente in discussione il principio di centralità del progetto esecutivo, ma soprattutto rischierebbe di non attuare correttamente il dettato della legge delega;
- le procedure di affidamento dei servizi di architettura e ingegneria - lo schema di decreto e i relativi allegati non prevedrebbero disposizioni in grado di guidare le stazioni appaltanti, dando ampia discrezionalità che andrebbe però supportata nell’ottica di un’ottimizzazione di tempi e costi;
- le regole per il calcolo dei compensi - come anche da noi evidenziato, in nessun punto del testo di riforma si fa richiamo all’applicazione del DM 17/06/2016 (Decreto Parametri) che oggi costituisce l’unico termine di riferimento per il calcolo dell’importo a base di gara di progettazioni, direzioni dei lavori e altre attività tecniche;
- i livelli di progettazione - relativamente ala riduzione dei livelli di progettazione, viene evidenziata la necessità di indicazioni (anche transitorie) per l'applicazione delle nuove regole;
- progettazione interna alla P.A. - secondo OICE sarebbe antistorico prevedere l’incentivo sull’attività di progettazione svolta all’interno della P.A. e per questo evidenzia la sua ferma contrarietà rispetto alla scelta di reintrodurre l’incentivo a favore dei tecnici dipendenti delle stazioni appaltanti per la fase di progettazione;
- trasparenza e concorrenza negli affidamenti tecnici - critici sull'innalzamento della soglia per gli affidamenti diretti, che porterebbe una riduzione del numero delle gare oltre che un evidente nocumento per la qualità delle prestazioni affidate.