Ecobonus: niente tregua fiscale o sanatoria per la mancata comunicazione ad Enea
La nuova circolare n. 2/E del Fisco chiarisce l’inapplicabilità della sanatoria per la comunicazione ad Enea necessaria a perfezionare l’accesso all’ecobonus
Tra le detrazioni edilizie più apprezzate da chi deve ristrutturare il suo appartamento, vi sono quelle di cui all'articolo 1, commi da 344 a 347, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, ovvero le agevolazioni per gli interventi di riqualificazione energetica di edifici anche conosciuta come “ecobonus”.
Ecobonus: beneficiari
Possono accedere alle detrazioni fiscali tradizionali il risparmio energetico:
- le persone fisiche, compresi gli esercenti arti e professioni;
- i contribuenti che conseguono reddito d’impresa (persone fisiche, società di persone, società di capitali);
- le associazioni tra professionisti;
- gli enti pubblici e privati che non svolgono attività commerciale;
- gli Istituti autonomi per le case popolari, per gli interventi di efficienza energetica realizzati su immobili di loro proprietà o gestiti per conto dei comuni, adibiti ad edilizia residenziale pubblica;
- le cooperative di abitazione a proprietà indivisa per interventi realizzati su immobili dalle stesse posseduti e assegnati in godimento ai propri soci.
Tra le persone fisiche possono fruire dell’agevolazione anche:
- i titolari di un diritto reale sull’immobile;
- i condòmini, per gli interventi sulle parti comuni condominiali;
- gli inquilini;
- coloro che hanno l’immobile in comodato.
Documenti e adempimenti
Per avere accesso all’ecobonus è necessario essere in possesso di specifica documentazione e fare attenzione agli adempimenti previsti dal Decreto MiSE 6 agosto 2020 (Decreto Requisiti tecnici ecobous). Tra i documenti da conservare:
- l’asseverazione da parte di un tecnico abilitato, che consente di dimostrare che l’intervento realizzato è conforme ai requisiti tecnici richiesti;
- l’attestato di prestazione energetica (APE);
- la scheda informativa relativa agli interventi realizzati, redatta secondo lo schema riportato nell’allegato E o F del decreto attuativo (D.M. 19 febbraio 2007).
Entro 90 giorni dalla fine dei lavori occorre trasmettere all’Enea:
- le informazioni contenute nell’attestato di prestazione energetica, attraverso l’allegato A al “decreto edifici” (D.M. 19 febbraio 2007);
- la scheda informativa (allegato E o F al “decreto edifici”), relativa agli interventi realizzati.
La trasmissione deve avvenire in via telematica, attraverso l’applicazione web dell’Enea raggiungibile dal sito https://detrazionifiscali.enea.it/.
La data di fine lavori, dalla quale decorre il termine per l’invio della documentazione all’Enea, coincide con il giorno del cosiddetto “collaudo” (e non di effettuazione dei pagamenti) o dell’attestazione della funzionalità dell’impianto se pertinente. Se, in considerazione del tipo di intervento, non è richiesto il collaudo, il contribuente può provare la data di fine lavori con altra documentazione emessa da chi ha eseguito i lavori (o dal tecnico che compila la scheda informativa). Non può ritenersi valida un’autocertificazione del contribuente.
Omessa comunicazione ad Enea
La comunicazione ad Enea è uno degli adempimenti previsti anche per l’accesso al bonus ristrutturazioni edilizie (art. 16 del D.L. n. 63/2013). In questo caso, il mancato adempimento non comporta la perdita del beneficio fiscale.
Diverso è quel che accade per l’ecobonus. Gli effetti dell’omessa comunicazione sono stati recentemente chiariti con l'ordinanza della Corte di Cassazione 21 novembre 2022, n. 34151 e in un articolo pubblicato da FiscoOggi, la rivista telematica dell’Agenzia delle Entrate.
Anche recentemente FiscoOggi è tornata sull’argomento chiarendo che la mancata comunicazione entro i termini previsti può essere sanata tramite la “remissione in bonis”. Al contribuente è concesso di adempiere tardivamente rispetto al termine originario, ma solo a condizione che l’adempimento sia effettuato:
- prima della contestazione della violazione ovvero prima dell’inizio di accessi, ispezioni, verifiche o altre attività amministrative di accertamento delle quali il contribuente abbia avuto formale conoscenza;
- versando anche la sanzione di 250 euro (articolo 11, comma 1, Dlgs n. 471/1997) entro i termini di presentazione della prima dichiarazione utile.
Per termine utile si intende quello di scadenza per la presentazione della dichiarazione dei redditi relativa all'anno in cui le opere edili sono state eseguite.
La ratio del termine risiede sul concetto che è proprio mediante la dichiarazione dei redditi che il contribuente domanda di avvalersi del beneficio; l’amministrazione finanziaria non può rimanere esposta per un periodo di tempo indeterminato alla scelta del quando far valere il proprio diritto alla detrazione, soprattutto considerati i tempi brevi entro cui il Fisco può esercitare la propria funzione di controllo.
La nuova circolare n. 2/E dell’Agenzia delle Entrate
L’argomento “omessa comunicazione ad Enea” è stato oggetto di approfondimento nella nuova circolare n. 2/E in cui l’Agenzia delle Entrate ha fornito i primi chiarimenti sulle misure di tregua fiscale contenute nella Legge n. 197/2022 (Legge di Bilancio 2023).
Relativamente alla regolarizzazione delle irregolarità formali, l’Agenzia delle Entrate ha confermato che sono escluse dalla sanatoria le comunicazioni necessarie a perfezionare alcuni tipi di opzione o l’accesso ad agevolazioni fiscali, per le quali non è sufficiente il comportamento concludente adottato, tant’è che il legislatore ha previsto l’istituto della remissione in bonis per consentire ai contribuenti di sanare la violazione entro il termine della prima dichiarazione utile.
Tra le comunicazioni escluse dalla sanatoria rientra anche quella destinata all’Enea. Come confermato anche nella circolare dell’8 luglio 2020, n. 19/E, la certificazione all’Enea costituisce, infatti, uno dei documenti necessari per poter beneficiare della detrazione spettante per le spese sostenute per gli interventi di riqualificazione energetica degli edifici.
In conclusione, la tardiva od omessa comunicazione all’Enea non rientra tra le violazioni formali oggetto di definizione agevolata.
Documenti Allegati
Circolare n. 2/E