Autonomia differenziata delle Regioni: il Governo approva il DDL
Definiti i principi generali per l’attribuzione di ulteriori forme e condizioni particolari di autonomia e le modalità di approvazione delle intese Stato-Regione
Nel corso del Consiglio dei Ministri del 2 febbraio 2023, n. 19, è stato approvato il DDL recante le disposizioni per l’attuazione dell’autonomia differenziata delle Regioni a statuto ordinario ai sensi dell’articolo 116, terzo comma, della Costituzione.
Autonomia differenziata per le Regioni a statuto ordinario: approvato il DDL
In particolare, con il testo si definiscono i principi generali per l’attribuzione alle Regioni a statuto ordinario di ulteriori forme e condizioni particolari di autonomia e le modalità procedurali di approvazione delle intese Stato-Regione.
Proprio in riferimento al procedimento di approvazione delle “intese”, l’iter previsto dal DDL consiste nei seguenti passaggi:
- la richiesta deve essere deliberata dalla regione interessata e trasmessa al Presidente del Consiglio dei ministri e al Ministro per gli affari regionali e le autonomie;
- quest’ultimo, acquisita la valutazione dei Ministri competenti per materia e del Ministro dell’economia e delle finanze entro i successivi trenta giorni, avvia il negoziato con la Regione interessata;
- lo schema d’intesa preliminare tra Stato e regione, corredato di una relazione tecnica, è approvato dal Consiglio dei ministri e trasmesso alla Conferenza unificata per un parere da rendere entro trenta giorni;
- oltre questo termine, esso viene comunque trasmesso alle Camere per l’esame da parte dei competenti organi parlamentari, che si esprimono con atti di indirizzo, secondo i rispettivi regolamenti, entro sessanta giorni.
- il Presidente del Consiglio o il Ministro predispongono lo schema di intesa definitivo, ove necessario al termine di un ulteriore negoziato;
- lo schema è trasmesso alla regione interessata per l’approvazione;
- entro trenta giorni dalla comunicazione dell’approvazione da parte della Regione, lo schema d’intesa definitivo, corredato di una relazione tecnica, è deliberato dal Consiglio dei ministri insieme a un disegno di legge di approvazione da presentare alle Camere;
- l’intesa è immediatamente sottoscritta dal Presidente del Consiglio dei ministri e dal Presidente della Giunta regionale.
Per l’approvazione definitiva del disegno di legge, a cui l’intesa è allegata, sarà richiesta la maggioranza assoluta dei componenti di ciascuna Camera.
Nelle intese sarà specificata anche la loro durata, che comunque non potrà essere superiore a dieci anni. Inoltre l’intesa può essere modificata su iniziativa dello Stato o della Regione e può prevedere i casi e le modalità con cui lo Stato o la regione possono chiederne la cessazione, da deliberare con legge a maggioranza assoluta delle Camere.
Dopo dieci anni l’intesa si rinnovata per un uguale periodo, salvo diversa volontà dello Stato o della regione, che va manifestata almeno un anno prima della scadenza.
Intese Stato-regioni: materie e ambiti di attività
Le materie sulle quali potranno essere raggiunte le intese tra lo Stato e le regioni a statuto ordinario per l’attribuzione, alle regioni stesse, di ulteriori forme e condizioni particolari di autonomia sono quelle elencate all’articolo 117 della Costituzione e riguardano prevalentemente materie relative alla legislazione concorrente.
Tutela dei livelli essenziali delle prestazioni (LEP)
Nel disegno di legge è previsto che l’attribuzione di nuove funzioni relative ai “diritti civili e sociali che devono essere garantiti su tutto il territorio nazionale” è consentita subordinatamente alla determinazione dei livelli essenziali delle prestazioni (LEP) da parte della Cabina di regia istituita dalla legge di bilancio 2023.
Se dalla determinazione dei LEP derivano nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, si potrà procedere al trasferimento delle funzioni solo successivamente ai provvedimenti legislativi di stanziamento delle risorse finanziarie coerenti con gli obiettivi programmati di finanza pubblica.
Inoltre, se successivamente alla data di entrata in vigore della legge di approvazione dell’intesa, siano modificati i LEP con il relativo finanziamento o ne siano determinati ulteriori, la Regione interessata sarà tenuta alla loro osservanza, subordinatamente alla revisione delle relative risorse.
Coesione e perequazione tra le regioni: risorse e garanzie
Come riportato dallo stesso Consiglio dei Ministri, l’entità delle risorse corrispondenti alle funzioni oggetto di conferimento sarà determinata da una Commissione paritetica Stato-regione, che procederà annualmente alla valutazione degli oneri finanziari derivanti per ogni regione dall’esercizio delle funzioni e dall’erogazione dei servizi connessi all’autonomia, in coerenza con gli obiettivi programmatici di finanza pubblica e garantendo l’equilibrio di bilancio.
Le funzioni trasferite alla regione potranno essere da questa attribuite a comuni, province e città metropolitane, insieme con le relative risorse umane, strumentali e finanziarie, fermo restando che le intese non potranno pregiudicare l’entità delle risorse da destinare a ciascuna delle altre regioni.
Viene infine garantita l’invarianza finanziaria del fondo perequativo e delle altre iniziative previste dall’articolo 119 della Costituzione per promuovere lo sviluppo economico, la coesione e la solidarietà sociale, per rimuovere gli squilibri economici e sociali e per favorire l'effettivo esercizio dei diritti della persona.