DOPO L’APPROVAZIONE DELLA CAMERA, IL SI DEL SENATO
Come già preannunciato in una news di ieri, il 26 febbraio scorso il Senato ha approvato, senza modifiche, il disegno di legge n. 2013, nel testo licenziato ...
Come già preannunciato in una news di ieri, il 26 febbraio scorso
il Senato ha approvato, senza modifiche, il disegno di legge n.
2013, nel testo licenziato dalla Camera dei deputati; pertanto il
decreto-legge 31 dicembre 2007, n. 248, recante proroga di termini
previsti da disposizioni legislative e disposizioni urgenti in
materia finanziaria, il cosiddetto milleproroghe, è stato
convertito in legge e si attende soltanto la pubblicazione sulla
Gazzetta Ufficiale.
Con la legge di conversione sono state confermate alcune previsioni ma sono state anche introdotte alcune nuove norme. Vediamo qui di seguito il dettaglio.
Regime transitorio norme tecniche costruzioni
con il nuovo testo dell’articolo 20 viene traslato il termine del 31 dicembre 2007 al 30 giugno 2009 e ciò val quanto dire che il periodo transitorio in cui è possibile continuare ad utilizzare i decreti ministeriali del 1996 viene traslato, appunto, al 30 giugno 2009.
Con la nuova formulazione, dunque, sino al 30 giugno 2009 potranno essere utilizzate sia le nuove norme tecniche di cui al D.M. 14 gennaio 2008 sia le precedenti approvate con D.M. 14 settembre 2005, sia le norme di cui al D.M. del 9 gennaio 1996 (Cemento armato), al D.M. 16 gennaio 1996 (carichi e sovraccarichi), al D.M.16 gennaio 1996 (costruzioni in zone sismiche), al D.M. 20 novembre 1997 (Edifici in muratura), al D.M. 11 marzo 1988 (terreni, rocce e stabilità dei pendii) e al D.M. 4 maggio 1990 (ponti stradali).
Arbitrati
Viene confermato l’articolo 15 del decreto legge n. 248/2007 con l’inserimento di due commi e precisamente nell’unico comma di un periodo finale; il testo così corretto dell’articolo 15 è, ora, il seguente:
“Al fine di consentire la devoluzione delle competenze alle sezioni specializzate di cui all’articolo 1 del decreto legislativo 27 giugno 2003, n. 168, le disposizioni di cui all’articolo 3, commi 19, 20, 21 e 22, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, si applicano dal 1o luglio 2008, e il termine del 30 settembre 2007 previsto dal citato comma 21, primo periodo, è differito al 30 giugno 2008. Al comma 21, secondo periodo, dell’articolo 3 della citata legge n. 244 del 2007, le parole: « al 30 settembre e fino alla data di entrata in vigore della presente legge » sono soppresse.”
Viene, dunque, confermata la sospensione degli arbitrati negli appalti pubblici disposta dall’articolo 3, commi 19, 20, 21 e 22 della legge n. 244/2007 (Finanziaria 2008) e, con le modifiche introdotte dalla legge di conversione, viene prorogato al 30 giugno 2008 il termine per la costituzione dei collegi arbitrali di cui all’art. 3, comma 21, della citata legge n. 244/2007.
Sicurezza impianti
Nella legge di conversione viene introdotto l’articolo 29-bis con cui al comma 1 dell’articolo 3 del decreto-legge 28 dicembre 2006, n. 300, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 2007, n. 17, le parole: “31 dicembre 2007” sono sostituite dalle seguenti: “31 marzo 2008”; ciò comporta, quindi, la proroga al 31 marzo 2008 dell’entrata in vigore della Parte II, Capo V del Testo unico in materia di edilizia (Installazione degli impianti all’interno degli edifici) di cui al Decreto del Presidente della Repubblica n. 380/2001.
Fabbricati rurali
Con l’inserimento dell’articolo 26-bis nuove norme per i fabbricati ex rurali.
Prorogato al 31 ottobre 2008 il termine per l’iscrizione al catatsto dei fabbricati che hanno perso il requisito di ruralità, anche se gli effetti fiscali decorrono dall’1 gennaio 2007.
Sette mesi, al posto di novanta giorni, per presentare gli atti di aggiornamento catastale richiesti dall’Agenzia del territorio per i fabbricati rurali che risultano aver perso i requisiti di ruralità, prima di procedere all’iscrizione in catasto attraverso la predisposizione delle relative dichiarazioni redatte in conformità con oneri a carico del soggetto interessato.
Prevenzione incendi nelle strutture turistico-alberghiere
Vengono confermati i commi 1 e 2 dell’articolo 3 del decreto legge n. 248/2007 con cui viene prorogato al 30 giugno 2008 il termine per completare l’adeguamento delle strutture turistico-ricettive con oltre 25 posti letto esistenti alla data di entrata in vigore del decreto del Ministro dell'interno in data 9 aprile 1994, pubblicato nella Gazzetta Ufficiaale n. 116 del 20 maggio 1994 ma viene, anche, inserito il comma 2-bis in cui viene precisato che per le strutture che in occasione di rinnovo del certificato di prevenzione incendi abbiano avuto ulteriori prescrizioni che comportano per la loro realizzazione una spesa superiore a 100.000 euro, il termine per effettuare l’adeguamento viene traslato al 30 giugno 2009.
Con la legge di conversione sono state confermate alcune previsioni ma sono state anche introdotte alcune nuove norme. Vediamo qui di seguito il dettaglio.
Regime transitorio norme tecniche costruzioni
con il nuovo testo dell’articolo 20 viene traslato il termine del 31 dicembre 2007 al 30 giugno 2009 e ciò val quanto dire che il periodo transitorio in cui è possibile continuare ad utilizzare i decreti ministeriali del 1996 viene traslato, appunto, al 30 giugno 2009.
Con la nuova formulazione, dunque, sino al 30 giugno 2009 potranno essere utilizzate sia le nuove norme tecniche di cui al D.M. 14 gennaio 2008 sia le precedenti approvate con D.M. 14 settembre 2005, sia le norme di cui al D.M. del 9 gennaio 1996 (Cemento armato), al D.M. 16 gennaio 1996 (carichi e sovraccarichi), al D.M.16 gennaio 1996 (costruzioni in zone sismiche), al D.M. 20 novembre 1997 (Edifici in muratura), al D.M. 11 marzo 1988 (terreni, rocce e stabilità dei pendii) e al D.M. 4 maggio 1990 (ponti stradali).
Arbitrati
Viene confermato l’articolo 15 del decreto legge n. 248/2007 con l’inserimento di due commi e precisamente nell’unico comma di un periodo finale; il testo così corretto dell’articolo 15 è, ora, il seguente:
“Al fine di consentire la devoluzione delle competenze alle sezioni specializzate di cui all’articolo 1 del decreto legislativo 27 giugno 2003, n. 168, le disposizioni di cui all’articolo 3, commi 19, 20, 21 e 22, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, si applicano dal 1o luglio 2008, e il termine del 30 settembre 2007 previsto dal citato comma 21, primo periodo, è differito al 30 giugno 2008. Al comma 21, secondo periodo, dell’articolo 3 della citata legge n. 244 del 2007, le parole: « al 30 settembre e fino alla data di entrata in vigore della presente legge » sono soppresse.”
Viene, dunque, confermata la sospensione degli arbitrati negli appalti pubblici disposta dall’articolo 3, commi 19, 20, 21 e 22 della legge n. 244/2007 (Finanziaria 2008) e, con le modifiche introdotte dalla legge di conversione, viene prorogato al 30 giugno 2008 il termine per la costituzione dei collegi arbitrali di cui all’art. 3, comma 21, della citata legge n. 244/2007.
Sicurezza impianti
Nella legge di conversione viene introdotto l’articolo 29-bis con cui al comma 1 dell’articolo 3 del decreto-legge 28 dicembre 2006, n. 300, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 2007, n. 17, le parole: “31 dicembre 2007” sono sostituite dalle seguenti: “31 marzo 2008”; ciò comporta, quindi, la proroga al 31 marzo 2008 dell’entrata in vigore della Parte II, Capo V del Testo unico in materia di edilizia (Installazione degli impianti all’interno degli edifici) di cui al Decreto del Presidente della Repubblica n. 380/2001.
Fabbricati rurali
Con l’inserimento dell’articolo 26-bis nuove norme per i fabbricati ex rurali.
Prorogato al 31 ottobre 2008 il termine per l’iscrizione al catatsto dei fabbricati che hanno perso il requisito di ruralità, anche se gli effetti fiscali decorrono dall’1 gennaio 2007.
Sette mesi, al posto di novanta giorni, per presentare gli atti di aggiornamento catastale richiesti dall’Agenzia del territorio per i fabbricati rurali che risultano aver perso i requisiti di ruralità, prima di procedere all’iscrizione in catasto attraverso la predisposizione delle relative dichiarazioni redatte in conformità con oneri a carico del soggetto interessato.
Prevenzione incendi nelle strutture turistico-alberghiere
Vengono confermati i commi 1 e 2 dell’articolo 3 del decreto legge n. 248/2007 con cui viene prorogato al 30 giugno 2008 il termine per completare l’adeguamento delle strutture turistico-ricettive con oltre 25 posti letto esistenti alla data di entrata in vigore del decreto del Ministro dell'interno in data 9 aprile 1994, pubblicato nella Gazzetta Ufficiaale n. 116 del 20 maggio 1994 ma viene, anche, inserito il comma 2-bis in cui viene precisato che per le strutture che in occasione di rinnovo del certificato di prevenzione incendi abbiano avuto ulteriori prescrizioni che comportano per la loro realizzazione una spesa superiore a 100.000 euro, il termine per effettuare l’adeguamento viene traslato al 30 giugno 2009.
A cura di Paolo
Oreto
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