Fondo prosecuzione opere pubbliche: ok alla presentazione delle istanze
Pubblicato il decreto del MIT con le modalità operative per l'accesso ai fondi previsti dall’articolo 26, commi 6-bis, 6- ter e 12 del Decreto Aiuti
Con la pubblicazione del Decreto del 1° febbraio 2023, n. 16, il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti (MIT) ha specificato le modalità operative e le condizioni di accesso al Fondo per la prosecuzione delle opere pubbliche, previste dall’articolo 26, comma 6-quater, del decreto-legge n. 50/2022 (c.d. DL Aiuti) – modificato dal comma 458 della legge 197/2022 (legge di bilancio 2023). Il decreto sarà operativo con la sua pubblicazione in Gazzetta Ufficiale.
Fondo prosecuzione opere pubbliche: il Decreto del MIT
Le disposizioni relative al Fondo si applicano a quanto previsto dall’articolo 26, commi 6-bis, 6- ter e 12 del D.L. n. 50/2022 e in particolare:
- agli appalti pubblici di lavori, compresi quelli affidati a contraente generale, nonché agli accordi quadro di cui all’articolo 54 del Codice dei Contratti Pubblici, aggiudicati sulla base di offerte, con termine finale di presentazione entro il 31 dicembre 2021, relativamente agli stati di avanzamento concernenti le lavorazioni eseguite o contabilizzate dal direttore dei lavori ovvero annotate, sotto la responsabilità dello stesso, nel libretto delle misure dal 1° gennaio 2023 al 31 dicembre 2023;
- agli appalti pubblici di lavori, relativi anche ad accordi quadro di cui all’articolo 54 del Codice dei Contratti Pubblici, aggiudicati sulla base di offerte con termine finale di presentazione compreso tra il 1° gennaio 2022 e il 31 dicembre 2022 che non abbiano accesso al Fondo di cui all’articolo 26, comma 7 del decreto-legge n. 50 del 2022, con riferimento alle lavorazioni eseguite o contabilizzate ovvero annotate dal direttore dei lavori, sotto la responsabilità dello stesso, nel libretto delle misure, dal 1° gennaio 2023 al 31 dicembre 2023;
- agli appalti pubblici di lavori, nonché agli accordi quadro delle società del gruppo Ferrovie dello Stato, dell'ANAS S.p.A. e degli altri soggetti di cui al capo I del titolo VI della parte II dello stesso Codice dei Contratti, limitatamente alle attività previste e qualora non applichino i prezzari regionali, con riguardo ai prezzari dagli stessi utilizzati e aggiornati entro il termine di cui al primo periodo dell’articolo 26, comma 2, del D.L. n. 50/2022;
- ai contratti affidati a contraente generale dalle società del gruppo Ferrovie dello Stato e dall’ANAS S.p.A. in essere alla data di entrata in vigore del Decreto, le cui opere siano in corso di esecuzione, per i quali si applica un incremento del 20% agli importi delle lavorazioni eseguite e contabilizzate dal direttore dei lavori dal 1° gennaio 2022 fino al 31 dicembre 2023.
Le risorse di riferimento sono quelle del Fondo di cui all’art. 7, comma 1, del D.L. n. 76/2020, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 120/2020.
Come e quando presentare le istanze
Le Stazioni appaltanti dovranno inviare le richieste di accesso al Fondo tramite la piattaforma dedicata gestita dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, specificando nell'istanza:
- i dati del contratto d'appalto (CUP e CIG);
- il prospetto di calcolo del maggior importo dello stato di avanzamento dei lavori rispetto all’importo dello stato di avanzamento dei lavori determinato alle condizioni contrattuali, firmato dal direttore dei lavori e vistato dal responsabile unico del procedimento;
- l'entità delle lavorazioni effettuate, con l’indicazione del relativo stato di esecuzione, contabilizzazione o annotazione nel libretto delle misure;
- l'entità delle risorse finanziarie disponibili, ai sensi dell’articolo 26, commi 6-bis, quarto periodo del D.L. n. 50/2022,, e utilizzate ai fini del pagamento dello stato di avanzamento dei lavori in relazione al quale è formulata l'istanza di accesso al Fondo;
- l'entità del contributo richiesto;
- gli estremi del conto di tesoreria o, solo nei casi in cui la stazione appaltante non ne sia provvisto, del conto corrente ordinario, per l’effettuazione del versamento del contributo riconosciuto a valere sulle risorse del Fondo.
Le domande potranno essere presentate nell’arco di quattro finestre temporali:
- 1° aprile - 30 aprile 2023
- 1° luglio - 31 luglio 2023
- 1° ottobre - 31 ottobre 2023
- 1° gennaio 2024 - 31 gennaio 2024
Per ciascuna finestra temporale, il Ministero esaminerà le domande ricevute nell’arco del mese successivo, comunicando tramite decreto direttoriale l’accesso ai fondi in maniera cumulativa e secondo l’ordine di presentazione delle domande.
Documenti Allegati
Decreto