Pagamenti elettronici: sempre attivo il credito d’imposta per imprese e professionisti
La conferma dal Fisco: l'agevolazione riguarda le transazioni effettuate tramite POS. Il credito può essere utilizzato esclusivamente in compensazione
È ancora in vigore l’agevolazione dedicata a imprese e professionisti che permette di utilizzare un credito d’imposta in compensazione, sulle transazioni effettuate tramite POS.
Pagamenti tramite POS: ok al credito d'imposta per imprese e professionisti
Lo conferma il Fisco, richiamando quanto disposto in materia dal D.L. n. 124/2019: in particolare, l’art. 22 del decreto prevede la concessione di un credito d’imposta pari al 30% delle commissioni addebitate per le transazioni effettuate mediante carte di credito, carte di debito o prepagate, emesse da operatori finanziari soggetti all’obbligo di comunicazione previsto dall’articolo 7, comma 6, del d.P.R. n. 605/1973.
Attualmente infatti non è prevista una data di scadenza per godere dell’agevolazione, che spetta anche per le commissioni addebitate sulle transazioni effettuate con altri strumenti di pagamento elettronici tracciabili.
Come utilizzare il credito d'imposta
Il credito d'imposta è utilizzabile esclusivamente in compensazione, ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, a decorrere dal mese successivo a quello di sostenimento della spesa e deve essere indicato nella dichiarazione dei redditi relativa al periodo d'imposta di maturazione del credito e nelle dichiarazioni dei redditi relative ai periodi d'imposta successivi fino a quello nel quale se ne conclude l'utilizzo. Esso non concorre alla formazione del reddito ai fini delle imposte sui redditi e del valore della produzione ai fini dell'imposta regionale sulle attività produttive e non rileva ai fini del rapporto di cui agli articoli 61 e 109, comma 5, del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, recante testo unico delle imposte sui redditi.
InOLTRE il Fisco ricorda che il credito d’imposta può essere richiesto per le commissioni relative alle cessioni di beni e alle prestazioni di servizi rese nei confronti di consumatori finali dal 1° luglio 2020; inFINE esso spetta a condizione che i ricavi e i compensi conseguiti nell’anno precedente non siano stati superiori a 400.000 euro.