Installazione infrastrutture digitali: con il Decreto PNRR in arrivo nuove semplificazioni
Ecco cosa prevede la bozza del Decreto in relazione all'installazione di infrastrutture digitali a banda larga entro il 31 dicembre 2026
È alle battute finali la stesura di quello che, presumibilmente, diventerà il Decreto PNRR 3, recante “Disposizioni urgenti per l'attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) e del Piano nazionale degli investimenti complementari al PNRR (PNC), nonché per l’attuazione delle politiche di coesione e della politica agricola comune”.
Decreto PNRR 3 e infrastrutture digitali: installazioni semplificate
Il testo, attualmente in fase di revisione e di integrazioni da parte dei ministeri competenti, dovrebbe essere composto da 59 articoli, comprendendo anche diverse misure di semplificazione in materia di infrastrutture digitali, di acquisto di beni e servizi informatici strumentali alla realizzazione del PNRR, nonché di digitalizzazione dei procedimenti.
Di particolare rilievo la semplificazione delle procedure per l’avvio dei lavori di posa in opera di infrastrutture a banda ultra larga, prevedendo fino al 31 dicembre 2026, previa autorizzazione concessa ai sensi dell’articolo 49, commi 6 e 7, del d.lgs n. 259/2003 (Codice delle Comunicazioni Elettroniche) una semplice richiesta, da parte dell'operatore, di adozione dei provvedimento per la regolamentazione della circolazione stradale, con la possibilità di comunicare l’inizio dei lavori una volta che siano trascorsi 10 giorni senza riscontro da parte dell’Amministrazione.
Proroga delle autorizzazioni e dei titoli abilitativi
Non solo: con il comma 5 si aggiunge il comma 5-quater
all’articolo 40, relativo alle semplificazioni del procedimento di
autorizzazione per l'installazione di infrastrutture di
comunicazione elettronica e agevolazione per l'infrastrutturazione
digitale degli edifici e delle unità immobiliari, del D.L. n.
77/2021, relativo alle semplificazioni del procedimento di
autorizzazione
per l'installazione di infrastrutture di comunicazione elettronica
e agevolazione per l'infrastrutturazione digitale degli edifici e
delle unità immobiliari. Per consentire la prosecuzione e
l’ultimazione degli interventi, verranno infatti prorogati
di ventiquattro mesi i termini relativi a tutti i
certificati, attestati, permessi, concessioni, autorizzazioni e
atti abilitativi comunque denominati, compresi i termini di inizio
e di ultimazione dei lavori di cui all'articolo 15 del d.P.R. n.
380/2001 (Testo Unico Edilizia) rilasciati o
formatisi alla data di entrata in vigore del decreto.
La disposizione si applica anche ai termini relativi a:
- segnalazioni certificate di inizio attività (SCIA);
- autorizzazioni paesaggistiche e alle dichiarazioni e autorizzazioni ambientali comunque denominate;
- permessi di costruire e SCIA per cui l'amministrazione
competente abbia accordato una proroga ai sensi:
- dell'articolo 15, comma 2, del Testo Unico Edilizia;
- oppure dell'articolo 10, comma 4, del decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 settembre 2020, n. 120;
- dell'articolo 103, comma 2, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27;
- dell’articolo 10-septies del decreto – legge 21 marzo 2022, n. 21, convertito, con modificazioni, dalla legge 20 maggio 2022, n. 51;
- autorizzazioni paesaggistiche e alle dichiarazioni e autorizzazioni ambientali comunque denominate e prorogate ai sensi del citato articolo 10-septies.
Infrastrutture digitali in zone sismiche
Di rilievo anche il comma 7, relativo alle procedure di installazione delle infrastrutture in zone sismiche. In particolare, si prevede che per gli interventi di cui all’articolo 44 del Codice delle Comunicazioni elettroniche, le opere prive o di minore rilevanza realizzate in zone sismiche di cui agli articoli 94 e 94-bis del d.P.R. n. 380/2001, e gli interventi di cui agli articoli 45, 46, 47 e 49 dello stesso d.Lgs. n. 259/2003, non sono soggetti all’autorizzazione preventiva di cui all’articolo 94 del Testo Unico Edilizia.
Qualora gli interventi prevedano l’esecuzione di lavori strutturali, e siano effettuati nelle località sismiche indicate nei decreti di cui all’articolo 83, del d.P.R. n., 380/2001, è necessario procedere al preventivo deposito presso il dipartimento del Genio Civile competente per territorio, a fini esclusivamente informativi, del progetto strutturale corredato da apposita dichiarazione del progettista che asseveri il rispetto delle norme tecniche per le costruzioni, la coerenza tra progetto esecutivo riguardante le strutture e quello architettonico, nonché il rispetto delle eventuali prescrizioni sismiche contenute negli strumenti di pianificazione urbanistica. Al termine dei lavori, viene inviata al dipartimento del Genio Civile la comunicazione di fine lavori e collaudo statico a firma del professionista incaricato.
Interventi in zone gravate da usi civici e da vincoli archeologici
Semplificazione anche per la realizzazione di infrastrutture di comunicazione elettronica ad alta velocità nelle zone gravate da usi civici: sebbene si attenda una riformulazione definitiva dal MASE, attualmente la bozza di decreto prevede che non è necessaria l’autorizzazione di cui all’articolo 12, comma 2, della legge n. 1766/1927; inoltre, nei casi di installazione delle infrastrutture di cui agli articoli 45, 46 e 49 del Codice delle Comunicazioni Elettroniche, e di realizzazione di iniziative finalizzate a potenziare le infrastrutture e a garantire il funzionamento delle reti e l'operatività e continuità dei servizi di telecomunicazione, non si applica il vincolo paesaggistico di cui all’articolo 142, comma 1, lettera h), del d.Lgs. n. 42/2004 (Codice dei Beni Culturali e del Paesaggio).
Modifiche anche alle disposizioni relative agli interventi di posa in opera di infrastrutture a banda ultra larga effettuati con la metodologia della micro-trincea, per quelli effettuati con tecnologie di scavo a basso impatto ambientale con minitrincea, oltre che per la realizzazione dei pozzetti: per questi lavori non sono richieste le autorizzazioni paesaggistiche, né le comunicazioni preventive alla Soprintendenza né le indagini non invasive per l’autorizzazione archeologica previste dall'articolo 7, commi 2-bis e 2-ter, del d.lgs. n. 33/2016 e la verifica preventiva all’interesse archeologico prevista all’articolo 25, commi da 8 a 12, del d.lgs. n. 50/2016 (Codice dei Contratti Pubblici).
Documenti Allegati
Bozza Decreto