Decreto PNRR ed Edilizia scolastica: semplificazioni per gli enti locali
Nella bozza del Decreto PNRR 3 poteri derogatori per Sindaci e Presidenti delle Province. Accelerazioni anche per affidamenti diretti e appalti integrati
Nella bozza in lavorazione del decreto PNRR 3 sono previste anche numerose disposizioni di semplificazione a sostegno degli enti locali in relazione agli interventi di edilizia scolastica.
Decreto PNRR 3 e interventi di edilizia scolastica: nuove disposizioni per gli enti locali
La semplificazione si è resa necessaria a causa dei meccanismi complessi che caratterizzano questa tipologia di intervneti, mettendo a rischio il rispetto delle scadenze serrate previste per l’’attuazione del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza. Vediamo i dettagli di quello che è attualmente l’art. 26, rubricato “Disposizioni di semplificazione degli interventi di edilizia scolastica a sostegno degli enti locali”.
Con il comma 1, l’art. 26 dispone che gli enti locali possano utilizzare economie di gara derivanti da ribassi d’asta per gli interventi di edilizia scolastica già autorizzati e confluiti tra i c.d. “progetti in essere” del PNRR, di titolarità del Ministero dell’istruzione e del merito, laddove ancora disponibili e non ridestinati ad altra finalità.
Il comma 2 aggiunge invece il comma 1-bis all’articolo 7-ter del D.L. n. 22/2020, convertito con legge n. 41/2020, stabilendo che per il supporto tecnico e le attività connesse alla realizzazione degli interventi di edilizia scolastica, i sindaci e i presidenti delle province e delle città metropolitane possono avvalersi, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, di strutture dell'amministrazione centrale o territoriale interessata, di altre amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, nonché di società da esse controllate.
I poteri derogatori per amministratori e stazioni appaltanti
Di particolare rilievo il comma 3, destinato invece a potenziare l’efficacia dei poteri derogatori al codice degli appalti concessi a sindaci e presidenti di province e città metropolitane dall’art. 7-ter del D.L. n. 22/2020 in analogia a quanto previsto per i commissari straordinari nominati ai sensi del decreto-legge n. 32/2019 (c.d. Decreto sblocca cantieri).
In particolare si prevede che:
- i soggetti attuatori degli interventi, le stazioni appaltanti, ove diversi dai soggetti attuatori, le centrali di committenza e i contraenti generali applicano ai relativi procedimenti le misure urgenti per interventi di riqualificazione dell'edilizia scolastica di cui all’articolo 7-ter del D.L. n. 22/2020, convertito con legge n. 41/2020, operando con i poteri dei commissari straordinari;
- vengono concesse deroghe ad alcune misure previste dal Codice dei contratti pubblici (articoli 21, 27, 32, commi 8, 9, 11 e 12, 33, comma 1, 37, 77, 78 e 95, comma 3 e articolo 60 con riferimento al termine minimo per la ricezione delle offerte per tutte le procedure sino alle soglie di cui all'articolo 35, comma 1, del medesimo decreto legislativo, che è stabilito in dieci giorni dalla data di trasmissione del bando di gara);
- i contratti stipulati sono sottoposti a condizione risolutiva ove sopravvenga documentazione interdittiva;
- per le occupazioni di urgenza e per le espropriazioni delle aree occorrenti per l'esecuzione degli interventi di edilizia scolastica, i sindaci e i presidenti delle province e delle città metropolitane, con proprio decreto, provvedono alla redazione dello stato di consistenza e del verbale di immissione in possesso dei suoli anche con la sola presenza di due rappresentanti della regione o degli enti territoriali interessati, prescindendo da ogni altro adempimento. Lo stesso decreto vale come atto impositivo del vincolo preordinato all'esproprio e dichiarativo della pubblica utilità, indifferibilità ed urgenza dell'intervento;
- i sindaci e i presidenti delle province e delle città
metropolitane:
- a) vigilano sulla realizzazione dell'opera e sul rispetto della tempistica programmata;
- b) possono promuovere gli accordi di programma e le conferenze di servizi, o parteciparvi, anche attraverso un proprio delegato;
- c) possono invitare alle conferenze di servizi tra le amministrazioni interessate anche soggetti privati, qualora ne ravvisino la necessità;
- d) promuovono l'attivazione degli strumenti necessari per il reperimento delle risorse.
Affidamenti diretti
Sempre il comma 3 prevede anche che i soggetti attuatori degli interventi, le stazioni appaltanti, ove diversi dai soggetti attuatori, le centrali di committenza e i contraenti generali possono, in deroga alle previsioni di cui all’articolo 1, comma 2, lettera a), del D.L. n. 76/2020, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 120/2020, procedere all’affidamento diretto per servizi e forniture, ivi compresi i servizi di ingegneria e architettura e l'attività di progettazione, di importo inferiore a 215mila euro.
In questi casi, l'affidamento diretto può essere effettuato, anche senza consultazione di più operatori economici, fermi restando:
- il rispetto dei principi per l'aggiudicazione e l'esecuzione di appalti e concessioni di cui all'articolo 30 del codice dei contratti pubblici;
- l'esigenza che siano scelti soggetti in possesso di pregresse e documentate esperienze analoghe a quelle oggetto di affidamento, anche individuati tra coloro che risultano iscritti in elenchi o albi istituiti dalla stazione appaltante ovvero in elenchi o albi istituiti o messi a disposizione dalla centrale di committenza
- il rispetto del principio di rotazione.
Appalti integrati
In riferimento sempre solo a interventi di edilizia scolastica con risorse a avere sui fondi PNRR, il comma 4 dell’art. 26 dispone che le deroghe al codice dei contratti pubblici di cui al d. Lgs n. 50/2016 previste dall’articolo 7-ter del D.L. n. 22/2020, si applicano anche agli accordi quadro definiti e stipulati da parte della società Invitalia s.p.a per l'affidamento dei servizi tecnici e dei lavori anche per l’affidamento congiunto della progettazione e dell’esecuzione.
Autorizzazione a locazione immobili e noleggio strutture
Vengono inoltre autorizzate le spese per la locazione di immobili o il noleggio di strutture temporanee modulari ad uso scolastico per il tempo necessario alla realizzazione degli interventi di demolizione e ricostruzione di edifici scolastici di cui alla Missione 2 – Componente 3 – Investimento 1.1 del Piano nazionale di ripresa e resilienza. Considerato infatto che obiettivo dell’investimento è l’intervento su 195 istituzioni scolastiche, con sostituzione edilizia degli edifici scolastici obsoleti, l’affitto e il noleggio saranno funzionali, nel periodo strettamente necessario allo svolgimento dei lavori, a completare gli interevntie nel contempo a garantire la continuità didattica e il diritto allo studio.
Semplificazione procedure del concorso di progettazione
Infine, il comma 6 interviene sull’articolo 24 del D.L. n. 152/2021, semplificando la procedura prevista per il concorso di progettazione bandito nell’ambito dell’Investimento 1.1 “Costruzione di nuove scuole mediante sostituzione di edifici” della Missione 2 – Componente 3 del PNRR.
In particolare verrà consentito agli enti locali di affidare ai vincitori del concorso di progettazione, laddove in possesso dei requisiti generali e di idoneità professionale, economico-finanziari e tecnico organizzativi, i successivi livelli di progettazione, nonché la direzione dei lavori, con procedura negoziata senza previa pubblicazione del bando di gara, qualora gli stessi enti locali non decidano, per garantire la milestone del PNRR, di ricorrere all’appalto integrato, come peraltro già previsto dal D.L. n. 77/2021 proprio per gli interventi del PNRR. Resta fermo l’affidamento in capo ai vincitori del concorso di progettazione dello sviluppo del progetto di fattibilità tecnica ed economica entro 30 giorni dall’incarico.
Documenti Allegati
Bozza Decreto