Cause da esclusione: cosa succede se l'operatore omette delle informazioni?
TAR Marche: l'omissione di informazioni influenza il processo decisionale della Stazione Appaltante e non permette il corretto svolgimento della procedura di gara
L’omessa indicazione da parte di un operatore di elementi funzionali alla valutazione dei requisiti va sanzionata con l’esclusione, in quanto si tratta di un comportamento che influenza il corretto svolgimento della procedura di gara.
Omissione di informazioni e cause da esclusione: la sentenza del TAR
Una considerazione che ha portato il TAR Marche, con la sentenza n. 98/2023, a escludere da una procedura finalizzata alla stipula di un accordo quadro sia il ricorrente che la parte controinteressata.
Il ricorso era stato presentato dalla seconda classificata, che aveva richiesto l’annullamento dell’aggiudicazione al primo operatore in graduatoria per aver reso una dichiarazione incompleta su circostanze rilevanti ai sensi dell’art. 80, comma 5, lett. c), c-bis) e c-ter), del D.Lgs. n. 50/2016 (Codice dei Contratti Pubblici). Proprio a seguito di queste dichiarazioni, la SA aveva avviato un procedimento di verifica, che si era concluso con la conferma dell’ammissione alla gara. Contestualmente, la controinteressata ha presentato un ricorso incidentale per lo stesso motivo, chiedendo l’esclusione della seconda classificata per l'omissione di informazioni rilevanti. In questo caso invece la SA non ha avviato alcun procedimento di verifica.
La valutazione dei requisiti da parte della Stazione Appaltante
Sulla questione, il TAR ha evidenziato che dagli atti emerge che l’aggiudicataria ha effettivamente omesso di dichiarare circostanze che sarebbero state certamente utili all’amministrazione per valutare, quanto meno, l’integrità e l’affidabilità dell’offerente al fine di disporre una sua eventuale esclusione ex art. 80, comma 5, lett. c), del D.Lgs. n. 50/2016. Dimostrazione ne è il complesso supplemento istruttorio che la Stazione Appaltante ha avviato d’ufficio e che avrebbe invece potuto essere evitato se le dichiarazioni fossero state subito complete e precise.
Già solo per questa circostanza, secondo quanto previsto alla lett. c-bis), avrebbe dovuto essere escluso “l'operatore economico abbia tentato di influenzare indebitamente il processo decisionale della stazione appaltante o di ottenere informazioni riservate a fini di proprio vantaggio oppure abbia fornito, anche per negligenza, informazioni false o fuorvianti suscettibili di influenzare le decisioni sull'esclusione, la selezione o l'aggiudicazione, ovvero abbia omesso le informazioni dovute ai fini del corretto svolgimento della procedura di selezione”.
Spiega il giudice che, anche se la norma non comporta un automatismo espulsivo, ciò non significa che l’omessa o l’imprecisa informazione debba sempre e comunque risultare impunita. Se così fosse la disciplina espulsiva di cui alla ricordata lett. c-bis) resterebbe sostanzialmente priva di effetti.
Le omissioni influenzano il corretto svolgimento della procedura di gara
Anche se non è possibile stabilire se attraverso le omissioni l’operatore economico abbia voluto coscientemente influenzare le decisioni della stazione appaltante sulla sua ammissione alla gara, è comunque evidente che tale comportamento abbia influito sul corretto svolgimento della procedura di selezione innescando, innanzitutto, un complesso contenzioso e inducendo poi la stazione appaltante ad un corposo supplemento istruttorio che ha indubbiamente allungato il corso della procedura.
Stesse considerazioni per il ricorso incidentale proposto dall’aggiudicataria, con la differenza che, in questo caso, non c’è stato il riesame spontaneo da parte della SA ma che, a parere del giudice amministrativo, avrebbe dovuto esserci, atteso che sono state denunciate circostanze precise e sicuramente rilevanti per le valutazioni ex art. 80, comma 5, lett. c), c-bis) e c-ter), del D.Lgs. n. 50/2016 e che, quanto meno, influiscono sul corretto svolgimento della procedura di selezione.
Di conseguenza entrambi i ricorsi sono stati accolti, portando, paradossalmente, all’esclusione di entrambi i concorrenti dalla procedura di gara.
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Sentenza