Bonus facciate e cessione del credito: come utilizzare le rate residue del de cuius
Nuova risposta dell'Agenzia delle Entrate sulla possibilità di utilizzo delle opzioni alternative all'utilizzo diretto del bonus facciate
Nel caso si erediti un immobile sul quale era in corso la richiesta di cessione del credito legata a interventi di rifacimento della facciata, è possibile esercitare l’opzione prevista dall’art. 121 del Decreto Rilancio per le rate non fruite dal de cuius?
Cessione del credito e bonus facciate: come usare le rate del de cuius
Il quesito, riportato nella Risposta n. 213/2023 dell'Agenzia delle Entrate, è stato posto dall’erede di un immobile sul quale erano state sostenute spese per interventi di rifacimento della facciata dell'edificio, ammissibili alla detrazione di cui all'articolo 1, commi da 219 a 223, della legge 27 dicembre 2019, n. 160 (cd. Bonus Facciate). Il proprietario precedente, deceduto nel 2022, non ha potuto perfezionare la pratica di cessione del credito corrispondente a tale detrazione a favore della propria banca. I lavori erano stati eseguiti nel 2021, fatturati dalla ditta esecutrice dei lavori, pagati attraverso bonifici bancari e certificati dal tecnico incaricato per quanto attiene alla conformità.
Bonus Facciate: i riferimenti normativi
Sul punto, il Fisco ha preliminarmente ricordato la disciplina normativa del cd. “Bonus Facciate”, ovvero:
- l'articolo 1, comma 219, della legge 27 dicembre 2019, n. 160 (legge di bilancio 2020), il quale prevede, nella formulazione in vigore fino al 31 dicembre 2021, che per le spese documentate, sostenute negli anni 2020 e 2021, relative agli interventi, ivi inclusi quelli di sola pulitura o tinteggiatura esterna, finalizzati al recupero o restauro della facciata esterna degli edifici esistenti ubicati in zona A o B ai sensi del decreto del Ministro dei lavori pubblici 2 aprile 1968, n. 1444, spetta una detrazione dall'imposta lorda pari al 90%;
- l’articolo 1, comma 39, della legge 30 dicembre 2021, n. 234 (legge di bilancio 2022), con il quale l'agevolazione è stata prorogata al 31 dicembre 2022 ma, in riferimento alle spese sostenute nel corso dell'anno 2022, con una percentuale di detraibilità ridotta dal 90% al 60%.
La detrazione è ripartita in dieci quote annuali costanti e di pari importo nell'anno di sostenimento delle spese e in quelli successivi.
Inoltre, la circolare n. 28/E del 2022 ha chiarito che, ai sensi del comma 220 dell’art. 1 della legge di Bilancio 2020, nell'ipotesi in cui i lavori di rifacimento della facciata, ove non siano di sola pulitura o tinteggiatura esterna, riguardino interventi influenti dal punto di vista termico o interessino oltre il 10% dell'intonaco della superficie disperdente lorda complessiva dell'edificio, essi devono soddisfare i requisiti:
- di cui al decreto del Ministro dello sviluppo economico 26 giugno 2015;
- con riguardo ai valori di trasmittanza
termica:
- i requisiti di cui alla tabella 2 dell'Allegato B al decreto del Ministro dello sviluppo economico 11 marzo 2008 per gli interventi con data di inizio lavori con data antecedente al 6 ottobre 2020;
- i requisiti di cui alla tabella 1 dell'Allegato E del decreto interministeriale del 6 agosto 2020 per gli interventi con data di inizio lavori a partire dal 6 ottobre 2020.
Infine, come disposto dall'articolo 121, comma 1, del decreto legge 19 maggio 2020, n. 34 (c.d. decreto Rilancio) convertito, con modificazioni dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, in luogo dell'utilizzo diretto della detrazione spettante, i soggetti che sostengono spese per gli interventi tassativamente elencati al successivo comma 2, tra i quali rientrano anche quelli che danno diritto al bonus facciate) possono, alternativamente, optare:
- per un contributo, sotto forma di sconto sul corrispettivo dovuto, fino a un importo massimo pari al corrispettivo stesso, anticipato dai fornitori che hanno effettuato gli interventi e da questi ultimi recuperato sotto forma di credito d'imposta, di importo pari alla detrazione spettante (cd. sconto in fattura);
- per la cessione di un credito d'imposta di pari ammontare.
Bonus Facciate: le rate residue di detrazione spettano all'erede
Nel caso in esame:
- l'intervento edilizio appare riconducibile a quelli previsti dal comma 220 dell'articolo 1 della legge di bilancio 2020, trattandosi dell'isolamento termico che interessa più del 25% della superficie disperdente lorda dell'edificio;
- essendo stato effettuato nel 2021, l'intervento deve rispettare i requisiti di cui al decreto interministeriale 6 agosto 2020, con la redazione dell'asseverazione che attesti la rispondenza ai pertinenti requisiti tecnici richiesti e comprenda la congruità delle spese sostenute in relazione agli interventi agevolati.
Peraltro l'articolo 9, comma 1 del decreto stabilisce espressamente che, per gli interventi di cui al predetto comma 220 dell'articolo 1 della legge di bilancio 2020 (ossia interventi influenti dal punto di vista termico o che interessino oltre il 10% dell'intonaco della superficie disperdente lorda complessiva dell'edificio), in caso di decesso dell'avente diritto, la fruizione del beneficio fiscale si trasmette, per intero, esclusivamente all'erede che conservi la detenzione materiale e diretta del bene.
Considerato che nel 2021, anno in cui sono state sostenute le spese dal de cuius, la quota di detrazione relativa a tale anno competeva al de cuius stessoe che non ha potuto perfezionare la cessione del credito corrispondente a tale detrazione, il relativo importo va indicato, secondo le modalità ordinariamente previste, nella dichiarazione dei redditi da presentare a nome del de cuius per il periodo d'imposta 2021.
L'erede che ha la detenzione materiale e diretta del bene, potrà, invece, dal periodo d'imposta 2022 utilizzare le rate residue della detrazione direttamente nella propria dichiarazione dei redditi riferita a tali anni o, in alternativa, esercitare l'opzione per la cessione del credito corrispondente alle predette rate con le modalità stabilite da provvedimenti dell’Agenzia delle Entrate.
Documenti Allegati
Risposta