Superbonus e attestazione SOA: nuovo blocco sulla cessione dei crediti
L'allarme dei commercialisti: a causa di norme poco chiare le procedure di acquisizione dei crediti da parte delle banche vanno a rilento
Dall'1 gennaio 2023 è in vigore il nuovo obbligo previsto dall'art. 10-bis del D.L. n. 21/2022 (Decreto energia) convertito con modificazioni dalla legge n. 51/2022, che ha sancito l'introduzione in due step dell'attestazione SOA per il riconoscimento degli incentivi fiscali di cui all'art. 119 e 121 del Decreto Rilancio (Superbonus, Ecobonus, Sismabonus, impianti fotovoltaici, colonnine di ricarica e bonus barriere architettoniche). La norma prevede una fase transitoria prima dell'obbligo definitivo; circostanza che ha causato non pochi dubbi, anche tra i revisori incaricati dalle banche di effettuare le verifiche documentali prima dell'acquisizione dei crediti dalle imprese, rallentando di fatto le procedure.
Superbonus e attestazione SOA: norme poco chiare, procedure a rilento
Nel dettaglio, l’entrata a regime dell’adempimento, inerente gli interventi di importo complessivo superiore a 516mila euro, prevede due fasi:
- un periodo transitorio dal 1° gennaio al 30 giugno
2023, durante il quale per la fruizione degli
incentivi si dovrà affidare l'esecuzione dei lavori ad imprese:
- in possesso, al momento della sottoscrizione del contratto di appalto oppure, in caso di imprese subappaltatrici, del contratto di subappalto, della qualificazione ai sensi dell’articolo 84 del d.Lgs. n. 50/2016 (Codice dei Contratti Pubblici);
- che, al momento della sottoscrizione del contratto di appalto oppure, in caso di imprese subappaltatrici, del contratto di subappalto, documentano al committente ovvero all’impresa subappaltante l’avvenuta sottoscrizione di un contratto finalizzato al rilascio dell’attestazione di qualificazione con uno degli organismi previsti dall'articolo 84 del d.Lgs. n. 50/2016.
- un regime definitivo dal 1° luglio 2023, data a partire da cui i lavori potranno essere affidati solo ad imprese in possesso, al momento della sottoscrizione del contratto di appalto ovvero, in caso di imprese subappaltatrici, del contratto di subappalto, della occorrente qualificazione ai sensi dell’articolo 84 del Codice dei Contratti Pubblici.
Come già sottolineato in precedenza in un’intervista alla presidente di UnionSOA, Tiziana Carpinello, l'attuale formulazione di questa disposizione normativa lascia ampi margini di interpretazione, che dovranno necessariamente essere chiariti prima di bloccare nuovamente il comparto.
Nello specifico, Carpinello aveva evidenziato che “il legislatore ha introdotto l’obbligo dell’attestazione SOA nell’ambito dei lavori privati legati ai bonus fiscali, ma non ha chiarito quali sono le modalità di applicazione e di interpretazione da parte dell’Agenzia delle Entrate per la gestione dei contratti".
Attestazione SOA: nuovo blocco sull'acquisizione dei crediti
Dubbi che ancora oggi non sono stati chiariti e che hanno portato il Consiglio Nazionale dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili a chiedere, con una lettera indirizzata al Ministro dell’Economia e delle Finanze, Giancarlo Giorgetti, al Viceministro, Maurizio Leo, e al Direttore dell’Agenzia delle Entrate, Ernesto Maria Ruffini, un intervento interpretativo urgente in merito al regime transitorio applicabile in materia di requisito SOA per gli interventi edilizi ammessi al Superbonus.
In particolare, secondo il presidente Elbano de Nuccio, il non perfetto coordinamento delle disposizioni in materia ha creato numerosi dubbi interpretativi, con il conseguente, ennesimo stallo nelle procedure di acquisizione dei crediti da parte delle banche. Questo perché gli advisors che devono verificare la regolarità della documentazione a supporto dei crediti, in assenza di chiarimenti ufficiali sul predetto regime transitorio, stanno mantenendo, in via prudenziale, comportamenti cautelativi.
La problematica, secondo de Nuccio, è particolarmente evidente per i contratti di appalto e subappalto sottoscritti dal 21 maggio 2022 al 31 dicembre 2022 per i quali viene richiesta la sussistenza del requisito SOA sin dalla data di stipula del contratto. Come spiega il presidente del CNDCEC, “l’infelice formulazione normativa ha ingenerato tra le imprese il legittimo affidamento che tale requisito potesse essere soddisfatto anche successivamente”.
Gli fa eco Salvatore Regalbuto, Tesoriere con delega all’area Fiscalità, per il quale l’unica interpretazione ragionevole è quella che, per i contratti di appalto e subappalto stipulati dal 21 maggio 2022 al 31 dicembre 2022, è sufficiente che il requisito SOA sia soddisfatto alla data del primo gennaio 2023 e non necessariamente alla data di sottoscrizione del contratto.
Per i commercialisti è indispensabile che i chiarimenti richiesti giungano al più presto, per evitare che, alle note difficoltà nella monetizzazione dei crediti, se ne aggiungano ulteriori e paradossali per le imprese che, pur avendo individuato una banca disposta ad acquistare il credito, non riescono a perfezionare l’operazione, in conseguenza del mancato rilascio del benestare da parte dell’advisor. Un’urgenza ancora più pressante, in considerazione dell’approssimarsi del termine per l’invio all’Agenzia delle Entrate della comunicazione delle opzioni per le spese sostenute nel 2022.