Superbonus, bonus edilizi e attestazione SOA: nuova FAQ del Fisco
L’Agenzia delle Entrate pubblica una nuova FAQ che riguarda l’obbligo di attestazione SOA nel caso di interventi che utilizzano il superbonus e gli altri bonus edilizi
Sull’attestazione SOA il comparto dell’edilizia è ancora in attesa di tanti chiarimenti relativamente all’obbligo previsto dall’art. 10-bis del Decreto-Legge 21 marzo 2022, n. 21 (Decreto energia) convertito con modificazioni dalla Legge 20 maggio 2022, n. 51 (obbligo inserito dopo la conversione in legge), nel caso di interventi che accedono al superbonus o ad uno dei bonus edilizi di cui all’art. 121, comma 2 del Decreto Legge n. 34/2020 (Decreto Rilancio).
Bonus edilizi e attestazione SOA: nuova FAQ dell’Agenzia delle Entrate
Nell’attesa di puntuali chiarimenti che riguardino l’operatività di questo nuovo obbligo a cui occorre sottostare già dall’1 gennaio 2023 con un periodo transitorio che durerà fino al 30 giugno 2023, l’Agenzia delle Entrate ha pubblicato una nuova FAQ.
Il Fisco risponde alla seguente domanda:
In caso di lavori, di importo superiore a 516.000 euro, che beneficiano degli incentivi fiscali di cui agli articoli 119 e 121 del d.l. n. 34 del 2020, affidati con contratti sottoscritti tra il 21 maggio 2022 e il 31 dicembre 2022, è necessario che le imprese abbiano acquisito la certificazione SOA o abbiano sottoscritto un contratto finalizzato al rilascio della predetta certificazione (“condizione SOA”), prevista dall’articolo 10-bis del d.l. n. 21 del 2022, già al momento della sottoscrizione del contratto?
La domanda riguarda, quindi, l’operatività di questo obbligo per i cantieri in corso che sono stati avviati sulla base di contratti stipulati dopo l’entrata in vigore della Legge di conversione del Decreto Energia (il 21 maggio 2022) e fino al 31 dicembre 2022.
Attestazione SOA e bonus fiscali: il periodo transitorio
L’Agenzia delle Entrate ha ricordato che l’art. 10-bis, comma 1, del Decreto Energia, in vigore dal 21 maggio 2022, ha previsto che, ai fini del riconoscimento degli incentivi fiscali di cui agli articoli 119 e 121 del Decreto Rilancio, a decorrere dal 1° gennaio 2023 e fino al 30 giugno 2023, l’esecuzione dei lavori di importo superiore a 516.000 euro deve essere affidata:
- ad imprese che siano in possesso, al momento della sottoscrizione del contratto di appalto o di subappalto, della occorrente certificazione SOA, ai sensi dell'articolo 84 del codice dei contratti pubblici;
- ad imprese che al momento della sottoscrizione del contratto di appalto o di subappalto, documentano al committente ovvero all’impresa subappaltante l’avvenuta sottoscrizione di un contratto finalizzato al rilascio della predetta certificazione.
Attestazione SOA per tutti i contratti stipulati dal 21 maggio 2022
Una volta ricordato cosa prevede la norma relativamente al periodo transitorio, l’Agenzia delle Entrate ha fornito una sua interpretazione, rilevando che, per i contratti stipulati a decorrere dal 21 maggio 2022 al 31 dicembre 2022, le imprese, ai fini della fruizione degli incentivi fiscali di cui agli articoli 119 e 121 del Decreto Rilancio, possano acquisire la “condizione SOA” entro il 1° gennaio 2023 e non necessariamente al momento della sottoscrizione del contratto.
Attestazione SOA dall’1 luglio 2023
Relativamente a quanto previsto al comma 2 del citato articolo 10-bis, a decorrere dal 1° luglio 2023, per poter beneficiare delle predette agevolazioni fiscali, l’esecuzione dei lavori di importo superiore a 516.000 euro deve essere affidata esclusivamente alle imprese in possesso, al momento della sottoscrizione del contratto di appalto o di subappalto, della occorrente certificazione SOA.