Strutture temporanee e vincolo paesaggistico: i presupposti per la deroga all'autorizzazione
Corte di Cassazione: va dimostrata la sussistenza delle condizioni previste dal d.P.R. n. 31/2017riguardante nterventi ed opere esclusi dall’autorizzazione paesaggistica
Ci sono abusi edilizi talmente evidenti che a volte è difficile credere che si possa presentare ricorso in Cassazione pensando che il parere degli ermellini possa essere diverso da quello che si può leggere nella sentenza della Corte di Cassazione n. 1671/2023, con la quale la III sez. Penale ha confermato il provvedimento di sequestro di una tensostruttura di oltre 150 mq, appartenente a un locale pubblico e mai rimossa, nonostante il suo presunto "carattere temporaneo".
Strutture temporanee e autorizzazione paesaggistica: la sentenza della Cassazione
Secondo il ricorrente, la struttura configurava un intervento rientrante in edilizia libera di cui all'art. 6, comma 1, lettera e-bis), del d.P.R. n. 380/2001, e che non necessitava di permesso a costruire, in quanto destinato al mero soddisfacimento di “esigenze contingenti e temporanee".
Non solo: il Tribunale avrebbe anche disposto erroneamente il sequestro specificando che la sua realizzazione non fosse esonerata dalla necessità di richiedere l'autorizzazione paesaggistica, così come previsto dall'allegato A di cui all'art. 2, comma 1, del d.P.R. n. 31/2017 (Regolamento recante individuazione degli interventi esclusi dall’autorizzazione paesaggistica o sottoposti a procedura autorizzatoria semplificata) in riferimento alle installazioni eseguite su suolo pubblico o privato, semplicemente ancorate al suolo senza operE murarie di fondazione destinate a rimanere in piedi per la sola durata di manifestazioni commerciali o di spettacolo e comunque per non oltre 120 giorni durante il singolo anno solare (punto A.16).
Il no alla deroga
Sulla questione, i giudici di piazza Cavour hanno evidenziato la correttezza della decisione del Tribunale, ovvero che il manufatto non rientrasse nel novero di quelli esentati dal permesso a costruire in quanto:
- non era una struttura di modesto ingombro, in quanto costituita da una tensostruttura di oltre 150 mq e una cubatura di circa 500 mc, a cui era accorpato un modulo prefabbricato di altri 12 mq circa, realizzata teoricamente per organizzare attività culturali per un periodo temporaneo e limitato, senza che nessuna di queste finalità fosse poi ben specificata e rimanendo ben oltre i 120 giorni consentiti dalla normativa;
- non si poteva considerare irrilevante il vincolo paesaggistico, in quanto la deroga è consentita qualora si tratti di un manufatto con finalizzazione commerciale, espositiva oppure legata alla installazione di spettacoli o di altri eventi similari, limitatamente alla durata nel tempo di particolari manifestazioni pubblic
Conisderato che il ricorrente non è stato in grado di produrre documentazione che attestasse le "esigenze contingenti e temporanee" alla realizzazione della struttura in assenza di permesso di costruire e di autorizzazione paesaggistica, il ricorso è stato ritenuto inammissibile, confermando la legittimità del sequestro disposto dal Tribunale.
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Sentenza