Sconto in fattura e Decreto Cessioni: allarme per Bonus Casa ed Ecobonus
Alcune associazioni di categoria evidenziano un possibile effetto distorsivo generato dal divieto di applicazione dell'art .121 del DL Rilancio dal 17 febbraio 2023
Tra le conseguenze negative che il Decreto Cessioni porta con sé, vanno segnalati gli effetti del periodo transitorio anche interventi in edilizia libera, come ad esempio la sostituzione degli infissi, per i quali al 17 febbraio 2023 siano stati dati dai clienti solo acconti e non si sia in possesso di fattura a saldo.
Sconto in fattura, Ecobonus e Bonus Casa: i dubbi sull'applicazione del Decreto Cessioni
L'allarme arriva da alcune associazioni di settore (Anfit, AssoVetro, DeferLegnoArredo, FINCO, PVC Forum Italuia, UniCiMI) che, in una lettera indirizzata al Viceministro dell’Economia e Finanze, al Presidente e ai membri della VI Commissione Finanze della Camera Dei Deputati hano segnalato una grave distorsione applicativa nell’art. 2 del DL n.11/2023 e la preoccupazione per le drammatiche conseguenze che ha portato il DL 16 febbraio 2023, n. 11.
Il riferimento è chiaramente alla disposizione con cui è stato posto il divieto all’esercizio delle opzioni di cui all’articolo 121, comma 1, lettere a) e b) , del D.L. n. 34/2020, relative alle spese sostenute per:
- gli interventi di cui all’articolo
119 (Superbonus) del decreto-legge n. 34 del 2020, per i quali in
data antecedente a quella di entrata in vigore del decreto:
- a) per gli interventi diversi da quelli effettuati dai condomini risulti presentata la comunicazione di inizio lavori asseverata (CILA), ai sensi dell’articolo 119, comma 13 -ter, del decreto-legge n. 34 del 2020;
- b) per gli interventi effettuati dai condomini risulti adottata la delibera assembleare che ha approvato l’esecuzione dei lavori e risulti presentata la comunicazione di inizio lavori asseverata (CILA), ai sensi dell’articolo 119, comma 13 -ter , del decreto-legge n. 34 del 2020;
- c) per gli interventi comportanti la demolizione e la ricostruzione degli edifici risulti presentata l’istanza per l’acquisizione del titolo abilitativo.
Le disposizioni non si applicano invece alle opzioni relative alle spese sostenute per gli interventi diversi da quelli di cui all’articolo 119 del D.L. n. 34/2020, per i quali in data antecedente a quella di entrata in vigore del decreto:
- a) risulti presentata la richiesta del titolo abilitativo, ove necessario;
- b) per gli interventi per i quali non è prevista la presentazione di un titolo abilitativo, siano già iniziati i lavori;
- c) risulti regolarmente registrato il contratto preliminare ovvero stipulato il contratto definitivo di compravendita dell’immobile nel caso di acquisto di unità immobiliari ai sensi dell’articolo 16 -bis , comma 3, del TUIR, o ai sensi dell’articolo 16, comma 1 -septies del D.L. n. 63/2013.
Infine, niente più cessione del credito o sconto in fattura per gli interventi Ecobonus (art. 14 del D.L. n. 63/2013) e Sismabonus (art. 16 del D.L. n. 63/2013).
L'allarme delle associazioni di categoria
Secondo quanto rilevato dalle associazioni, l'abolizione immediata delle opzioni di sconto in fattura e delle cessioni dei crediti produrrà, solo per il 2023, un calo fra il 30% e il 40% degli interventi di riqualificazione energetica (Ecobonus) e di ristrutturazione edile (Bonus-casa) e conseguentemente dei fatturati delle imprese produttrici e della tenuta occupazionale.
Il Bonus Casa e l’Ecobonus non hanno registrato alcuno scostamento rispetto alle previsioni di bilancio e hanno un impatto contenuto sull’ammontare complessivo dei crediti generati. C'è però una grave distorsione applicativa, a causa di quella che viene definita come un'asimmetria di criteri per far salve le operazioni in essere al 17 febbraio, con particolare riferimento allo sconto in fattura.
Spiegano le associazioni che la fornitura ad un cliente che ha scelto il Bonus Casa o l’Ecobonus con l’opzione dello sconto in fattura necessita infatti di questi passaggi:
- Preventivo al cliente;
- Accettazione con sottoscrizione del preventivo da parte del Cliente;
- Emissione fattura di acconto e relativo pagamento con bonifico parlante da parte del cliente;
- Ordine dei componenti per la realizzazione della fornitura da parte dell’azienda;
- Costruzione/assemblaggio del prodotto;
- Inizio lavori con firma da parte del cliente della dichiarazione sostitutiva;
- Emissione fattura di saldo e relativo pagamento con bonifico parlante da parte del cliente
Ed ecco qui l'inghippo: se il termine per accedere all’opzione
dello sconto in fattura è da considerarsi il 17 febbraio 2023 e se
i documenti che, in caso di edilizia libera (ovvero la stragrande
maggioranza degli interventi con il Bonus Casa o con l’Ecobonus) da
ritenersi essenziali per rispettare il termine del 17 febbraio sono
la dichiarazione sostitutiva firmata dal cliente e
l’emissione di fattura di saldo e relativo
pagamento con bonifico parlante da parte del
cliente, migliaia di interventi già concordati e per i quali le
aziende si sono già esposte finanziariamente non saranno coperti
dalla possibilità di sconto in fattura, con gravi danni per aziende
e consumatori.
Non solo: a questo si aggiunge il problema che, trattandosi di
infissi, la maggior parte dei prodotti coinvolti sono costruiti su
misura e, per tanto, non sono più rivendibili sul mercato e dunque
non riutilizzabili diversamente.
La richiesta di un emendamento per lo sconto in fattura
La richiesta, per ovviare a questa distorsione e, soprattutto, per evitare un danno economico ingente a migliaia di imprese che hanno già pagato forniture non più rivendibili, è quella di inserire, o con un Decreto di urgenza, o al massimo in fase di conversione di Legge del D.L. n. 11/2023, un emendamento che preveda l’ammissione delle pratiche per interventi usufruenti di Ecobonus o Bonus Casa con opzione dello sconto in fattura che al 17 febbraio 2023 siano stati in possesso di fattura di acconto o di contratto di cessione del credito per l’opzione di sconto in fattura.
Qui di seguito, la traccia per l'emendamento:
Articolo 2
Comma 1 bis
“Le disposizioni di cui al comma 1 dell’art 2 del D.L. 16 febbraio
2023, n.11, non si applicano alle opzioni relative alle spese
sostenute per interventi diversi da quelli di cui all’art 119 del
decreto legge n. 34 del 2020. (interventi di recupero del
patrimonio edilizio di cui all'articolo 16-bis, comma 1, lettere
a), b) e d), del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al
decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917; e
interventi di efficienza energetica di cui all'articolo 14 del
decreto-legge 4 giugno 2013, n. 63, convertito, con modificazioni,
dalla legge 3 agosto 2013, n. 90 e di cui ai commi 1 e 2
dell'articolo 119) che attestino il possesso di fattura di acconto
o di contratto di cessione del credito per l’opzione di sconto in
fattura antecedenti al 17 febbraio 2023”.