Bonus casa: le cause di decadenza della detrazione fiscale
La mancata notifica preliminare alla ASL può far decadere il diritto alla detrazione fiscale del 50% per un intervento di ristrutturazione edilizia?
Dopo aver concluso un intervento di ristrutturazione edilizia nel mio appartamento e aver maturato il bonus casa 50%, il cessionario da me contattato ha rifiutato l'acquisto del credito per la mancata notifica preliminare all'ASL. Perdo anche il diritto alla detrazione fiscale?
Bonus casa e notifica preliminare: la domanda alla Posta di LavoriPubblici.it
Oggi rispondiamo a Roberta S. su una domanda che riguarda le cause di decadenza dal diritto alla detrazione fiscale prevista all'art. 16-bis, comma 1, lettera b) del d.P.R. n. 917/1986 che l'art. 16 del D.L. n. 63/2013 ha incrementato al 50%, con limite di spesa di 96.000 euro, fino al 31 dicembre 2024.
Per rispondere alla domanda partiamo come sempre dall'inquadramento normativo.
Il bonus di cui trattasi è riconosciuto nel caso dei seguenti interventi edilizi effettuati sulle singole unità immobiliari residenziali di qualsiasi categoria catastale, anche rurali, e sulle loro pertinenze:
- manutenzione straordinaria (art. 3, comma 1, lettera b) del d.P.R. n. 380/2001);
- restauro e di risanamento conservativo (art. 3, comma 1, lettera c) del d.P.R. n. 380/2001);
- ristrutturazione edilizia (art. 3, comma 1, lettera d) del d.P.R. n. 380/2001).
Bonus fiscali e cause di decadenza: gli abusi edilizi
Ciò premesso, una delle principali (e più note) cause di decadenza da qualsiasi incentivo fiscale per interventi edilizi è normata all'art. 49, comma 1 del d.P.R. n. 380/2001 (Testo Unico Edilizia) per il quale:
Fatte salve le sanzioni di cui al presente titolo, gli interventi abusivi realizzati in assenza di titolo o in contrasto con lo stesso, ovvero sulla base di un titolo successivamente annullato, non beneficiano delle agevolazioni fiscali previste dalle norme vigenti, né di contributi o altre provvidenze dello Stato o di enti pubblici. Il contrasto deve riguardare violazioni di altezza, distacchi, cubatura o superficie coperta che eccedano per singola unità immobiliare il due per cento delle misure prescritte, ovvero il mancato rispetto delle destinazioni e degli allineamenti indicati nel programma di fabbricazione, nel piano regolatore generale e nei piani particolareggiati di esecuzione.
Sull'argomento, l'Agenzia delle Entrate con la circolare n. 7/E del 25 giugno 2021 ha fornito importanti chiarimenti, distinguendo in relazione all’eventuale decadenza dal beneficio due diverse situazioni:
- la realizzazione di opere edilizie non rientranti nella corretta categoria di intervento per le quali sarebbe stato necessario un titolo abilitativo diverso da quello in possesso quali, ad esempio, opere soggette a concessione edilizia erroneamente considerate in una denuncia d’inizio di attività ma, tuttavia, conformi agli strumenti urbanistici ed ai regolamenti edilizi. Questo caso non può essere considerato motivo di decadenza dai benefici fiscali, purché il richiedente metta in atto il procedimento di sanatoria previsto dalle normative vigenti;
- la realizzazione di opere difformi dal titolo abilitativo ed in contrasto con gli strumenti urbanistici ed i regolamenti edilizi. Questo caso comporta la decadenza dai benefici fiscali in quanto si tratta di opere non sanabili ai sensi della vigente normativa.
Da ricordare che questa causa di decadenza non vale per gli interventi di cui all'art. 119 del Decreto Legge n. 34/2020 (Decreto Rilancio) che accedono al superbonus per i quali è prevista una deroga espressa all'art. 49 del Testo Unico Edilizia.
La notifica preliminare alla ASL
Oltre alla presenza di abusi edilizi, occorre ricordare l'esistenza del Decreto interministeriale 18 febbraio 1998 n. 41 recante "Regolamento recante norme di attuazione e procedure di controllo di cui all'articolo 1 della legge 27 dicembre 1997, n. 449, in materia di detrazioni per le spese di ristrutturazione edilizia" che all'art. 4 disciplina i casi di diniego dalla detrazione che, tra le altre cose, non è riconosciuta nel caso di violazione delle norme in materia di tutela della salute e della sicurezza sul luogo di lavoro e nei cantieri, nonché di obbligazioni contributive accertate dagli organi competenti e comunicate alla direzione regionale delle entrate territorialmente competente.
Uno degli obblighi previsti dal D.Lgs. n. 81/2008 (Testo Unico Sicurezza Lavoro) riguarda la notifica preliminare di cui all'art. 99 che al comma 1 prevede che il committente o il responsabile dei lavori, prima dell'inizio dei lavori, debbano trasmette all'azienda unità sanitaria locale e alla direzione provinciale del lavoro la notifica preliminare, nonché gli eventuali aggiornamenti nei seguenti casi:
- nei cantieri in cui è prevista la presenza di più imprese esecutrici;
- nei cantieri che, inizialmente non soggetti all'obbligo di notifica, ricadono nella categoria precedente per effetto di varianti sopravvenute in corso d'opera;
- nei cantieri in cui opera un'unica impresa la cui entità presunta di lavoro non sia inferiore a duecento uomini-giorno.
La mancata notifica preliminare è, dunque, una violazione dell'art. 4 del DM 18/02/1998, n. 41 che comporta la decadenza dell'incentivo fiscale.
I contenuti della notifica preliminare
I contenuti della notifica preliminare sono stabiliti dall'Allegato XII al TUSL:
- data della comunicazione;
- indirizzo del cantiere;
- dati del committente (nome, cognome, codice fiscale e indirizzo);
- natura dell'opera;
- dati del responsabile dei lavori (nome, cognome, codice fiscale e indirizzo);
- dati del coordinatore per quanto riguarda la sicurezza e la salute durante la progettazione dell'opera (nome, cognome, codice fiscale e indirizzo);
- dati del coordinatore per quanto riguarda la sicurezza e la salute durante la realizzazione dell'opera (nome, cognome, codice fiscale e indirizzo);
- data presunta d'inizio dei lavori in cantiere.
- durata presunta dei lavori in cantiere;
- numero massimo presunto dei lavoratori sul cantiere;
- numero previsto di imprese e di lavoratori autonomi sul cantiere;
- identificazione, codice fiscale o partita IVA, delle imprese già selezionate;
- ammontare complessivo presunto dei lavori.
Tutte le cause di decadenza dalle detrazioni fiscali
Con una risposta fornita da FiscoOggi (rivista telematica dell'Agenzia delle Entrate) del 15 aprile 2010 è stato fornito un elenco dei motivi per i quali il bonus casa può decadere:
- mancata trasmissione preventiva della comunicazione d’inizio lavori;
- mancata indicazione nella comunicazione dei dati catastali relativi all’immobile oggetto dei lavori (o di quelli relativi alla domanda di accatastamento) ovvero, in assenza dei dati catastali, assenza dell’allegazione della fotocopia della domanda di accatastamento;
- mancanza della comunicazione preventiva all’Asl competente (nel caso in cui tale comunicazione sia obbligatoria);
- mancata esibizione delle fatture o delle ricevute relative alle spese, della ricevuta del bonifico bancario o postale ovvero intestazione di quest’ultima a persona diversa da quella che richiede la detrazione;
- mancata indicazione del costo della manodopera nella fattura emessa dall’impresa che esegue i lavori;
- effettuazione del pagamento non tramite bonifico bancario o postale;
- esecuzione di opere edilizie difformi da quelle comunicate al Centro operativo di Pescara e in violazione di norme urbanistiche ed edilizie comunali ovvero di quelle relative alla sicurezza nei luoghi di lavoro nonché di quelle relative agli obblighi contributivi. Relativamente alla presenza di violazioni delle norme relative alla sicurezza nei luoghi di lavoro e agli obblighi contributivi il contribuente non decade, tuttavia, dal diritto alla detrazione se è in possesso della dichiarazione di osservanza delle suddette disposizioni resa dalla ditta esecutrice dei lavori ai sensi del Dpr n. 445/2000;
- assenza dei seguenti documenti:
- abilitazioni amministrative richieste dalla legislazione edilizia vigente;
- fotocopie dei versamenti dell’Ici relativa agli anni a decorrere dal 1997, se dovuta;
- copia della delibera assembleare, quando necessaria, e della tabella millesimale per gli interventi eseguiti su parti comuni di edifici residenziali;dichiarazione di consenso del proprietario all’esecuzione dei lavori (se richiesta).
Viene, infine, ricordato che la mancata allegazione dei documenti o la presenza di errori nella compilazione del modello di comunicazione produce la decadenza dal diritto alla detrazione soltanto se il contribuente non adempia, entro il termine indicato dall’ufficio delle Entrate che gli ha inviato l’invito, a regolarizzare la comunicazione.