Bonus Facciate, Superbonus e cessione del credito: nuova risposta del Fisco
L'Agenzia delle Entrate fornisce chiarimenti a una banca sulla possibilità di acquistare i crediti e sull'uso dell'Iva indetraibile nel calcolo dell'agevolazione
Un istituto bancario committente di lavori rientranti in ambito Bonus Facciate può riacquistare i crediti maturati dalle imprese che hanno eseguito i lavori e che hanno applicato lo sconto in fattura?
Secondo quanto confermato dall'Agenzia delle Entrate con la risposta n. 236/2023 la risposta è sì. Vediamo il perché.
Bonus facciate, sconto in fattura e acquisto dei crediti: nuova risposta del Fisco
Il caso riguarda un istituto bancario, che ha deciso di eseguire degli interventi finalizzati al recupero/restauro della facciata esterna rientranti nell'ambito dell'agevolazione di cui all'art. 1, commi 219-224, della legge n. 160/2019, poi modificata ed integrata (a decorrere dal 1° gennaio 2021) dall'art. 1, comma 59 della legge n. 178/2020 e da ultimo dall'art. 1, comma 39, della legge n. 234/2021.
I lavori sono stati interamente pagati nel 2021 e benché eseguiti nel 2022, per principio di cassa, rientrano nell'agevolazione al 90%; per le spese relative ai lavori, oltre che per la progettazione e la direzione lavori è stato applicato lo sconto in fattura previsto dall'art. 121 del Decreto Rilancio.
Da qui il dubbio: dato che la banca committente dei lavori rientra tra i soggetti possibili cessionari, puòacquistare i creduti maturati dalle imprese che hanno eseguito i lavori?
Sconto in fattura e cessione del credito: le opportunità per le banche
Il Fisco ha prelimarmente ricordato che l'articolo 1, commi da 219 a 224, della legge di bilancio 2020, come modificato dall'articolo 1, comma 59, della legge di bilancio 2021) disciplina la detrazione dall'imposta lorda del 90% delle spese documentate sostenute negli 2020 e 2021 per interventi finalizzati al recupero o restauro della facciata esterna degli edifici esistenti ubicati in zona A o B, ai sensi del decreto del Ministro dei lavori pubblici 2 aprile 1968, n. 1444 (cd. bonus facciate).
A seguito delle modifiche introdotte dall'articolo 1, comma 39, della Legge di bilancio 2022) per le spese sostenute nel 2022 la detrazione è pari al 60% delle spese stesse.
Con riferimento alla possibilità da parte delle imprese di lavori o dei professionisti, beneficiari del credito d'imposta derivante dalla procedura di sconto in fattura, di cederlo ll'istituto bancario committente dei lavori, nulla osta in assenza di un'espressa preclusione per i cessionari banche e intermediari finanziari iscritti all'albo previsto dall'articolo 106 del TUB di riacquistare, i crediti originati dalla realizzazione di interventi agevolabili da loro stessi realizzati (in qualità di committenti).
Costi ammissibili dell'IVA indetraibile
In riferimento alla rilevanza tra i costi ammissibili dell'IVA indetraibile sugli acquisti per effetto dell'esercizio dell'opzione di cui all'articolo 36bis del d.P.R. n. 633/1972, il Fisco ha richiamato la Circolare del 14 febbraio 2020, n. 2/E, recante i primi chiarimenti sulla disciplina agevolativa del cd. bonus facciate, nella quale è stato specificato che la detrazione spetta anche per gli altri eventuali costi strettamente collegati alla realizzazione degli interventi, come ad esempio:
- le spese relative all'installazione di ponteggi
- spese relative allo smaltimento dei materiali rimossi per eseguire i lavori,
- imposta sul valore aggiunto qualora non ricorrano le condizioni per la detrazione;
- mposta di bollo e i diritti pagati per la richiesta dei titoli abilitativi edilizi;
- tassa per l'occupazione del suolo pubblico pagata dal contribuente per poter disporre dello spazio insistente sull'area pubblica necessario all'esecuzione dei lavori.
Superbonus e Iva indetraibile
Inoltre il Fisco ha ricordato che la Circolare 22 dicembre 2020, n. 30/E, emanata antecedentemente l'introduzione del comma 9ter dell'articolo 119 del decreto Rilancio, che non riguarda il Bonus Facciate ma il Superbonus, con riferimento alla possibilità di computare l'IVA relativa alle spese per gli interventi realizzati, ha precisato che «.... Il costo fiscale degli interventi, cui parametrare il Superbonus, deve essere determinato secondo i criteri ordinari per l'individuazione del costo dei beni rilevante ai fini fiscali previsti dall'articolo 110, comma 1, lettere a) e b) del Tuir, indipendentemente dalle modalità (ordinarie, forfetarie) di determinazione del reddito da parte del contribuente. In particolare, ai sensi del citato articolo 110, comma 1, lettera b) del Tuir nel valore dei beni e servizi dell'impresa sono compresi «anche gli oneri accessori di diretta imputazione».
Ciò significa che, ai fini del calcolo della detrazione, costituisce una componente del costo l'eventuale IVA totalmente indetraibile ai sensi dell'articolo 19bis 1 del d.P.R. n. 633/1072, ovvero per effetto dell'opzione prevista dall'articolo 36bis del medesimo d.P.R. n. 633/1972.
L'Iva totalmente indetraibile, come è il caso dei contribuenti che esercitano l'opzione per la dispensa dagli adempimenti e dagli obblighi di fatturazione e di registrazione relativamente alle operazioni esenti da imposta ai sensi dell'art. 10, tranne quelle indicate ai numeri 11), 18) e 19) dello stesso articolo, inceve costituisce una componente di spesa agevolabile, in quanto onere accessorio di diretta imputazione al costo del bene o degli interventi agevolati.
Diversamente, considerato che l'IVA parzialmente indetraibile per effetto del pro-rata «non può essere considerata come costo afferente le singole operazioni d'acquisto ma è una massa globale (...) che si qualifica come costo generale», non è possibile computare nel valore ai fini del Superbonus l'IVA parzialmente indetraibile.
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Risposta