DETRAZIONE INTERESSI PASSIVI SUBORDINATA ALLA DIA
Con la risoluzione 73/E dello scorso 3 marzo recante Mutuo ipotecario per la costruzione dell'abitazione principale - Data inizio lavori - Art. 15, comma 1-t...
Con la risoluzione 73/E dello scorso 3 marzo recante Mutuo
ipotecario per la costruzione dell'abitazione principale - Data
inizio lavori - Art. 15, comma 1-ter, del TUIR Interpello
954-761/2007-ART.11, legge 27 luglio 2000, n.212, l'Agenzia
delle Entrate è intervenuta sul tema della detrazione
fiscale degli interessi passivi pagati in seguito ad un mutuo
ipotecario contratto per la ristrutturazione di un
immobile da adibire ad abitazione principale.
In particolare, in caso di donazione di un immobile da adibire ad abitazione principale e di stipula di un mutuo ipotecario da parte del neoproprietario per ristrutturarlo, è possibile detrarre gli interessi passivi pagati in dipendenza del finanziamento se risultano soddisfatte due condizioni temporali richieste dalla normativa:
In particolare, in caso di donazione di un immobile da adibire ad abitazione principale e di stipula di un mutuo ipotecario da parte del neoproprietario per ristrutturarlo, è possibile detrarre gli interessi passivi pagati in dipendenza del finanziamento se risultano soddisfatte due condizioni temporali richieste dalla normativa:
- i lavori di costruzione devono essere iniziati nei sei mesi antecedenti o successivi alla data di stipula del contratto di mutuo da parte del soggetto che sarà il possessore a titolo di proprietà o di altro diritto reale dell'unità immobiliare da costruire;
- l'unità immobiliare deve essere adibita ad abitazione principale entro sei mesi dal termine dei predetti lavori.
- contratto un mutuo ipotecario in data 10/01/2006 per il lavori di ristrutturazione di un immobile i cui lavori erano stati cominciati dal padre in data 14/10/2004 in base al permesso di costruire del 22/09/2004 richiesto dal padre, pieno proprietario della quota di 2/3 dell'immobile e nudo proprietario della restante parte (1/3), spettando l'usufrutto uxorio alla nonna,
- stipulato l'atto di donazione dell'immobile in data 08/11/2005, con cui il padre ha donato al contribuente istante i diritti di piena e nuda proprietà dell'immobile costituito da casa di abitazione unifamiliare allo stato grezzo con area scoperta pertinenziale per un valore pari a 88.000,00 euro,
- trasferito in data 23/01/2006 la titolarità della DIA per il completamento dei lavori
- completato i lavori in data 28/05/2006,
- ed, infine, considerato che in data 03/11/2006, in seguito al decesso della nonna usufruttuaria, il contribuente è divenuto unico proprietario dell'intero immobile.
- comma 2: la mancata destinazione ad abitazione principale dell'unità immobiliare entro sei mesi dalla data di conclusione dei lavori di costruzione della stessa comporta la perdita del diritto alla detrazione e da tale data decorre il termine per la rettifica della dichiarazione dei redditi da parte dell'amministrazione finanziaria;
- comma 3: la detrazione non spetta se i lavori di costruzione dell'unità immobiliare non sono iniziati nei sei mesi antecedenti o successivi alla data di stipula del contratto di mutuo; la detrazione non spetta, altresì, se i detti lavori non sono ultimati entro il termine stabilito dalla concessione edilizia per la costruzione dell'immobile o in quello successivamente prorogato e da tale data inizia a decorrere il termine per la rettifica della dichiarazione dei redditi da parte dell'amministrazione finanziaria.
A cura di Ilenia
Cicirello
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