Concessioni demaniali marittime: il no del Consiglio di Stato alla proroga
Per Palazzo Spada (anche) la proroga fino al 31 dicembre 2024 deve essere disapplicata da tutti gli organi dello Stato. La conferma in una nuova importante sentenza
A distanza di pochi giorni dalla conversione del D.L. 29 dicembre 2022 n. 198 (c.d. Milleproroghe) avvenuta con L. 24 febbraio 2023 n. 14, con la quale è stata disposta la proroga di un anno, cioè fino al 31 dicembre 2024, del termine di scadenza delle concessioni demaniali marittime, il Consiglio di Stato ha ribadito l’illegittimità di qualsiasi proroga automatica, anche di quest’ultima.
Concessioni demaniali marittime: il Consiglio di Stato dice no alla proroga
Con la sentenza n. 2192 del 1 marzo 2023, Sez. VI, il Consiglio di Stato, pronunciandosi su un ricorso proposto dall’Autorità Garante della Concorrenza (AGCM) avverso una delibera di Giunta comunale che aveva disposto l’estensione delle concessioni demaniali marittime fino al 2033 in base a quanto stabilito dalla L. 145/2018, ha espressamente statuito che: “sulla base di quanto affermato dall’Adunanza Plenaria, con le ricordate sentenze nn. 17 e 18 del 2021, non solo i commi 682 e 683 dell’art. 1 della L. n. 145/2018, ma anche la nuova norma contenuta nell’art. 10-quater, comma 3, del D.L. 29/12/2022, n. 198, conv. in L. 24/2/2023, n. 14, che prevede la proroga automatica delle concessioni demaniali marittime in essere, si pone in frontale contrasto con la sopra richiamata disciplina di cui all’art. 12 della direttiva n. 2006/123/CE, e va, conseguentemente, disapplicata da qualunque organo dello Stato”.
Concessioni demaniali marittime: cosa prevede il Decreto Milleproroghe
Per cogliere meglio la portata della sentenza, è bene precisare il contenuto del c.d. decreto Milleproroghe. Il sistema di riforma delle concessioni c.d. balneari apportato dalla legge concorrenza (L. 118/2022), apparentemente improntato all’accelerazione, è stato parzialmente frenato proprio con l’adozione del nuovo decreto: gli artt. 1, commi 8, 10-ter, 10-quater e 12, comma 6-sexies del c.d. decreto Milleproroghe, tutti aggiunti in sede di conversione in legge, prevedono infatti un generale differimento dei termini inizialmente previsti per l’attuazione della riforma delle concessioni demaniali in chiave concorrenziale.
Il decreto Milleproroghe ha così concesso maggiore tempo al Governo per dare attuazione alla riforma introdotta dalla L. 118/2022 e, di conseguenza, ha prorogato le concessioni in essere che avrebbero dovuto cessare al 31 dicembre 2023.
Tra le proroghe più significative contenute nel decreto, infatti, il comma 6-sexies dell’art. 12 differisce:
- al 31 dicembre 2024, il termine di efficacia delle concessioni in essere al 27 agosto 2022, che hanno beneficiato di proroghe o rinnovi disposti anche ai sensi della L. 145/2018 e della L. 126/2020 (Art. 3, comma 1 L. 118/2022);
- al 31 dicembre 2024, il termine di efficacia concessioni in essere al 27 agosto 2022, che hanno beneficiato di proroghe o rinnovi disposti anche ai sensi della L. 145/2018 e della L. 126/2020, anche se affidate o rinnovate mediante procedure selettive (art. 3, comma 2, L. 118/2022);
Vengono altresì prorogati al 31 dicembre 2025 sia il termine massimo entro il quale le amministrazioni competenti possono posticipare ulteriormente l’efficacia delle concessioni ove, per ragioni oggettive (pendenza di contenziosi e difficoltà nello svolgimento della gara), non riescono a concludere le gare entro il 31 dicembre 2024 (art. 3, comma 3, L. 118/2022), sia il termine assegnato al MIT per trasmettere alle Camere la relazione relativa allo stato delle procedure di selezione (art. 3, comma 4, L. 118/2022).
A corredo di tale meccanismo di proroga, lo stesso comma 3 dell’art. 10-quater prevede espressamente che le medesime concessioni “continuano in ogni caso ad avere efficacia sino alla data di rilascio dei nuovi provvedimenti concessori”.
L’art. 10-ter, invece, consente ai titolari delle concessioni demaniali marittime ad uso turistico-ricreativo e dei punti di approdo con finalità turistico-ricreative, che utilizzino manufatti amovibili leggeri, di mantenere installati i predetti manufatti fino al 31 dicembre 2023, fermo restando il carattere di amovibilità dei manufatti medesimi.
Infine, l’art. 10-quater istituisce presso la Presidenza del Consiglio dei ministri un Tavolo tecnico consultivo in materia di concessioni demaniali marittime, lacuali e fluviali con compiti consultivi e di indirizzo in materia.
Degno di nota è poi l’inciso contenuto al comma 8 dell’art. 1 della L. 14/2023 che prevede un generale divieto nell’emanazione dei bandi di assegnazione delle concessioni demaniali e dei rapporti di gestione per finalità turistico-ricreative e sportive. In altre parole, la norma sembra prevedere che fino a quando il Governo non avrà adottato i decreti che contengono le regole e i criteri per predisporre le procedure di selezione, le concessioni in essere continuano ad essere efficaci.
La compatibilità con la direttiva Bolkenstein
Già all’indomani della pubblicazione del decreto in Gazzetta Ufficiale, ci si è subito chiesti se il nuovo meccanismo di proroga previsto dal decreto potesse considerarsi compatibile con il diritto dell’Unione Europea e, in particolare, con l’art. 12 della direttiva n. 2006/123/CE (c.d. direttiva Bolkenstein), oltre che con i principi espressi dall’Adunanza Plenaria del Consiglio di Stato con le sentenze nn. 17 e 18 del novembre 2021.
La pronuncia del Consiglio di Stato n. 2192/2023 sembra di fatto anticipare la risposta al quesito. Pur non essendo stati chiamati a decidere espressamente in merito alla portata delle nuove proroghe previste dal decreto Milleproroghe, i giudici di Palazzo Spada hanno voluto anticipare la sorte che tale sistema è chiamato a subire: la disapplicazione da parte di qualunque organo dello Stato.
È evidente che la portata della pronuncia pone non poche difficoltà al Governo che dovrà provvedere alla definitiva attuazione della riforma delle concessioni c.d. balneari e a cui, in effetti, potrebbe non rimanere molto tempo per adottare i decreti legislativi necessari.
Ad avviso di scrive, infatti, la recentissima pronuncia del Consiglio di Stato non potrà essere del tutto ignorata dal Governo, così come non potrà essere ignorata l’attesissima decisione della Corte di Giustizia dell’UE. La prossima scadenza da tener a mente è infatti il 20 aprile 2023, giorno in cui la CGUE si esprimerà sul rinvio pregiudiziale disposto dal TAR Puglia, sede di Lecce, in tema di concessioni demaniali marittime.
In attesa, dunque, di conoscere la pronuncia della CGUE, nonché le prossime indicazioni del Governo in materia, i principi espressi dalle sentenze gemelle dell’Adunanza Plenaria (nn. 17 e 18 del 2021) continuano a rappresentare un dato di rilievo per i giudici e, di riflesso, per le amministrazioni e gli operatori di settore.
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Documenti Allegati
Sentenza