INVERSIONE CONTABILE ESTESA AI PREFABBRICATI IN CALCESTRUZZO
Il reverse charge si estende alla realizzazione di prefabbricati in calcestruzzo effettuata direttamente all'interno del cantiere edile. Questo è quanto prev...
Il reverse charge si estende alla realizzazione di
prefabbricati in calcestruzzo effettuata direttamente
all'interno del cantiere edile. Questo è quanto prevede la
risoluzione dell'Agenzia delle Entrate 76/E dello scorso 4
marzo, che fa rientrare nel reverse charge un'attività che
sulla carta non fa parte della sezione F della tabella di
classificazione delle attività ATECOFIN.
Ricordiamo, infatti, che per applicare il meccanismo dell'inversione contabile, occorre verificare:
La risoluzione dell'Agenzia delle Entrate ha, però, precisato che nella sezione D della Tabella ATECOFIN sono escluse le attività di costruzione di strutture e operazioni di fabbricazione eseguite nel cantiere edile, classificate più correttamente nella sezione F. Infatti, in tale ultima sezione rientra l'attività di montaggio di edifici e strutture prefabbricati completi con elementi prodotti in proprio se il principale materiale utilizzato è il calcestruzzo.
Nel caso in esame, i prefabbricati sono realizzati in calcestruzzo e la fabbricazione dell'opera ed il relativo montaggio avviene nel cantiere edile, per cui, in concreto, la società istante non si limita alla fabbricazione di elementi prefabbricati in calcestruzzo ma alla realizzazione degli edifici con il montaggio nel cantiere degli elementi stessi. La risoluzione precisa, inoltre, che l'attività di montaggio e installazione in loco di opere prefabbricate che la società istante è tenuta ad eseguire secondo quanto stabilito dal contratto di appalto rientra nella sezione F della tabella ATECOFIN, codice 45.21.1, e costituisce un'attività differente da quella elencata con codice ATECOFIN 26.61.0, che concerne la completa costruzione presso lo stabilimento del fabbricante (e quindi fuori cantiere) di strutture prefabbricate in cemento, mentre il codice ATECOFIN 45.21.1 comprende il montaggio e la installazione in cantiere di opere prodotte in fabbrica.
Per quanto concerne la tipologia del contratto stipulato, la risoluzione dell'Agenzia delle Entrate ha stabilito che quello in questione non può essere qualificato come cessione di beni con posa in opera, questo in base alla risoluzione n. 220 del 10 agosto 2007 che ha chiarito, nelle ipotesi in cui siano poste in essere prestazioni di servizi e cessioni di beni, che è necessario far riferimento alla volontà contrattualmente espressa dalle parti per stabilire se sia prevalente l'obbligazione di dare o quella di fare. In particolare, se la volontà contrattuale è quella di addivenire ad un risultato diverso e nuovo rispetto al complesso dei beni utilizzati per l'esecuzione dell'opera, allora la prestazione di servizi si deve considerare assorbente rispetto alla cessione del materiale impiegato. Nel caso in esame, emerge che le parti non hanno voluto pattuire una cessione di materiali con relativa posa in opera, ma hanno inteso affidare l'esecuzione di un'opera con strutture prefabbricate e che costituisce un risultato diverso rispetto al complesso dei beni utilizzati. In conclusione, la risoluzione dell'Agenzia delle Entrate ha chiarito che le prestazioni fatturate dalla società istante sono soggette all'applicazione del meccanismo del reverse-charge.
Per maggiori informazioni è possibile consultare lo speciale "Focus Reverse Charge"
Ricordiamo, infatti, che per applicare il meccanismo dell'inversione contabile, occorre verificare:
- che il soggetto appaltatore e il soggetto subappaltatore operino entrambi nel quadro di un'attività riconducibile alla sezione F della tabella ATECOFIN;
- che l'operazione considerata sia riconducibile ad una prestazione e non ad una cessione di beni con posa in opera.
La risoluzione dell'Agenzia delle Entrate ha, però, precisato che nella sezione D della Tabella ATECOFIN sono escluse le attività di costruzione di strutture e operazioni di fabbricazione eseguite nel cantiere edile, classificate più correttamente nella sezione F. Infatti, in tale ultima sezione rientra l'attività di montaggio di edifici e strutture prefabbricati completi con elementi prodotti in proprio se il principale materiale utilizzato è il calcestruzzo.
Nel caso in esame, i prefabbricati sono realizzati in calcestruzzo e la fabbricazione dell'opera ed il relativo montaggio avviene nel cantiere edile, per cui, in concreto, la società istante non si limita alla fabbricazione di elementi prefabbricati in calcestruzzo ma alla realizzazione degli edifici con il montaggio nel cantiere degli elementi stessi. La risoluzione precisa, inoltre, che l'attività di montaggio e installazione in loco di opere prefabbricate che la società istante è tenuta ad eseguire secondo quanto stabilito dal contratto di appalto rientra nella sezione F della tabella ATECOFIN, codice 45.21.1, e costituisce un'attività differente da quella elencata con codice ATECOFIN 26.61.0, che concerne la completa costruzione presso lo stabilimento del fabbricante (e quindi fuori cantiere) di strutture prefabbricate in cemento, mentre il codice ATECOFIN 45.21.1 comprende il montaggio e la installazione in cantiere di opere prodotte in fabbrica.
Per quanto concerne la tipologia del contratto stipulato, la risoluzione dell'Agenzia delle Entrate ha stabilito che quello in questione non può essere qualificato come cessione di beni con posa in opera, questo in base alla risoluzione n. 220 del 10 agosto 2007 che ha chiarito, nelle ipotesi in cui siano poste in essere prestazioni di servizi e cessioni di beni, che è necessario far riferimento alla volontà contrattualmente espressa dalle parti per stabilire se sia prevalente l'obbligazione di dare o quella di fare. In particolare, se la volontà contrattuale è quella di addivenire ad un risultato diverso e nuovo rispetto al complesso dei beni utilizzati per l'esecuzione dell'opera, allora la prestazione di servizi si deve considerare assorbente rispetto alla cessione del materiale impiegato. Nel caso in esame, emerge che le parti non hanno voluto pattuire una cessione di materiali con relativa posa in opera, ma hanno inteso affidare l'esecuzione di un'opera con strutture prefabbricate e che costituisce un risultato diverso rispetto al complesso dei beni utilizzati. In conclusione, la risoluzione dell'Agenzia delle Entrate ha chiarito che le prestazioni fatturate dalla società istante sono soggette all'applicazione del meccanismo del reverse-charge.
Per maggiori informazioni è possibile consultare lo speciale "Focus Reverse Charge"
A cura di Ilenia
Cicirello
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