Decreto Cessioni, altri soggetti esenti dal divieto di cessione
Un emendamento approvato dalla Commissione Finanze alla Camera prevede l'utilizzo di cessione del credito e dello sconto in fattura per alcune categorie di soggetti. Vediamo quali
Continuano i lavori per la conversione in legge del Decreto Cessioni e, da una lettura degli emendamenti approvati in VI Commissione Finanze alla Camera, emergono nuove eccezioni ai divieti stabiliti dal D.L. n. 11/2023 all’utilizzo delle opzioni alternative alle detrazioni dirette per le spese sostenute per lavori di riqualificazione del patrimonio edilizio.
Divieto cessione del credito e sconto in fattura: altri soggetti esenti
Un divieto, esteso a tutti i bonus edilizi (Bonus Casa, Bonus Facciate, Ecobonus ordinario, Sismabonus ordinario), come previsto dall’art. 2, comma 1 del Decreto. Aumentano però i soggetti esenti e che possono ancora esercitare le opzioni di cui all’articolo 121, comma 1, lettere a) e b), del D.L. n. 34/2020, ovvero lo sconto in fattura e cessione del credito.
Si tratta in dettaglio dei soggetti di cui alle lettere c), d) e d-bis) del comma 9 dell’articolo 119 dello stesso D.L. n. 34/2020, ovvero:
- IACP, cooperative di abitazione agli enti aventi le stesse finalità sociali, istituiti nella forma di società che rispondono ai requisiti della legislazione europea in materia di "in house providing" per interventi realizzati su immobili, di loro proprietà ovvero gestiti per conto dei comuni, adibiti ad edilizia residenziale pubblica;
- cooperative di abitazione a proprietà indivisa per interventi realizzati su immobili dalle stesse posseduti e assegnati in godimento ai propri soci;
- ONLUS, Enti del Terzo Settore e dalle Associazioni di Promozione Sociale.
In particolare per questi ultimi soggetti (ONLUS, Enti Terzo Settore e APS), tutti i requisiti:
- devono sussistere fin dalla data di avvio dei lavori;
- oppure, se precedente, dalla data di sostenimento delle spese;
- devono permanere fino alla fine dell’ultimo periodo d’imposta di fruizione delle quote annuali costanti di detrazione, salvo il requisito della registrazione del contratto di comodato d’uso, nel caso di detenzione a tale titolo dell’immobile oggetto degli interventi.
Inoltre, come specificato in un ulteriore emendamento approvato, il requisito della non percezione di compensi o indennità di carica da parte dei membri del consiglio di amministrazione delle ONLUS, degli Enti del Terzo Settore e delle associazioni di promozione sociale, è soddisfatto qualora, indipendentemente da quanto previsto nello statuto, sia dimostrato, con qualsiasi mezzo di prova oppure con dichiarazione resa ai sensi degli articoli 46 e 47 del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 445 del 2000, che essi non hanno percepito compensi o indennità di carica, ovvero vi hanno rinunciato o li hanno restituiti.
Immobili danneggiati dal sisma o da eventi metereologici eccezionali
Infine, tra le ulteriori eccezioni all’art. 2, comma 1., rientra la possibilità di continuare a utiulizzare sconto in fattura e cessione del credito per gli interventi effettuati su immobili danneggiati dagli eventi sismici di cui all’articolo 119, comma 8-ter, primo periodo, del D.L. n. 34/2020, nonché in relazione ad immobili danneggiati dagli eventi meteorologici verificatisi a partire dal 15 settembre 2022 per i quali è stato dichiarato lo stato di emergenza con le deliberazioni del Consiglio dei ministri del 16 settembre 2022 e del 19 ottobre 2022 siti nei territori delle Marche.