Clausola revisione prezzi: da inserire per legge
Nel caso di una procedura che fa riferimento a un vecchio prezzario e senza clausola di revisione prezzi, come bisogna comportarsi? Ecco la risposta dei nostri esperti
Ho partecipato ad una procedura negoziata con lettera d’invito del 15/12/2022. Il progetto risulta elaborato con un prezzario Regionale 2017 e non è stata inserita negli elaborati la clausola di revisione dei prezzi. Sarà possibile durante l’esecuzione chiedere l’applicazione del comma 6-ter dell’art. 26 D.L. n. 50/2022?
L'esperto risponde
Il comma 6-ter dell’art. 26 del d.l. n. 50/2022 prevede che i SAL relativi alle lavorazioni eseguite o contabilizzate dal direttore dei lavori ovvero annotate, sotto la responsabilità dello stesso, nel libretto delle misure, dal 1° gennaio 2023 al 31 dicembre 2023, vengono adottati applicando l’ultimo prezzario adottato (prezzario regionale infrannuale aggiornati al 31 luglio 2022) e, una volta adottati, i prezzari regionali 2023, purché:
- i) il termine finale di presentazione delle offerte è compreso tra il 1° gennaio 2022 e il 31 dicembre 2022;
- ii) l’intervento non rientra tra quelli per cui è possibile disporre accesso al Fondo per l’avvio di opere indifferibili.
Nel caso di specie, fermo restando che la clausola di revisione del prezzo andava inserita per obbligo di legge, per il solo anno 2023, dall’eventuale applicazione dell’art. 26, comma 6-ter del d.l. 50/2022.
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