Contratto di cessione dopo il 31 marzo: è possibile fare la comunicazione tardiva?
Un emendamento al ddl di conversione del Decreto Cessioni conferma una nuova opportunità per chi non ha concluso il contratto di cessione entro il 31 marzo 2023
Il ddl di conversione del Decreto Cessioni sta aprendo la strada ad alcune possibilità, come ad esempio l'utilizzo della remissione in bonis con la comunicazione tardiva delle opzioni alternative alla detrazione diretta, ovvero della cessione del credito e dello sconto in fattura, anche nel caso in cui contratti di cessione vengano chiusi oltre il 31 marzo 2023.
Contratti di cessione dopo il 31 marzo 2023: ok alla remissione in bonis
La conferma arriva con l’inserimento, dopo l’art. 2 dell’attuale D.L. n. 11/2023, della seguente previsione:
“La comunicazione dell’opzione per la cessione del credito di cui all’articolo 3, comma 10-octies, del decreto-legge 29 dicembre 2022, n. 198, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 febbraio 2023, n. 14, qualora il contratto di cessione non sia stato concluso alla data del 31 marzo 2023, può essere effettuata dal beneficiario della detrazione con le modalità ed entro i termini di cui all’articolo 2, comma 1, del decreto-legge 2 marzo 2012, n. 16, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 aprile 2012, n. 44, se la cessione è eseguita a favore di banche e intermediari finanziari iscritti all’albo previsto dall’articolo 106 del testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia, di cui al decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, società appartenenti a un gruppo bancario iscritto all’albo di cui all’articolo 64 del predetto testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia, imprese di assicurazione autorizzate ad operare in Italia ai sensi del codice di cui al decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209”.
Il riferimento è alle disposizioni del D.L. n. 198/2022 (c.d. “Decreto Milleproroghe”), che in fase di conversione in legge n. 14/2023 ha previsto il differimento della scadenza al 31 marzo 2023 della comunicazione delle opzioni alternative, in luogo del 16 marzo.
Il ricorso alla remissione in bonis
Secondo quanto previsto dalla normativa, in presenza di determinate condizioni è consentita la comunicazione tardiva, applicando la remissione in bonis, disciplinata dall’articolo 2, comma 1, del D.L. n. 16/2012, convertito con modificazioni dalla legge n. 44/2012.
Ciò significa che la fruizione di agevolazioni fiscali subordinate all’obbligo di preventiva comunicazione, oppure ad altro adempimento di natura formale non tempestivamente eseguito, non è preclusa, sempre che la violazione non sia stata constatata o non siano iniziati accessi, ispezioni, verifiche o altre attività amministrative di accertamento delle quali l’autore dell’inadempimento abbia avuto formale conoscenza, laddove il contribuente:
- a) abbia i requisiti sostanziali richiesti dalle norme di riferimento;
- b) effettui la comunicazione, oppure esegua l’adempimento richiesto entro il termine di presentazione della prima dichiarazione utile;
- c) versi contestualmente l’importo pari alla misura minima della sanzione, pari a 250 euro.
Con l’emendamento accolto in Commissione Finanze si consente l’uso della remissione in bonis per l’esercizio dell’opzione per lo sconto in fattura o la cessione del credito di cui al citato articolo 121 del decreto Rilancio, anche per contratti conclusi dopo il 31 marzo 2023, se la cessione è effettuata verso istituiti bancari, assicurativi e società appartenenti a un gruppo bancario, in presenza di tutte le altre condizioni:
- sussistenza dei requisiti sostanziali per usufruire della detrazione di imposta relativa alle spese dell’anno di riferimento;
- comportamento coerente del contribuente con l’esercizio dell’opzione;
- nessuna attività di controllo già in essere, in ordine alla spettanza del beneficio fiscale che si intende cedere o acquisire sotto forma di sconto sul corrispettivo;
- versamento tramite F24 la misura minima della sanzione prevista, pari a 250 euro.