Superbonus e cessione del credito: tutte le novità nel Dossier della Camera

Focus sui contenuti al vaglio del Parlamento per la conversione in legge del Decreto che ha introdotto "Misure urgenti in materia di cessione dei crediti"

di Redazione tecnica - 30/03/2023

Dopo l'approvazione in VI Commissione Finanze alla Camera degli emendamenti sul ddl (A.C. 889) di conversione del D.L. n. 11/2023 (c.d. "Decreto Cessioni" o "Decreto Blocca Cessioni", è stato pubblicato il Dossier per l'esame parlamentare del disegno di legge, il cui testo definitivo deve essere necessariamente aoorovato entro la seconda settimana di aprile.

Il decreto-legge, avente ad oggetto misure urgenti in materia di cessione dei crediti di cui all'articolo 121 del D.L. n. 34/2020, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 77/2020, originariamente di 3 articoli, è stato notevolmente ampliato a seguito dell'esame parlamentare. Sono stati infatti introdotti nel testo cinque nuovi articoli e diversi commi aggiuntivi sia all'articolo 1 che all'articolo 2.

Il Dossier della Camera sulle modifiche al D.L. n. 11/2023

Vediamoli nel dettaglio.

Decreto Cessioni: proroga edifici unifamiliari

Il nuovo articolo 01 proroga il termine per avvalersi della detrazione al 110% al 30 settembre 2023 per gli interventi realizzati sugli edifici unifamiliari.
La disposizione, al comma 1, modificando il comma 8-bis, secondo periodo, dell'articolo 119 del D.L. n. 34/2020, stabilisce cheper  le persone fisiche che realizzano interventi sugli edifici unifamiliari, la detrazione del 110% spetta anche per le spese sostenute entro 30 settembre 2023 (rispetto al vigente termine del 31 marzo 2023) a condizione che, alla data del 30 settembre 2022, siano stati effettuati lavori per almeno il 30% dell'intervento complessivo.

Si tratta in particolare dei lavori realizzati sostanzialmente sugli edifici unifamiliari o sulle unità immobiliari situate all'interno di edifici plurifamiliari a condizione che siano funzionalmente indipendenti e dispongano di uno o più accessi autonomi dall'esterno.

Confermato il divieto alle P.A. di acquisto dei crediti d'imposta

Con il comma 1-quinquies all'articolo 121, dal 17 febbraio 2023  è fatto divieto per le pubbliche amministrazioni di essere cessionari dei crediti di imposta derivanti dall'esercizio delle opzioni per la cessione del credito e dello sconto in fattura (di cui al comma 1, lettere a) e b) del medesimo articolo 121,
Il novero dei soggetti per cui vige tale divieto, comprende le pubbliche amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni.

Nessuna apertura quindi alla soluzione proposta da alcune Amministrazioni Regionali ed Enti pubblici, che si erano offerti per l'aacquisto dei c.d. "crediti incagliati".

Utilizzo dei crediti Superbonus per acquisto Titoli di Stato

Aggiunto il nuovo comma 1-sexies all'articolo 121 del D.L. n. 34/2020, che consente alle banche, agli intermediari finanziari iscritti all'apposito albo e
alle società appartenenti a un gruppo bancario e alle imprese di assicurazione autorizzate ad operare in Italia, cessionarie dei crediti d'imposta egati agli interventi rientranti nel cd. Superbonus, in relazione agli interventi la cui spesa è stata sostenuta sino al 31 dicembre 2022, di utilizzare in tutto o in parte detti crediti per sottoscrivere emissioni di Buoni del Tesoro Poliennali, con scadenza non inferiore a dieci anni.

Tale sottoscrizione è autorizzata:

  • nel limite del 10% della quota annuale che eccede i crediti di imposta sorti a fronte di spese legate al superbonus, già utilizzati in compensazione (ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo n. 241 del 1997, recante la disciplina generale dei versamenti unitari e delle compensazioni dei crediti);
  • a condizione che il cessionario abbia esaurito la propria capienza fiscale nello stesso anno.
  • In ogni caso, il primo utilizzo può essere effettuato in relazione alle emissioni effettuate a partire dal 1° gennaio 2028.

Cessione del credito: ridefiniti i contorni della responsabilità solidale

La lettera b) del comma 1 introduce i commi da 6-bis a 6-quater all'articolo 121, circoscrivendo il perimetro della responsabilità solidale del fornitore che ha applicato lo sconto e dei cessionari, nel caso di operazioni di cessione di agevolazioni indebitamente fruite. 

Ferma restando l'ipotesi di dolo, il concorso dei cessionari nella violazione viene escluso in presenza delle seguenti due condizioni (che devono ricorrere congiuntamente):

  • a) che dimostrino di aver acquisito il credito di imposta;
  • b) che siano in possesso di una specifica documentazione, relativa alle opere che hanno originato il credito di imposta, le cui spese detraibili sono oggetto delle opzioni per la cessione del credito o dello sconto in fattura.  essi dimostrino di avere acquisito il credito di imposta e siano in possesso di specifica documentazione riguardante le opere da cui origina il credito di imposta, tra cui un'attestazione riguardante ilrispetto delle norme antiriciclaggio da parte dei soggetti che sono controparte nelle cessioni (e non che intervengono nelle cessioni).

La documentazione rilevante comprende:

  • a) titolo edilizio abilitativo degli interventi, oppure, nel caso di interventi in regime di edilizia libera, dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà
  • b) notifica preliminare dell'avvio dei lavori all'azienda sanitaria locale, oppure, nel caso di interventi per i quali tale notifica non è dovuta in base alla normativa vigente, dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà che attesti tale circostanza;
  • c) visura catastale ante operam o storica dell'immobile oggetto degli interventi, oppure, nel caso di immobili non ancora censiti, domanda di accatastamento;
  • d) fatture, ricevute o altri documenti comprovanti le spese sostenute, nonché documenti attestanti l'avvenuto pagamento delle spese medesime;
  • e) asseverazioni, quando obbligatorie per legge, dei requisiti tecnici degli interventi e di congruità delle relative spese, corredate da tutti gli allegati previsti dalla legge, rilasciate dai tecnici abilitati, con relative ricevute di presentazione e deposito presso i competenti uffici;
  • f) nel caso di interventi su parti comuni di edifici condominiali, delibera condominiale di approvazione dei lavori e relativa tabella di ripartizione delle spese tra i condomini;
  • g) nel caso di interventi di efficienza energetica diversi da quelli del cd. Superbonus, la documentazione prevista a tal fine dal decreto del 6 agosto 2020 recante "Requisiti tecnici per l'accesso alle detrazioni fiscali per la riqualificazione energetica degli edifici- cd. Ecobonus)"agli articoli dall'articolo 6, comma l, lettere a) e c)), oppure, nel caso di interventi per i quali uno o più dei predetti documenti non risultino dovuti in base alla normativa vigente, dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà che attesti tale circostanza
  • h) visto di conformità dei dati relativi alla documentazione che attesti la sussistenza dei presupposti che danno diritto alla detrazione sulle spese sostenute per le opere, rilasciato dai soggetti abilitati.
  • i) un'attestazione, rilasciata dai soggetti sottoposti alla disciplina antiriciclaggio, che siano controparte nelle cessioni comunicate ai sensi dell'articolo 121 di avvenuta osservanza degli obblighi di segnalazione di operazioni sospette e di astensione dal compimento di operazionI.

Nel corso dell'esame in Commissione detta documentazione è stata integrata ulteriormente, prevedendo che sia consegnata altresì:

  • i-bis) nel caso di interventi di riduzione del rischio sismico, la documentazione prevista dal decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti del 6 agosto 2020, n. 329, di modifica del decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti del 28 febbraio 2017, n. 58, recante "Sisma Bonus - Linee guida per la classificazione del rischio sismico delle costruzioni nonché le modalità per l'attestazione, da parte di professionisti abilitati, dell'efficacia degli interventi effettuati
  • i-ter) contratto di appalto sottoscritto tra il soggetto che ha realizzato i lavori e il committente.

Il nuovo comma 6-ter, estende l'esclusione della responsabilità anche nei confronti dei cessionari che acquistano i crediti di imposta da banche e società quotate, mediante rilascio di una attestazione di possesso, da parte della banca o della diversa società del gruppo cedente, di tutta la predetta documentazione.
Il mancato possesso di parte della documentazione rilevante non costituisce, da solo, causa di responsabilità solidale per dolo o colpa grave del cessionario; il soggetto può dunque fornire, con ogni mezzo, prova della propria diligenza o non gravità della negligenza (nuovo comma 6-quater)

L'onere della prova della sussistenza dell'elemento soggettivo del dolo o della colpa grave del cessionario grava sull'ente impositore, ai fini della contestazione del concorso del cessionario nella violazione e della sua responsabilità solidale.

Rimane ferma l'applicazione dell'articolo 14, comma l.bis.l, del decreto-legge 17 maggio 2022, n. 50, ai sensi del quale la limitazione della responsabilità solidale al dolo e alla colpa grave riguardano solo i crediti per i quali sono stati acquisiti, nel rispetto delle previsioni di legge, i visti di conformità, le
asseverazioni e le attestazioni di legge di cui all'articolo 119 e 121, comma 1-ter, del citato decreto-legge n. 34 del 2020.

Le deroghe al divieto di cessione del credito e sconto in fattura

Con l'articolo 2, il D.L. n. 11/2023 stabilisce, a partire dal 17 febbraio 2023, il divieto di optare, in luogo della fruizione diretta della detrazione, per un contributo anticipato sotto forma di sconto dai fornitori dei beni o servizi o per la cessione del credito corrispondente alla detrazione spettante per alcuni interventi di recupero patrimonio edilizio, efficienza energetica e superbonus, misure antisismiche, manutenzione facciate, installazione di impianti fotovoltaici, colonnine di ricarica e abbattimento delle barriere architettoniche.

La norma, tuttavia, riconosce una serie di condizioni in presenza delle quali, ad alcuni interventi già in corso, non si applica la nuova disciplina.

In sedere referente sono state previste delle ulteriori eccezioni, riguardanti:

  • gli interventi effettuati nei comuni dei territori colpiti da eventi sismici verificatisi a far data dal 1° aprile 2009 e in quelli danneggiati dagli eventi meteorologici verificatisi a partire dal 15 settembre 2022 nei territori della Regione Marche;
  • gli interventi realizzati dagli IACP, dalle cooperative di abitazione a proprietà indivisa, nonché dalle organizzazioni non lucrative di utilità sociale o dalle organizzazioni di volontariato
  • gli interventi volti al superamento e all'eliminazione di barriere architettoniche (con detrazione al 75%).

Vengono inoltre abrogate le norme che già consentivano, nella disciplina previgente all'introduzione dell'articolo 121 del decreto Rilancio, la cessione del credito per taluni interventi di riqualificazione energetica, ristrutturazione importante di primo livello, nonché di edilizia antisismica.

Divieto di cessione del credito e sconto in fattura: deroga per l'eliminazione di barriere architettoniche

Il comma 1-bis dell'art. 2 introdotto in sede referente, riconosce per le spese relative ad interventi di superamento delle barriere architettoniche, con detrazione riconosciuta al 75%, la possibilità di continuare ad avvalersi della disciplina della cessione del credito prevista al sopra citato articolo
121, comma 1, lettere a) e b).
In particolare, la norma stabilisce che le disposizioni di cui al comma 1 non si applicano alle opzioni relative alle spese sostenute per gli interventi di superamento ed eliminazione di barriere architettoniche di cui all'articolo 119-ter del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34.

Superbonus e cessione del credito: deroghe al divieto

Il comma 2 dell'art. 2 prevede che il divieto non si applica alle opzioni relative alle spese sostenute per gli interventi rientranti nella disciplina del superbonus che in data antecedente al 17 febbraio 2023 rispettino determinate condizioni.

In particolare le norme introdotte al comma 1 non si applicano:

  • per gli interventi diversi da quelli effettuati dai condomini qualora risulti presentata la comunicazione di inizio lavori asseverata-CILA (lettera a); per gli interventi effettuati dai condomini qualora risulti adottata la delibera assembleare che ha approvato l'esecuzione dei lavori e risulti presentata la CILA (lettera b)).
  • per gli interventi comportanti la demolizione e la ricostruzione degli edifici qualora risulti presentata l'istanza per l'acquisizione del titolo abilitativo (lettera c)).

Con le modifiche introdotte in sede referente, si prevede inoltre che, con esclusivo riferimento alle aree classificate come zone sismiche di categoria 1, 2 e 3, le disposizioni in esame al periodo precedente si applicano anche alle spese per gli interventi già rientranti nell'ambito di applicazione dell'articolo 119 e dell'articolo 121, comma 2, del decreto-legge 19 maggio 2020 n. 34, ricompresi in piani di recupero del patrimonio edilizio esistente e di riqualificazione urbana comunque denominati.

Tali piani di recupero e di riqualificazione urbana, tuttavia, devono presentare contenuti progettuali di dettaglio, attuabili a mezzo di titoli semplificati, che alla data di entrata in vigore del decreto in commento risultino approvati dalle amministrazioni comunali a termine di legge e che concorrono al risparmio del consumo energetico e all'adeguamento sismico dei fabbricati previsti.

Cessione del credito: eccezioni al divieto per interventi diversi dal Superbonus

Il comma 3 introduce ulteriori deroghe ma per interventi non rientranti nel superbonus. La norma stabilisce che le disposizioni di cui al comma 1 non si applicano alle opzioni relative alle spese sostenute per gli interventi diversi dal superbonus per i quali in data antecedente al 17 febbraio 2023:

  • risulti presentata la richiesta del titolo abilitativo, ove necessario (lettera a);
  • per gli interventi per i quali non è prevista la presentazione di un titolo abilitativo, siano già iniziati i lavori.

Secondo una modifica introdotta in sede referente, la deroga al divieto si applica anche nel caso di lavori non ancora iniziati, ma in cui sia già stato stipulato un accordo vincolante tra le parti per la fornitura dei beni e dei servizi oggetto dei lavori. A tal fine, nel caso in cui alla data di entrata in vigore del decreto non risultino versati acconti, la data antecedente dell'avvio dei lavori, o della stipula di un accordo vincolante tra le parti per la fornitura dei beni e dei servizi oggetto dei lavori, deve essere attestata sia dal cedente o committente, sia dal cessionario o prestatore, mediante dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà (lettera b));

Viene anche sostituita tutta la lettera c): ok alla deroga se è stata presentata la richiesta di titolo abilitativo per l'esecuzione dei lavori edilizi, con riguardo alle agevolazioni per gli interventi relativi:

  • alla realizzazione di autorimesse o posti auto pertinenziali anche a proprietà comune (articolo 16- bis, comma 1, lettera d), del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917);
  • al restauro e risanamento conservativo e di ristrutturazione edilizia riguardanti interi fabbricati, eseguiti da imprese di costruzione o ristrutturazione immobiliare e da cooperative edilizie, che provvedano entro diciotto mesi dalla data di termine dei lavori alla successiva alienazione o assegnazione dell'immobile (articolo 16-bis, comma 3, del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917);
  • a interventi di restauro e risanamento conservativo e di ristrutturazione edilizia riguardanti interi fabbricati o per interventi realizzati nei comuni ricadenti nelle zone classificate a rischio sismico 1, 2 e 3 mediante demolizione e ricostruzione di interi edifici, allo scopo di ridurne il rischio sismico (articolo 16, comma 1-septies, del decreto-legge n. 63 del 2013). 

Divieto di cessione del credito: soggetti esenti

Il comma 3-bis, introdotto in sede referente, stabilisce la non applicabilità del divieto introdotta al comma 1 qualora i beneficiari della detrazione risultino essere:

  • istituti autonomi case popolari (IACP) comunque denominati nonché dagli enti aventi le stesse finalità sociali dei predetti istituti, istituiti nella forma di società che rispondono ai requisiti della legislazione europea in materia di "in house providing" per interventi realizzati su immobili, di loro proprietà ovvero gestiti per conto dei comuni, adibiti ad edilizia residenziale pubblica (lettera c) dell'articolo 119, comma 9, del decreto-legge n. 34 del 2020);
  • cooperative di abitazione a proprietà indivisa, per interventi realizzati su immobili dalle stesse posseduti e assegnati in godimento ai propri soci (lettera d) dell'articolo 119, comma 9, del decreto-legge n. 34 del 2020);
  • organizzazioni non lucrative di utilità sociale, organizzazioni di volontariato iscritte nei registri e dalle associazioni di promozione sociale iscritte nel registro nazionale e nei registri regionali e delle province autonome di Trento e Bolzano (lettera d-bis del D.L. n. 34/2020).

Cessione del credito: ok per interventi su immobili danneggiati da sisma ed eventi eccezionali

Il nuovo comma 3-quater prevede un'ulteriore deroga all'applicazione del divieto introdotto al comma 1.

In particolare la norma stabilisce che il divieto di avvalersi della procedura di cessione del credito o dello sconto in fattura non si applica agli interventi effettuati in relazione ad immobili danneggiati dagli eventi sismici verificatisi a far data dal 1 aprile 2009 effettuati nei comuni dei territori colpiti da tali eventi dove sia stato dichiarato lo stato di emergenza, secondo le previsioni dell'articolo 119, comma 8-ter, primo periodo, del decreto-legge n. 34 del 2020. Il divieto non si applica altresì agli interventi effettuati in relazione ad immobili danneggiati dagli eventi meteorologici verificatisi a partire dal 15 settembre 2022 per i quali è stato dichiarato lo stato di emergenza con le deliberazioni del Consiglio dei ministri del 16 settembre 2022 e del 19 ottobre 2022 siti nei territori delle Marche. 

Cessione del credito: ok ai crediti in 10 anni per alcuni interventi

Il nuovo comma 3-quinquies, introdotto in sede referente, modifica l'articolo 9, comma 4, del decreto-legge 18 novembre 2022, n. 176 (Decreto Aiuti-quater) riconoscendo la possibilità di un allungamento dei termini per avvalersi dell'agevolazione fiscale nei casi di cessione dei crediti d'imposta legati al superbonus , agli interventi finalizzati al superamento e all'eliminazione di barriere architettoniche (119-ter del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34), nonché agli interventi antisismici e di riduzione del rischio sismico (articolo 16, commi da 1-bis a 1-septies, del decreto-legge 4 giugno 2013, n. 63) aumentando in tal modo la capienza fiscale del cessionario.

Si stabilisce infatti che, limitatamente ai crediti d'imposta le cui comunicazioni di cessione o di sconto in fattura sono state inviate all'Agenzia delle entrate entro il 31 marzo 2023, sia possibile ripartire l'utilizzo del credito residuo in 10 rate annuali.

Superbonus 2022: detrazione in 10 anni

Il comma 3-sexies, anch'esso introdotto in sede referente, aggiunge il comma 8.quinquies all'articolo 119 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34,

Si consente così al contribuente, per le spese sostenute dal 1° gennaio al 31 dicembre 2022 e relative agli interventi legati al superbonus, di optare per il riparto della detrazione spettante in 10 quote annuali di pari importo, a partire dal periodo d'imposta 2023. L'opzione è irrevocabile ed è esercitata nella dichiarazione dei redditi relativa al periodo d'imposta 2023.

Essa è esercitabile solo a condizione che la rata di detrazione relativa al periodo d'imposta 2022 non sia indicata nella relativa dichiarazione dei redditi. 

Cessione del credito: le norme abrogate

Il comma 4 abroga anche una serie di norme che, nella disciplina previgente all'articolo 121, già riconoscevano la possibilità di cessione del credito per interventi di riqualificazione energetica e di ristrutturazione importante di primo livello (prestazione energetica) per le parti comuni degli edifici condominiali, nonché di ristrutturazione edilizia antisismica.

Nello specifico sono abrogate le disposizioni di cui all'articolo 14, commi 2-ter, 2-sexies e 3.1, e all'articolo 16, commi 1-quinquies, terzo, quarto e quinto periodo, e 1-septies, secondo e terzo periodo, del decretolegge n. 63 del 2013. Tali norme prevedevano che i soggetti beneficiari delle detrazioni potessero optare, in luogo della detrazione, per la cessione del corrispondente credito alle imprese che hanno effettuato gli interventi ovvero ad altri soggetti privati, con la facoltà di successiva cessione del credito, esclusa comunque la cessione a istituti di credito e intermediari finanziari.

Art. 2-bis: Integrazioni CILAS

L'articolo 2-bis,introdotto in sede referente, reca una disposizione di interpretazione autentica – dunque con efficacia retroattiva - che consente di usufruire del superbonus 110% per il 2023 e dell'opzione per la cessione del credito e per lo sconto in fattura in ordine agli interventi per cui è richiesta la presentazione di un progetto in variante alla CILA o al diverso titolo abilitativo previsto in ragione della tipologia di interventi edilizi da eseguire; analogo trattamento è previsto per gli interventi su parti comuni di proprietà condominiale, qualora intervenga una nuova delibera assembleare di approvazione della variante. Le norme in esame recano una interpretazione autentica, avente efficacia retroattiva.

L'interpretazione riguarda:

  • l'articolo 1, comma 894, della legge di bilancio 2023 (n. 197 del 2022), che proroga al 2023 il superbonus nella misura del 110% (in luogo del 90%) per alcuni specifici interventi in presenza di determinati requisiti temporali;
  • i commi 2 e 3 del provvedimento in esame, che prevedono delle specifiche deroghe al divieto, operante a partire dal 17 febbraio 2023, di optare, in luogo della fruizione diretta della detrazione per interventi edilizi, per lo sconto in fattura o la cessione del credito (superbonus e altri interventi edilizi).

Per effetto delle disposizioni, la presentazione di un progetto in variante alla CILA o al diverso titolo abilitativo richiesto, in ragione della tipologia di interventi edilizi da eseguire, non rileva ai fini del rispetto dei termini previsti.

Se gli interventi riguardano parti comuni di proprietà condominiale, agli stessi fini, non rileva l'eventuale nuova delibera assembleare di approvazione di detta variante. In sostanza le norme in commento consentono di usufruire del superbonus 110% per il 2023 e dell'opzione per la cessione del credito e per lo sconto in fattura in ordine agli interventi per cui è richiesta la presentazione di un progetto in variante al titolo abilitativo previsto in ragione della tipologia di interventi edilizi, analogo trattamento viene previsto per gli interventi su parti comuni di proprietà condominiale, qualora intervenga una nuova delibera assembleare di approvazione della variante. 

Art. 2-ter: Norme di interpretazione autentica

L'articolo 2-ter, introdotto in sede referente, reca un insieme di norme di interpretazione autentica - aventi quindi efficacia retroattiva - volte a chiarire che:

  • per gli interventi diversi dal superbonus, la liquidazione dei lavori in base a stati di avanzamento costituisce una mera facoltà, non un obbligo (lettera a) del comma 1);
  • l'indicazione delle spese sostenute per il rilascio del visto di conformità, nel computo metrico e nelle asseverazioni di congruità delle spese, costituisce una mera facoltà e non un obbligo, al fine di fruire della detrazione delle medesime spese (lettera b);
  • il contribuente può avvalersi della cd. remissione in bonis, con riferimento all'obbligo di presentazione dell'asseverazione di efficacia degli interventi per la riduzione del rischio sismico, per fruire del sismabonus e del superbonus ( lettera c) del comma 1);
  • i requisiti richiesti alle imprese per l'esecuzione di lavori oltre la soglia di 516.000 euro – valevoli ai fini della fruizione del cd. superbonus – possono essere soddisfatti, per i contratti di appalto e subappalto conclusi dal 21 maggio al 31 dicembre 2022, entro la data del 1° gennaio 2023; che la soglia predetta è calcolata avendo riguardo al singolo contratto (lettera d) del comma 1).

Articolo 2-quater - Compensazione crediti fiscali

 L'articolo 2-quater, introdotto in sede referente, fornisce un'interpretazione autentica sull'applicabilità dell'istituto cosiddetto della "compensazione orizzontale" ovvero della possibilità riconosciuta al contribuente di compensare debiti e crediti nei confronti di enti impositori diversi, ivi compresi i crediti di cui all'articolo 121 del decreto-legge n. 34 del 2020.

La norma in esame, nello specifico, chiarisce come vada interpretato l'articolo 17, comma 1, primo periodo, del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, in materia di compensazione. La disposizione si interpreta nel senso che la compensazione può avvenire, nel rispetto delle disposizioni vigenti, anche tra debiti e crediti nei confronti di enti impositori diversi, specificando che la disposizione si applica anche ai crediti di cui all'articolo 121 dell'articolo n. 34 del 2020 (per una descrizione degli interventi si veda l'articolo 2). 

Ok alla Comunicazione tardiva per l'esercizio dell'opzione di cessione del credito

L'articolo 2-quinquies, inserito in sede referente, intende rimettere in bonis i contribuenti rispetto al termine, attualmente fissato al 31 marzo 2023, ai sensi dell'articolo 3, comma 3-octies del decreto-legge n. 198 del 2022, per l'invio della comunicazione all'Agenzia delle entrate dell'esercizio delle opzioni alternative alla detrazione fiscale (sconto in fattura e cessione del credito) prevista per le spese sostenute nel 2022 per le rate residue non fruite delle detrazioni riferite alle spese sostenute nel 2020 e 2021 per gli interventi edilizi, nell'ipotesi in cui il contratto di cessione non sia stato concluso alla predetta data del 31 marzo 2023.

Il beneficiario della detrazione, secondo la norma in esame, può effettuare detta comunicazione anche tardivamente, con le modalità e i termini per la cd. remissione in bonis (di cui all'articolo 2, comma 1, del decreto-legge 2 marzo 2012), se il soggetto cessionario è una banca, un intermediario finanziario iscritto all'albo, una società appartenente a un gruppo bancario o un'impresa di assicurazione autorizzata ad operare in Italia. 

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