Realizzazione campo da padel: non è attività edilizia libera
TAR Piemonte: si tratta di opere che comportano una trasformazione significativa e permanente del territorio, e quindi soggette al preventivo rilascio di apposito titolo edilizio
La realizzazione di un campo da padel o da tennis non è un’attività edilizia libera, ma necessita di permesso di costruire perché costituisce una trasformazione del territorio, tanto più se effettuata in una zona soggetta a vincolo paesaggistico, motivo per cui ci vuole anche la relativa autorizzazione.
Realizzazione campo da padel: ci vuole il permesso di costruire
Ne avevamo già parlato in precedenza e una nuova conferma giunge dal TAR Piemonte, con la sentenza n. 223/2023, con la quale ha confermato l’ordine di demolizione di due campi da padel ed uno da tennis, in quanto realizzati in assenza di titolo e su area sottoposta a vincoli ex D.Lgs. n. 42/2004 e L.R. del Piemonte n. 45/1989, nonché in contrasto con gli strumenti urbanistici comunali.
Mentre secondo il ricorrente, l’area sarebbe stata destinata ad attività sportiva già dal 1994, senza che il Comune abbia mai contestato la realizzazione di tali opere abusive, il giudice amministrativo ha ricordato che l’ordine di demolizione di costruzioni abusive ha carattere reale, prescinde dalla responsabilità del proprietario e si applica “anche a carico di chi non abbia commesso la violazione, ma si trovi al momento dell’irrogazione in un rapporto con la res tale da assicurare la restaurazione dell’ordine giuridico violato.
In questa prospettiva, lo stato soggettivo dell’avente causa – anche la sua buona fede al momento dell’acquisto dell’opera senza titolo – è irrilevante rispetto alla doverosità delle conseguenze sanzionatorie connesse alla commissione dell’abuso in quanto tale. Nemmeno la diversità soggettiva fra il responsabile dell’abuso e l’attuale proprietario “impone all’amministrazione un peculiare ed aggiuntivo onere motivazionale” in ordine all’interesse pubblico sotteso a tale determinazione o all’ipotetico interesse del privato alla permanenza in loco dell’opera, a fronte del carattere del tutto vincolato dell’ordine di demolizione.
Campo da padel: la realizzazione non è attività edilizia libera
Sulla possibilità che si trattasse di un’attività edilizia libera, in quanto non produttiva di volume e superficie, il TAR lo ha totalmente escluso: questa tipologia di opere comporta una trasformazione significativa e permanente del territorio, per cui è necessario al preventivo rilascio di apposito titolo edilizio.
Non si tratta infatti di “opere di pavimentazione e di finitura di spazi esterni” (art. 6, comma 1, lett. e-ter, del d.P.R. n. 380/2001) poiché, al contrario, lo spianamento e la pavimentazione sono funzionali alla realizzazione di un campo sportivo e, dunque, di un’opera con una propria autonomia.
Né è possibile ritenere tale intervento edilizio rientrante nella categoria delle “aree ludiche senza fini di lucro” o qualificabile come realizzazione di “elementi di arredo delle aree pertinenziali degli edifici” (art. 6, comma 1, lett. e-quinquies, dello stesso Testo Unico Edilizia), poiché i campi in questione sono parte di un impianto sportivo aperto al pubblico e gestito nell’ambito di un’attività commerciale vera e propria.
Zone vincolate: ci vuole l'autorizzazione paesaggistica
Infine, il provvedimento dell’amministrazione non avrebbe potuto essere altro che un ordine di demolizione, in quanto il terreno su cui sono state realizzate le attrezzature sportive in contestazione è considerato di notevole interesse pubblico ed è tutelato ai sensi dell’art. 136, comma 1, lett. c) e d) del D.Lgs. n. 42/2004 (Codice dei Beni Culturali e del Paesaggio) per cui l’attività edilizia è subordinata all’acquisizione dell’apposita autorizzazione paesaggistica, in un’area non idonea a nuovi insediamenti e dove sono ammessi soltanto interventi finalizzati alla formazione di parchi pubblici, alla tutela, miglioramento e valorizzazione delle risorse naturali e paesaggistiche, alla tutela e qualificazione di attività agricole esistenti, al riassetto idrogeologico, nonché alla coltivazione dei fondi agricoli .
Il ricorso è stato quindi totalmente respinto: è legittimo l'ordine di demolizione di un campo di padel e da tennis realizzato senza permesso di costruire, in quanto non è un’attività edilizia libera ed è soggetta al rilascio del titolo edilizio, qualora sia possibile.
Documenti Allegati
Sentenza