Superbonus e bonus edilizi: confermati gli interventi esclusi dal blocco della cessione
La Camera ha approvato il ddl di conversione con modificazioni del D.L. n. 11/2023 che ridisegna il sistema di eccezioni per continuare ad utilizzare la cessione del credito
Un Parlamento sempre più ai margini ha approvato il disegno di legge di conversione del Decreto Legge n. 11/2023 (Decreto blocca cessioni). Si tratta dell'ennesima approvazione di un Decreto Legge arrivata a seguito della richiesta di "fiducia" da parte del Governo.
Il testo del ddl passa adesso al Senato che avrà tempo di approvarlo definitivamente entro il prossimo 17 aprile. Mentre le nuove disposizioni acquisiranno efficacia il giorno dopo la pubblicazione in Gazzetta Ufficiale della legge di conversione.
Decreto blocca cessioni: le modifiche all'art. 2
Considerate le tempistiche, il passaggio all'altro ramo del Parlamento dovrebbe essere solo una formalità che sarà certificata con un nuovo voto di fiducia che potrebbe arrivare già la settimana dopo la Pasqua. Possono, dunque, già considerarsi effettive (ma non ufficiali e nemmeno in vigore) le modifiche apportate dalla Camera all'art. 2 del Decreto Legge n. 11/2023 che, oltre a disporre il blocco dell'utilizzo del meccanismo delle opzioni alternative a partire dal 17 febbraio 2023, dispone:
- un nuovo sistema di eccezioni;
- alcune modifiche che riguardano l'utilizzo diretto delle detrazioni per le spese sostenute nel 2022;
- l'abrogazione senza eccezioni dei meccanismi alternativi alla detrazione diretta, contenuti negli articoli 14 (commi 2-ter, 2-sexies e 3.1) e 16 (commi 1-quinquies, terzo, quarto e quinto periodo, e 1-septies, secondo e terzo periodo) del Decreto Legge n. 63/2013.
Il nuovo sistema di eccezioni
Sono notevoli le modifiche all'art. 2 all'interno del quale è stato inserito il nuovo comma 1-bis che dispone immediatamente la mancata applicazione del divieto di utilizzo delle opzioni alle spese sostenute per gli interventi di superamento ed eliminazione di barriere architettoniche di cui all’articolo 119-ter del Decreto Legge n. 34/2020 (Decreto Rilancio).
Relativamente agli interventi di superbonus, confermate le eccezioni che erano già state disposte dal Governo con un'unica modifica che riguarda le aree classificate come zone sismiche di categoria 1, 2 e 3.
Gli interventi di superbonus
In particolare, il blocco della cessione non riguarda le detrazioni per interventi di superbonus per i quali entro il 16 febbraio:
- risulti presentata la comunicazione di inizio lavori asseverata per il superbonus (CILAS), per gli interventi diversi da quelli effettuati dai condomini;
- risulti adottata la delibera assembleare che ha approvato l’esecuzione dei lavori e risulti presentata la CILAS, per gli interventi effettuati dai condomini;
- risulti presentata l’istanza per l’acquisizione del titolo abilitativo, per gli interventi comportanti la demolizione e la ricostruzione degli edifici.
Relativamente agli interventi di demo-ricostruzione in aree classificate come zone sismiche di categoria 1, 2 e 3, l'eccezione al blocco della cessione si applica anche alle spese per gli interventi compresi in piani di recupero del patrimonio edilizio esistente o di riqualificazione urbana comunque denominati, che abbiano contenuti progettuali di dettaglio, attuabili a mezzo di titoli semplificati, i quali entro il 17 febbraio 2023 risultino approvati dalle amministrazioni comunali a termine di legge e che concorrano al risparmio del consumo energetico e all’adeguamento sismico dei fabbricati interessati.
Gli interventi non di superbonus
Per tutte le spese diverse dal superbonus, il meccanismo delle opzioni alternative è utilizzabile se entro il 16 febbraio 2023:
- risulti presentata la richiesta del titolo abilitativo, ove necessario;
- per gli interventi per i quali non è prevista la presentazione di un titolo abilitativo, siano già iniziati i lavori oppure, nel caso in cui i lavori non siano ancora iniziati, sia già stato stipulato un accordo vincolante tra le parti per la fornitura dei beni e dei servizi oggetto dei lavori. Nel caso in cui al 17 febbraio 2023 non risultino versati acconti, la data antecedente dell’inizio dei lavori o della stipulazione di un accordo vincolante tra le parti per la fornitura dei beni e dei servizi oggetto dei lavori deve essere attestata sia dal cedente o committente sia dal cessionario o prestatore mediante dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà.
Le opzioni alternative potranno essere utilizzate anche per le detrazioni maturate a seguito di interventi:
- relativi alla realizzazione di autorimesse o posti auto pertinenziali anche a proprietà comune (art. 16-bis, comma 1, lettera d) del TUIR);
- di restauro e risanamento conservativo e di ristrutturazione edilizia (lettere c) e d), comma 1, art. 3 del d.P.R. n. 380/2001), riguardanti interi fabbricati, eseguiti da imprese di costruzione o ristrutturazione immobiliare e da cooperative edilizie, che provvedano entro diciotto mesi dalla data di termine dei lavori alla successiva alienazione o assegnazione dell'immobile (art. 16-bis, comma 3 del TUIR);
- di demolizione e ricostruzione di interi edifici, allo scopo di ridurne il rischio sismico, anche con variazione volumetrica rispetto all'edificio preesistente, ove le norme urbanistiche vigenti consentano tale aumento, eseguiti da imprese di costruzione o ristrutturazione immobiliare, che provvedano, entro trenta mesi dalla data di conclusione dei lavori, alla successiva alienazione dell'immobile (c.d. sismabonus-acquisti, art. 16, comma 1-septies del D.L. n. 63/2013);
per i quali al 16 febbraio 2023 risulti presentata la richiesta di titolo abilitativo per l’esecuzione dei lavori edilizi.
IACP, cooperative a proprietà indivisa ed enti del terzo settore
In sede di conversione, sono stati aggiunti all'art. 2 i commi 3-bis, 3-quater, 3-quinquies e 3-sexies.
Il comma 3-bis prevede la possibilità di continuare ad utilizzare il meccanismo delle opzioni di cui all'art. 121 del Decreto Rilancio nel caso il soggetto beneficiario della detrazione sia uno tra quelli indicati all'art. 119, comma 9, lettere c), d) e d-bis) del medesimo decreto-legge n. 34 del 2020:
- istituti autonomi case popolari (IACP) comunque denominati nonché dagli enti aventi le stesse finalità sociali dei predetti istituti, istituiti nella forma di società che rispondono ai requisiti della legi-slazione europea in materia di "in house providing" per interventi realizzati su immobili, di loro proprietà ovvero gestiti per conto dei comuni, adibiti ad edilizia residenziale pubblica;
- dalle cooperative di abitazione a proprietà indivisa, per interventi realizzati su immobili dalle stesse posseduti e assegnati in godimento ai propri soci;
- organizzazioni non lucrative di utilità sociale di cui all'articolo 10 del decreto legislativo 4 dicembre 1997, n. 460, organizzazioni di volontariato iscritte nei registri di cui all'articolo 6 della legge 11 agosto 1991, n. 266, e associazioni di promozione sociale iscritte nel registro nazionale e nei registri regionali e delle province autonome di Trento e di Bolzano previsti dall'articolo 7 della legge 7 dicembre 2000, n. 383.
Viene specificato che tali soggetti devono risultare già costituiti al 17 febbraio 2023.
Relativamente agli enti del terzo settore, tutti i requisiti necessari ai fini dell’applicazione delle disposizioni del comma 10-bis del medesimo articolo 119 devono sussistere fin dalla data di avvio dei lavori o, se precedente, di sostenimento delle spese, e devono permanere fino alla fine dell’ultimo periodo d’imposta di fruizione delle quote annuali costanti di detrazione, salvo il requisito della registrazione del contratto di comodato d’uso, nel caso di detenzione a tale titolo dell’immobile oggetto degli interventi, per il quale il secondo periodo del citato articolo 119, comma 10-bis, lettera b), prevede espressamente la sussistenza da data certa anteriore alla data di entrata in vigore del medesimo comma 10-bis.
Mentre, il requisito della non percezione di compensi o indennità di carica da parte dei membri del consiglio di amministrazione delle organizzazioni non lucrative di utilità sociale, delle organizzazioni di volontariato e delle associazioni di promozione sociale, è soddisfatto qualora, indipendentemente da quanto previsto nello statuto, sia dimostrato, con qualsiasi mezzo di prova oppure con dichiarazioni che i predetti membri del consiglio di amministrazione non hanno percepito compensi o indennità di carica ovvero vi hanno rinunciato o li hanno restituiti.
Cratere sismico
Il blocco della cessione del credito non si applica neanche:
- agli interventi effettuati nei comuni dei territori colpiti da eventi sismici verificatisi a far data dal 1° aprile 2009 dove sia stato dichiarato lo stato di emergenza;
- in relazione a immobili danneggiati dagli eventi meteorologici verificatisi a partire dal 15 settembre 2022 per i quali è stato dichiarato lo stato di emergenza con le deliberazioni del Consiglio dei ministri 16 settembre 2022, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 221 del 21 settembre 2022, e 19 ottobre 2022, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 255 del 31 ottobre 2022, situati nei territori della regione Marche.
Le modifiche al Decreto Aiuti-quater
Con il nuovo comma 3-quinquies viene prevista:
una modifica all'art. 9, comma 4 del Decreto Legge n. 176/2022 (Decreto Aiuti-quater) che consente la possibilità di utilizzare in 10 rate annuali di pari importo, in luogo dell’originaria rateazione prevista per i predetti crediti, i crediti d’imposta maturati a seguito di interventi di superbonus (art. 119 del Decreto Rilancio) ed eliminazione delle barriere architettoniche (art. 119-ter del Decreto Rilancio), derivanti dalle comunicazioni di cessione o di sconto in fattura inviate all’Agenzia delle entrate entro il 31 marzo 2023. Confermato il previo invio di una comunicazione all’Agenzia delle entrate da parte del fornitore o del cessionario, da effettuarsi in via telematica.
Detrazione in 10 anno per le spese sostenute nel 2022
Con un'ultima modifica all'art. 2 è stato previsto l'inserimento all'art. 119 del Decreto Rilancio del comma 8-quinquies che dispone:
Per le spese sostenute dal 1° gennaio al 31 dicembre 2022 relativamente agli interventi di cui al presente articolo, la detrazione può essere ripartita, su opzione del contribuente, in dieci quote annuali di pari importo a partire dal periodo d’imposta 2023. L’opzione è irrevocabile. Essa è esercitata nella dichiarazione dei redditi relativa al periodo d’imposta 2023. L’opzione è esercitabile a condizione che la rata di detrazione relativa al periodo d’imposta 2022 non sia stata indicata nella relativa dichiarazione dei redditi.
In questo modo, solo per le spese sostenute nel 2022, è concesso al contribuente di ripartire la detrazione in 10 quote annuali di pari importo.
L'abrogazione degli altri meccanismi alternativi alla detrazione diretta
Confermato, infine, il comma 4 che prevede l'abrogazione senza eccezioni dei meccanismi alternativi alla detrazione diretta, contenuti negli articoli 14 (commi 2-ter, 2-sexies e 3.1) e 16 (commi 1-quinquies, terzo, quarto e quinto periodo, e 1-septies, secondo e terzo periodo) del Decreto Legge n. 63/2013.